Ordinanza — n. 40807/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 2:3 giugno 2017, n. 103) - dalla parte personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: << Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ». Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40807/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, a cui, in tal caso, questa Corte provvede con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.„ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTI MANUEL nato a CAGLIARI il 08/02/1990 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le c clusioni del PG KATE TASSONE udito il d f sore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27 settembre 2021 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Corti Manuel che lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto aggravato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione l'imputato, personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 2:3 giugno 2017, n. 103) - dalla parte personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: << Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ». Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, a cui, in tal caso, questa Corte provvede con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.„ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de