Sentenza — n. 40802/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con la ordinanza emessa il 13 gennaio 2022 annullava, quanto ai capi 26) e 31), e confermava nel resto l'ordinanza emessa in data 5 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale reggino, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Condello. Condello era ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 17), della quale, in uno a Rocco Mole, veniva indicato quale promotore e organizzatore, in relazione all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R n. 309/90, delitto aggravato dall'art.416-bis 1 cod. pen., avvalendosi delle condizioni mafiose e con la finalità di agevolare la cosca Mole; del delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. cit. contesl:ato al capo 25), per aver estratto, raffinato e prodotto sostanza stupefacente del tipo cocaina, in un laboratorio predisposto sul fondo di proprietà dello stesso Condello, dal 8 al 16 settembre 2019, in concorso con Rocco Molè e tre «chimici» stranieri; inoltre, per aver ceduto, in concorso con Fazzari e il nipote Michele Condemi, oltre tre chilogrammi di cocaina divisi in tre panetti a Arezzi e De Pasquale, il 19 settembre 2019 in Rizziconi (capo 27); in concorso con Fazzari e Ficarra, oltre dieci chilogrammi a Domenico Morabito il 20 settembre 2019 (capo 29); in concorso con Fazzari in quantità imprecisata a Salvatore Curinga il 26 settembre 2019 (capo 30); oltre 16 chilogrammi in favore di Andrea Nesci il 29 settembre 2019 (capo 32); infine l'ordinanza cautelare veniva emessa anche per due episodi di tentata importazione di carichi di cocaina, in concorso con Rocco Molè ed altri, in Livorno da maggio a agosto 2019 (capo 33), nonché il 26 gennaio 20:L9 sempre in Livorno (capo 34).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod.proc.pen, artt. 273 cod. proc. pen, artt. 74 d.P.R. 309/90, art. 292 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 40802/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, in merito al sesto motivo, l'ordinanza impugnata fa buon governo del principio proprio della giurisprudenza di legittimità, per cui, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale che hanno comportato la progressiva selezione delle fattispecie criminose per le quali opera la presunzione assoluta recata dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., l'affermazione che tale disciplina stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CON DELLO GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 19/04/1970 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; udito il Sostituto procuratore generale PERLA LORI che ha concluso per per il rigetto del ricorso; uditi l'avvocato GUIDO CONTESTABILE e l'avvocato DARIO VANNETIELLO in difesa di CONDELLO GIUSEPPE, che si sono riportati ai motiv, di ricorso, li hanno illustrati e ne hanno chiesto l'accoglimento con annullamento della ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con la ordinanza emessa il 13 gennaio 2022 annullava, quanto ai capi 26) e 31), e confermava nel resto l'ordinanza emessa in data 5 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale reggino, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Condello. Condello era ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 17), della quale, in uno a Rocco Mole, veniva indicato quale promotore e organizzatore, in relazione all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R n. 309/90, delitto aggravato dall'art.416-bis 1 cod. pen., avvalendosi delle condizioni mafiose e con la finalità di agevolare la cosca Mole; del delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. cit. contesl:ato al capo 25), per aver estratto, raffinato e prodotto sostanza stupefacente del tipo cocaina, in un laboratorio predisposto sul fondo di proprietà dello stesso Condello, dal 8 al 16 settembre 2019, in concorso con Rocco Molè e tre «chimici» stranieri; inoltre, per aver ceduto, in concorso con Fazzari e il nipote Michele Condemi, oltre tre chilogrammi di cocaina divisi in tre panetti a Arezzi e De Pasquale, il 19 settembre 2019 in Rizziconi (capo 27); in concorso con Fazzari e Ficarra, oltre dieci chilogrammi a Domenico Morabito il 20 settembre 2019 (capo 29); in concorso con Fazzari in quantità imprecisata a Salvatore Curinga il 26 settembre 2019 (capo 30); oltre 16 chilogrammi in favore di Andrea Nesci il 29 settembre 2019 (capo 32); infine l'ordinanza cautelare veniva emessa anche per due episodi di tentata importazione di carichi di cocaina, in concorso con Rocco Molè ed altri, in Livorno da maggio a agosto 2019 (capo 33), nonché il 26 gennaio 20:L9 sempre in Livorno (capo 34).
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse d Giuseppe Condello consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/90, 110 cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente. Il motivo si concentra sul capo 17), relativo alla contestazione della promozione e organizzazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico, e deduce l'assenza di una autonoma motivazione del Tribunale del riesame perché, pur a fronte del rinvio alla ordinanza genetica e alla ripresa di contenuti e espressioni ivi rinvenibili, difetta sia sotto il profilo grafico che logico argonnentativo di una propria motivazione in ordine al ruolo del Condello che, non rispondendo della partecipazione alla cosca Mole, avrebbe richiesto una motivazione specifica.
L'ordinanza impugnata, pur partendo dall'analisi dei delitti fine, in sé insufficienti a comprovare l'associarsi perché difettosi di serialità, non avrebbe valutato la esigua perimetrazione temporale dei reati-scopo, delimitata solo ai mesi fra agosto e settembre 2019, l'esistenza di delitti-fine antecedenti che non coinvolgono Condello (da gennaio 2019), l'assenza di gravità indiziaria per le condotte di importazione tentata, il difetto di motivazione in ordine all'esistenza dell'organizzazione e al ruolo direttivo del Condello, alla soggezione degli altri affiliati al ricorrente, all'elemento soggettivo del reato.
Il motivo critica la deduzione della gravità indiziaria tratta da un dato travisato, che conduce alla contraddittorietà della motivazione, che per un verso attribuirebbe le condotte di importazione tentata di cocaina, riconoscendo in una conversazione fra coindagati tale "Pino" proprio in Condello, mentre il medesimo soprannome non veniva ritenuto sufficiente dal Tribunale del riesame per confermare la gravità indiziaria quanto a Condello per il capo 31).
4. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/90, 110 cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente in ordine a tutti i delitti fine per i quali vi è stata conferma della ordinanza genetica. Anche per la motivazione in ordine ai delitti fine il ricorso censura l'ordinanza impugnata, per difetto di valutazione delle doglianze difensive e difetto di autonomia dalla motivazione genetica. In particolare, il Tribunale del riesame non avrebbe valutato adeguatamente le ragioni difensive: la causale del viaggio di Condello in Spagna da individuarsi nell'acquisto di bestiame e non in ragioni illecite; la circostanza che Condello non avrebbe poi avuto contatti con i «chimici» stranieri giunti in Calabria; che non vi è prova che Condello si sia occupato del recupero del materiale per il laboratorio destinato alla raffinazione della cocaina; il fondo di Condello non aveva costruzioni che potessero ricoverare il laboratorio predetto.
Analoghe censure di carenza di motivazione il ricorso rivolge in ordine al capo 27), non comparendo Condello sul fondo di Fazzari ove avviene la cessione del narcotico, al capo 29), ove si riferisce solo di 'verosimiglianza' del coinvolgimento di Condello, al capo 30), ove si imputa a Condello la cessione di stupefacente sequestrata poi due mesi dopo a Palermo, al capo 32) in quanto l'auto dell'acquirente non sarebbe stata costantemente monitorata e, dunque, non vi sarebbe certezza che sia stato Condello a consegnare lo stupefacente. Quanto ai due tentativi di importazione presso il porto di Livorno, in ordine al capo 33) il motivo rileva l'insufficienza indiziaria quanto al ruolo di finanziatore dell'operazione del Condello, attribuito per la sola espressione contenuta nella captazione in progressivo n. 31 del 31 maggio 2019, oltre che la non configurabilità del tentativo, tenuto conto che l'arrivo al porto di Livorno del carico di stupefacente era previsto, a detta della stessa ordinanza impugnata, per l'agosto 2019, nonché per l'attribuzione a Condemi del diminutivo Pino (p. 24 della ordinanza) in contraddizione con la debolezza indiziaria dello stesso soprannome ritenuta per il capo 31); in merito al capo 34), la censura deduce l'illogicità della ordinanza che ritiene il finanziamento dovuto da Condello e richiesto da Ficarra come conseguenza della importazione di cocaina, perché la conversazione di Ficarra veniva travisata: se pure Ficarra riferiva nella conversazione di aveva 'rischiato anni di galera', non poteva riferirsi al delitto contestato, perché la partita di droga non era stata acquisita.
Né la causale del finanziamento richiesta da Ficarra a Condello si trarrebbe dalla conversazione del 30 gennaio 2020 prog. 4011, ben riferibile ad altre illecite condotte enumerate in ricorso al fol. 26, se non, come si evincerebbe dalla conversazione, inerente spese individuali — e non associative — del Ficarra.
5. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 110 cod. pen. Il motivo deduce, in relazione al ruolo e alla contestazione associativa, la contraddittorietà fra l'assunto della ordinanza e l'inverosimiglianza della circostanza che il promotore Condello non fosse stato informato del fallimento delle importazioni, non bastando, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, ad integrare la partecipazione e il contributo alla compagine associativa il solo coinvolgimento nell'acquisto di due o tre partite di stupefacenti.
6. Il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all' art. 416-bis 1. cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente. Il motivo censura l'ordinanza che non avrebbe rappresentato gli elementi comprovanti la finalizzazione della condotta di Condello ad agevolare la cosca Mole, della quale per altro lo stesso non fa parte, né emergerebbe in quale modo Condello abbia agito con metodo mafioso.
