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Sentenza — n. 40901/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40901/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40901/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna di Santonastaso Raffaele per il reato di minaccia aggravata.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge. In particolare il ricorrente lamenta l'improcedibilità del reato per il difetto della querela. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, in atti vi sarebbe esclusivamente un verbale di ricezione di denuncia orale della persona offesa, non qualificabile come querela in quanto priva della manifestazione di volontà di procedere penalmente nei confronti dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 612 c.p, art. 339 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 40901/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non di meno lo stesso d. lgs. n. 36 del 2018 ha introdotto nel codice penale l'inedito art. 623-ter, per cui anche in caso di minaccia grave diversa da quella descritta nel terzo comma dell'art. 612 c.p., I reato rimane procedibile d'ufficio qualora ricorra altra circostanza aggravante ad effetto speciale, come è la recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata all'imputato e ritenuta in entrambi i gradi del giudizio di merito (Sez. 5, Sentenza n. 2481 del 05/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280406). Legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto procedibile il reato, rimanendo irrilevante l'eventuale erroneità della motivazione con la quale ha giustificato la propria decisione, trattandosi di quaestio iuris comunque correttamente risolta (Sez.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale denuncia penale rinuncia al dibattimento orale censura formulata in modo carente violenza o minaccia contro le autorità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 612 c.p
Come ricordato anche dal ricorrente, all'epoca dei fatti il reato di minaccia aggravata di cui al secondo comma dell'art. 612 c.p.
art. 339 c.p
36 del 2018, è divenuto procedibile a querela, salvo che nell'ipotesi in cui la minaccia venga portata in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p., ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso di specie.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Santonastaso Raffaele, nato a Sanata Maria a Vico, il 21/5/1980; avverso la sentenza del 11/11/2020 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna di Santonastaso Raffaele per il reato di minaccia aggravata.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge. In particolare il ricorrente lamenta l'improcedibilità del reato per il difetto della querela. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, in atti vi sarebbe esclusivamente un verbale di ricezione di denuncia orale della persona offesa, non qualificabile come querela in quanto priva della manifestazione di volontà di procedere penalmente nei confronti dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Dagli atti risulta che la persona offesa, Rosmarino Ilenia, ha presentato il 19 novembre 2013 presso la Stazione Carabinieri di Brescello, ad integrazione di altra proposta circa dieci giorni prima, una denuncia nei confronti dell'imputato per il reato per il quale si procede, asseritamente consumato successivamente alla presentazione della prima denuncia. Dall'atto in questione non emerge la volontà della persona offesa di querelare il Santonastaso, né in maniera esplicita, né in maniera implicita. Come ricordato anche dal ricorrente, all'epoca dei fatti il reato di minaccia aggravata di cui al secondo comma dell'art. 612 c.p. era comunque procedibile d'ufficio, ma, come noto, a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 36 del 2018, è divenuto procedibile a querela, salvo che nell'ipotesi in cui la minaccia venga portata in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p., ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso di specie.

Non di meno lo stesso d. lgs. n. 36 del 2018 ha introdotto nel codice penale l'inedito art. 623-ter, per cui anche in caso di minaccia grave diversa da quella descritta nel terzo comma dell'art. 612 c.p., I reato rimane procedibile d'ufficio qualora ricorra altra circostanza aggravante ad effetto speciale, come è la recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata all'imputato e ritenuta in entrambi i gradi del giudizio di merito (Sez. 5, Sentenza n. 2481 del 05/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280406). Legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto procedibile il reato, rimanendo irrilevante l'eventuale erroneità della motivazione con la quale ha giustificato la propria decisione, trattandosi di quaestio iuris comunque correttamente risolta (Sez.

Un., n. 155/12 del 29/9/2011, Rossi e altri, in motivazione; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend