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Sentenza — n. 42207/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42207/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile RINALDI GIOVANNI nato a RIMINI il 23/10/1968 nel procedimento a carico di TAMANTI ERIC nato a CATTOLICA il 08/10/1986 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, da eliminarsi. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -

Regesto Legislator

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art. 578 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'errore nel quale è incorsa la Corte di appello in merito alle conclusioni della costituita parte civile integra, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., una nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, annullata sul punto, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio.

Parole chiave

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annullamento civile ripristino dello statuto di rifugiato rettifica degli atti di stato civile godimento dei diritti civili revoca della nazionalità persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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art. 578 cod. proc. pen
L'errore nel quale è incorsa la Corte di appello in merito alle conclusioni della costituita parte civile integra, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., una nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, annullata sul punto, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio.
art. 130 cod. proc. pen
Con richiesta inoltrata ai sensi dell' art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile RINALDI GIOVANNI nato a RIMINI il 23/10/1968 nel procedimento a carico di TAMANTI ERIC nato a CATTOLICA il 08/10/1986 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, da eliminarsi. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, che aveva dichiarato Eric Tamanti colpevole di lesioni personali nei confronti di Giovanni Rinaldi, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato e ha revocato le statuizioni in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, Giovanni Rinaldi, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Sonia Giulianelli, che svolge un unico motivo, con il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ravvisato una revoca implicita della costituzione di parte civile, che, invece, aveva presentato, secondo le forme del processo cartolare, in periodo pandemico da Covid-19, conclusioni scritte, con le quali chiedeva la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio..

2. Il Tribunale di Rimini, nel dichiarare Eric Tamanti colpevole del reato a lui ascritto, l'aveva anche condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Giovanni Rinaldi, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione, con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 6.000. 2.1. La Corte di appello, adita dall'imputato, nel prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con provvedimento presidenziale, aveva sollecitato formalmente la parte civile a interloquire in ordine alla persistente volontà di conseguire il risarcimento del danno, come detto, già decretato in proprio favore dal primo giudice, ed ha interpretato il silenzio serbato come espressione concludente della volontà di revocare la propria costituzione di parte civile, così senso provvedendo alla revoca delle statuizioni in favore della parte civile.

3. Con richiesta inoltrata ai sensi dell' art. 130 cod. proc. pen. alla stessa Corte di appello, la parte civile instava per la correzione della sentenza nella parte in cui il Giudice territoriale aveva ignorato le conclusioni, invece, tempestivamente inoltrate dalla parte civile a mezzo p.e.c. alla Corte di appello, in data 04 gennaio 2021, con le quali chiedeva la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, cosicchè i Giudici territoriali avevano erroneamente ravvisato un sopravvenuto disinteresse della parte civile. 3.1. La Corte di appello, con provvedimento del 14 gennaio 2021, pur dando atto dell'errore nel quale era incorsa in merito alla volontà della parte civile, avendo ignorato le conclusioni invece depositate ritualmente, secondo il rito tipico del periodo pandemico ( art. 23 D.L. n. 137/2020), ha, tuttavia, ritenuto di non poterlo emendare con la procedura di correzione dell'errore materiale.

4. Come premesso il ricorso della parte civile è fondato, dal momento che la Corte di appello di Bologna ha disposto la revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di condanna, inflitta in primo grado, ritenendo, erroneamente, che la parte civile non avesse presentato 4 le proprie conclusioni. La parte civile, invece, le aveva fatte pervenire, chiedendo la conferma delle statuizioni in proprio favore inflitte all'imputato dal Tribunale, in primo grado.

4. L'errore nel quale è incorsa la Corte di appello in merito alle conclusioni della costituita parte civile integra, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., una nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, annullata sul punto, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Ro