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Sentenza — n. 42860/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding sentencing in plea bargains and procedural defects in remote hearings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ficarra and Pravisano inadmissible, upholding the second-instance court's reduced sentences for bankruptcy crimes. Ficarra argued for hearing nullity due to a wrong email address and excessive sentencing, while Pravisano claimed a failure to verify non-punishment grounds. The court rejected these claims, noting the correct PEC address was used and that plea bargain appeals are barred unless the sentence is illegal.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 24 d.l. n. 137/2020: Appeals against plea bargains are inadmissible unless the sentence is illegal; procedural defects like wrong PEC addresses do not invalidate hearings.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible cassation PEC address error sentencing proportionality non-punishment grounds semiprigionia carcerazione preventiva eccessiva diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Gioverà ricordare che la pena è stata concordata tra le parti ex art. 599 bis del codice di rito.
Art. 3 Cost.
Art. 110 c.p.p.
Art. 133 c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Il ricorso di Previsano Cesare Giovanni è affidato ad un unico motivo, col quale si lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 c.p.p.
pen., per la mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
Art. 24 d.l. n. 137 del 2020
Ai sensi dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, conv.
artt. 3 Cost
3.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 3 Cost., 110 e 133 del codice di rito, per sproporzione della pena, da lui stessa concordata, rispetto ai fatti contestati e rispetto alla pena inflitta al concorrente nel reato, Previsano Cesare Giovanni.
art. 129 cod. proc. pen
pen., per la mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Non ricorrendo ipotesi di illegalità della pena, trova applicazione, nel caso di specie, il consolidato orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FICARRA MASSIMILIANO nato a GIOIA TAURO il 22/02/1969 PRAVISANO CESARE GIOVANNI nato a LOMAZZO il 17/08/1958 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. r(/ Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, prendendo atto della rinuncia delle parti ai motivi d'appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta a Ficarra Massimiliano e Pravisano Cesare Giovanni per i reati (fallimentari) loro ascritti, rispettivamente, in anni otto di reclusione, e in anni sei e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie.

2. Avverso la citata sentenza, i difensori di Ficarra Massimiliano e Pravisano Cesare Giovanni hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

3. Il ricorso di Ficarra Massimiliano è affidato ai seguenti motivi. 3.1 Con il primo motivo di carattere processuale, il ricorrente si duole della mancata autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari, nonostante una richiesta che avrebbe avanzato di partecipare personalmente all'udienza camerale fissata dalla Corte d'appello per il giorno 13 luglio 2021. Si eccepisce, pertanto, la nullità dell'udienza di appello illegittimamente celebrata in assenza dell'imputato. 3.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 3 Cost., 110 e 133 del codice di rito, per sproporzione della pena, da lui stessa concordata, rispetto ai fatti contestati e rispetto alla pena inflitta al concorrente nel reato, Previsano Cesare Giovanni.

4. Il ricorso di Previsano Cesare Giovanni è affidato ad un unico motivo, col quale si lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., per la mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato in diritto Ricorso Ficarra 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'istanza di partecipazione all'udienza camerale fissata dalla Corte d'appello è stata trasmessa dalla difesa ad un indirizzo errato, vale a dire presso il seguente recapito di p.e.c.: sez3.penale.ca.milano@giustiziacert.it . Ai sensi dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, conv. coni. n. 176 del 2020, «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.

44. Il deposito, con le modalità di cui al periodo precedente, deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici». Ora, l'esame del portale consente di reperire l'elenco allegato al citato provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9 novembre 20202 (https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/allegato_prov11nov2020 dgsia pec.p df), dal quale si desume che gli indirizzi di ricevimento sono, per la Corte d'appello di Milano, i seguenti : depositoattipenali.ca.milano@giustiziacert.it e stesso indirizzo, con i numeri da 2 a 6 a seguire, rispetto a «deposito atti penali» .

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Gioverà ricordare che la pena è stata concordata tra le parti ex art. 599 bis del codice di rito. Non ricorrendo ipotesi di illegalità della pena, trova applicazione, nel caso di specie, il consolidato orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01).

Ricorso Pravisano 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.d