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Sentenza — n. 42864/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIUSEPPE nato a POMPEI il 22/02/1980 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. o Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Vasto aveva affermato la penale responsabilità di Battaglia Giuseppe per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, e secondo comma, 61, primo comma, n.5, cod. pen. (capo a) dell'imputazione), nonché per il reato di cui agli artt. 110, 707 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen; Sentenza — n. 42864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo eccepito dal ricorrente è manifestamente infondato, perché generico. È certamente esatto - e la Corte territoriale ne dà atto - che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 2 , n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Lannonaca, Rv. 278371 - 01), l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione.

Parole chiave

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rapina furto di lieve entità reato flagrante scippo furto per mestiere furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
Avverso la sentenza, ricorre l'imputato Battaglia Giuseppe, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando le censure in un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIUSEPPE nato a POMPEI il 22/02/1980 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. o Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Vasto aveva affermato la penale responsabilità di Battaglia Giuseppe per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, e secondo comma, 61, primo comma, n.5, cod. pen. (capo a) dell'imputazione), nonché per il reato di cui agli artt. 110, 707 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

Secondo il capo d'imputazione, l'imputato, agendo in concorso con Gabriele Antonio, dopo aver forzato la porta sul retro di un ristorante, vi faceva ingresso, impossessandosi di "alcune casse di birra, sottraendole al proprietario Bordino Michele, che le deteneva, al fine di trarne profitto per sé o altri"(capo a); secondo il capo d'imputazione b), "essendo sia Gabriele Antonio sia Battaglia Giuseppe condannati definitivamente per il delitto di furto, venivano colti in possesso ... di strumenti atti ad aprire o comunque a forzare serrature...".

2. Avverso la sentenza, ricorre l'imputato Battaglia Giuseppe, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando le censure in un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 707 cod. pen. e vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello considerato come il rinvenimento degli attrezzi da scasso sia stato immediatamente successivo al furto commesso, per il quale vi era stato l'arresto in flagranza. Pertanto, a parere della difesa, il reato contravvenzionale di cui all'art. 707 cod. pen. avrebbe dovuto considerarsi assorbito nel reato di furto di cui agli artt. 624 e 625. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo eccepito dal ricorrente è manifestamente infondato, perché generico. È certamente esatto - e la Corte territoriale ne dà atto - che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 2 , n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Lannonaca, Rv. 278371 - 01), l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione.

Ma è altresì vero che la sentenza impugnata, con accertamento di fatto che risulta contrastato in termini soltanto assertivi, ha rilevato come solo il cacciavite rinvenuto sulla persona del Gabriele sia stato verosimilmente utilizzato per l'effrazione, mentre gli altri arnesi trovati nell'autovettura non presentavano un collegamento con la effrazione stessa. Né la difesa ha fornito ragioni utili a giustificare la detenzione degli attrezzi rinvenuti. n(-3 3. Questo Collegio, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso