Sentenza — n. 42332/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata il 13/09/2021, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 06/06/2018 con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato Luigi D'Alessandro responsabile del reato di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità ai danni di Ottavio Pantalone e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile; l'imputazione nei confronti di D'Alessandro gli contestava di aver affisso per le strade di Casacanditella e di altri comuni dei manifesti murari in cui offendeva l'onore e la reputazione di Pantalone, accusandolo: di aver edificato un fabbricato in violazione della normativa statale, che il Comune non poteva derogare; che il fabbricato aveva privato ì cittadini della vista panoramica della Majella; che Pantalone non risulta svolgere attività economica (essendosi cancellato dalla Camera di commercio di Chieti fin dal 1993), mentre prima faceva l'artigiano e fino al dicembre del 2013 si dichiarava disoccupato, pur avendo presentato progetti per numerosi fabbricati, tutti realizzati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595 cod. pen, art. 51 cod. pen, art. 157 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42332/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO LUIGI nato a VACRI il 18/11/1952 r.e avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte civile, l'Avv. Marco Femminella ha trasmesso conclusioni nel senso dell'inammissibilità o, comunque, del rigetto del ricorso, chiedendo la rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 13/09/2021, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 06/06/2018 con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato Luigi D'Alessandro responsabile del reato di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità ai danni di Ottavio Pantalone e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile; l'imputazione nei confronti di D'Alessandro gli contestava di aver affisso per le strade di Casacanditella e di altri comuni dei manifesti murari in cui offendeva l'onore e la reputazione di Pantalone, accusandolo: di aver edificato un fabbricato in violazione della normativa statale, che il Comune non poteva derogare; che il fabbricato aveva privato ì cittadini della vista panoramica della Majella; che Pantalone non risulta svolgere attività economica (essendosi cancellato dalla Camera di commercio di Chieti fin dal 1993), mentre prima faceva l'artigiano e fino al dicembre del 2013 si dichiarava disoccupato, pur avendo presentato progetti per numerosi fabbricati, tutti realizzati.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione Luigi D'Alessandro, attraverso il difensore Avv. Antonio Di Blasio, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge in relazione alla mancata declaratoria di nullità della notifica all'imputato del verbale dell'udienza del 07/12/2016; il difensore dell'imputato eccepì tempestivamente la nullità della notifica effettuata presso lo stesso difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo corrispondente al vero che l'imputato non fosse reperibile presso il domicilio dichiarato, laddove erroneamente i giudici di merito hanno affermato la regolarità della notifica al difensore qualora l'imputato non sia rintracciabile per la riscontrata temporanea assenza. 2.2.
Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. e dell'art. 51 cod. pen., anche sotto il profilo dell'erronea supposizione. La Corte di appello ha omesso di valutare che l'imputato denunciò preventivamente alla Procura di Chieti, mentre il manifesto di cui all'imputazione venne redatto e affisso a seguito della mancanza di attività di accertamento da parte delle competenti autorità circa i fatti denunciati, il che esclude nel caso di specie la ravvisa bilità dell'animus diffamandí.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che, in alcuni passaggi, il motivo si rivela dal tenore confuso e scarsamente perspicuo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), come risulta dalla sentenza impugnata, l'imputato lamenta che, quando gli ufficiali di RG. si erano recati presso il domicilio dichiarato, l'imputato era solo temporaneamente assente, tale situazione integra il presupposto per l'attivazione della notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., posto che, come affermato dalle Sezioni unite, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). Al riguardo, la sentenza impugnata rileva che «nel verbale dei carabinieri della stazione di Casacanditella si dà atto del fallimento di tutti i tentativi di reperire D'Alessandro nel domicilio dichiarato ed al telefono, nonché della mancanza, nel domicilio suddetto, di persone in grado di ricevere l'atto». Il rilievo registra come la "temporanea assenza" dell'imputato dal domicilio dichiarato sia stata registrata, in realtà, attraverso plurimi tentativi di trovarlo da parte dei carabinieri, tentativi posti in essere anche telefonicamente.
Il che conferma la manifesta infondatezza del motivo. A fronte dell'univoca indicazione fornita dalle Sezioni unite, del tutto inconferente è il riferimento alle notifiche a mezzo posta.
3. Il secondo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 3.1. La sentenza impugnata - sottolineata l'oggettiva idoneità dei manifesti, affissi in vari luoghi, a ledere la reputazione di Pantalone - ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, della scriminante ex art. 51 cod. pen., rilevando (richiamando la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145) che il procedimento instaurato nei confronti di Pantalone per abuso d'ufficio era stato archiviato, essendo stata accertata la regolarità delle autorizzazioni, e che Pantalone disponeva di redditi; osserva ancora il giudice di appello che il testo dei manifesti, oltre a rappresentare circostanze non vere, non rispondeva, tra l'altro, al canone della pertinenza, posto che l'esposizione del fatto si traduce in una gratuita aggressione alla reputazione della persona offesa. 3.2.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente inidonee a scalfire il ragionamento del giudice di appello, Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la Corte di appello non ha affatto ignorato che D'Alessandro aveva presentato una denuncia alla Procura di Chieti, ma proprio l'esito del procedimento scaturito da tale denuncia fonda il giudizio sulla non veridicità di quanto affermato nel testo dei manifesti. Quanto alla dedotta mancanza di accertamenti, si tratta di circostanza in toto versata in fatto e, comunque, articolata sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).
Il ricorso poi invoca l'insussistenza dell'animus diffamandi facendo leva proprio sulla denuncia, ma lo stesso ricorrente "spiega" l'affissione dei manifesti con la dedotta inerzia dell'autorità giudiziaria, laddove, come si è visto, nessuna inerzia vi è stata, ma solo un esito del procedimento diverso da quello auspicato dall'imputato. Il ricorso reitera poi gli argomenti relativa all'asserita illegittimità del fabbricato, ma, sul punto, è sufficiente richiamare nuovamente le determinazioni degli organi giudiziari investiti della denuncia, sicché tali deduzioni sono manifestamente infondate.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p