Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42217/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42217/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: MULE VITA (DECEDUTA) nato a MARSALA il 14/05/1948 inoltre: DI GIOVANNI MARIA ANNA nato a ERICE il 20/02/1971 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 42217/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - che erroneamente la sentenza impugnata ha adottata nei confronti di Maria Anna Di Giovanni le statuizioni indicate, essendo la stessa è ancora in vita, mentre Anna Mulè è deceduta; al ricorso sono allegati il certificato di esistenza in vita di Di Giovanni e il certificato di morte intervenuta il 13/07/2021 per Mulè.

Parole chiave

Generato dall'IA
atto di morte invalidità del matrimonio decesso del coniuge dichiarazione di scomparsa revoca dell'annullamento errore giudiziario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: MULE VITA (DECEDUTA) nato a MARSALA il 14/05/1948 inoltre: DI GIOVANNI MARIA ANNA nato a ERICE il 20/02/1971 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Mulé Vita, con dichiarazione di estinzione del reato estinto per morte dell'imputata, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Di Giovanni Maria Anna; le conclusioni scritte del difensore della parte civile Avv. Alberto Spanò, che si è associato alle richieste del P.G., allegando nota spese.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata in data 03/11/2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 15 dicembre 2020, ha così statuito: nei confronti di Maria Anna Di Giovanni, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati a lei ascritti in quanto estinti per morte dell'imputata; nei confronti di Anna Mulè, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo A) (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: 08/09/2016) per effetto di un precedente giudicato e in ordine al capo C) (molestie: fino al 08/09/2016), per essere il reato estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di tentata violazione di domicilio di cui al capo B).

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - che erroneamente la sentenza impugnata ha adottata nei confronti di Maria Anna Di Giovanni le statuizioni indicate, essendo la stessa è ancora in vita, mentre Anna Mulè è deceduta; al ricorso sono allegati il certificato di esistenza in vita di Di Giovanni e il certificato di morte intervenuta il 13/07/2021 per Mulè.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Mulé Vita, con dichiarazione di estinzione del reato estinto per morte dell'imputata, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Di Giovanni Maria Anna. Il difensore della parte civile Avv.

Alberto Spanò, che si è associato alle richieste del P.G., allegando nota spese. Il ricorso è fondato alla luce delle certificazioni allo stesso allegate, sicché: la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Anna Mulè senza rinvio, per essere i reati estinti per morte dell'imputata; nei confronti di Maria Anna Di Giovanni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo C), per essere lo stesso estinto per prescrizione, e nel resto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Mulè Anna perche' i reati sono estinti per morte dell'imputata. Annulla la medesima sentenza nei confronti di Di Giovanni Maria Anna senza rinvio, perche il reato di cui al capo C) e' estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza nel resto con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, cui rimette la liquidazione delle spese del