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Sentenza — n. 42214/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42214/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42214/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN HASSOUN MOUNIR nato il 28/01/1981 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Ben Hassoun Mounir viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 24 settembre 2020 con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di lesioni aggravate dall'uso di una bottiglia di vetro rotta.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 42214/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. formulata all'udienza del 24 settembre 2020 è rimasta priva di qualunque risposta da parte della Corte territoriale.

Parole chiave

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lesione al polso esclusione della responsabilità obbligo di ridurre il danno circostanze aggravanti o attenuanti lesione al piede abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con l'unico motivo di ricorso si lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata all'udienza del 24 settembre 2020, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN HASSOUN MOUNIR nato il 28/01/1981 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Ben Hassoun Mounir viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 24 settembre 2020 con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di lesioni aggravate dall'uso di una bottiglia di vetro rotta.

Con l'unico motivo di ricorso si lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata all'udienza del 24 settembre 2020, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. formulata all'udienza del 24 settembre 2020 è rimasta priva di qualunque risposta da parte della Corte territoriale.

Ora, sebbene questa Corte abbia affermato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (v., ad es., Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 — 01), si rileva come, nel caso di specie (caratterizzato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche), la Corte territoriale sia anche giunta ad una rideternninazione migliorativa del trattamento sanzionatorio, per effetto dell'esclusione della circostanza di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. (che avrebbe di per sé escluso la tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.).

Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'inesplorato profilo della ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Pe