7. Il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. La difesa deduce come difetti la motivazione sulle esigenze cautelari e sulla indispensabilità della misura applicata, senza alcuna valutazione della probabilità che Condello agli arresti domiciliari avrebbe effettivamente reiterato condotte di reato, non bastando a tanto i generici riferimenti ai precedenti penali e alle evasioni pregresse, difettando altresì l'analisi dell'attualità delle esigenze e del tempo trascorso tra le condotte di reato e l'esecuzione della misura cautelare, pari a tre anni prima nel caso in esame.
8. Il ricorso è stato trattato oralmente, a seguito di richiesta da parte dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.
9. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, concludeva oralmente chiedendo il rigetto del ricorso.
10. I difensori illustravano i motivi di ricorso e ne chiedevano l'accoglimento, come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Va delineato preliminarmente l'ambito di delibazione del giudizio di legittimità nel caso in esame. E' stato autorevolmente affermato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di riesanne ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.
U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Pertanto, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, spetta questa Corte la verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostan2:e già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
3. Il primo motivo lamenta l'omessa o carente motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto a quella genetica per difetto di autonomia. 3.1 A ben vedere non si riscontra alcun difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale del Riesame, che palesa con esplicito riferimento il rinvio per relationem al provvedimento impugnato (fol. 1). Assodato è il principio di diritto per cui l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01;
Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Nlorabito, Rv. 276066 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01). Nel caso in esame il Tribunale del riesame non incorre, quindi in alcun deficit di autonoma valutazione, che è dimostrata anche empiricamente dalla circostanza che per i capi 26) e 31), escludendo la gravità indiziaria dei relativi reati, l'ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. peri, si discosta dalla valutazione operata dal G.i.p. con l'ordinanza genetica. Per il resto, invece, deve rilevarsi la conformità dell'esito valutativo delle ordinanze di primo e secondo grado, alle quali si estende il principio formulato in ordine alle sentenze di cognizione in tema di cd. doppia conforme.
Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nel caso in esame l'ordinanza del Tribunale del riesame, nella sua struttura argomentativa, si saldi con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).
Nel caso in esame i parametri valutativi utilizzati dal Tribunale di Reggio Calabria sono i medesimi già sperimentati con l'ordinanza genetica, seppur con le evidenziate distinzioni e tenendo in conto delle obiezioni difensive, cosicchè il corpo motivazionale può essere letto, anche in ragione dei plurimi rinvii, come unico. Il Tribunale del riesame rende conto delle censure difensive proposte con le memorie depositate in sede di riesame e con i relativi motivi, cosicché nessun deficit motivazionale di carattere generale si rinviene. 3.2 Quanto alla gravità indiziaria in ordine all'esistenza dell'associazione criminale prevista dall'art. 74 d.P.R. 309/90, rileva questa Corte come al fol. 4 della ordinanza impugnata sii dia conto in modo logico, seppur sintetico ma congruo, dell'esistenza della associazione dedita al narcotraffico, 'parallela' alla cosca Molè.
Mentre la cosca 'principale' opera nell'ambito delle estorsioni, nel reimpiego di capitali illeciti, nella monopolizzazione dei settori commerciali, in modo parallelo l'associazione per il narcotraffico, sempre con base operativa in Gioia Tauro, base storica della cosca, si occupa di acquisire e rivendere stupefacente, anche con importazioni dall'estero. Il Tribunale del riesame, come osserva la difesa, effettivamente segue l'impostazione dell'ordinanza genetica, che ai foll. 689-697 trae la gravità indiziaria di sussistenza del sodalizio criminale sub capo 17) e del ruolo di Condello nella stessa dalla commissione dei delitti fine, dal numero di questi ultimi, dalla pluralità dei contatti fra gli associati, intervenuti in modalità criptica e con le cautele richieste dalla natura illecita del contenuto; nonché anche dai sequestri di cocaina, innumerevoli e per quantità significative, che escludono che si verta in tema di cd. 'droga parlata'; dalla disponibilità di risorse economiche e di automezzi, oltre che degli strumenti per il 'laboratorio'; dalla durata nel tempo delle condotte in esame; ancora, dal contributo eterogeneo dei partecipi, alcuni dei quali appartenenti alla cosca Mole, altri, come Condello, estranei alla stessa, con mansioni diverse e professionalità specifiche, serventi la commissione dei delitti fine:
è il caso dei 'chimici' stranieri per la lavorazione della cocaina, dei sommozzatori peruviani per il recupero dei carichi nel porto di Gioia Tauro, ovvero dei portuali di Livorno per l'assistenza alla importazione del carico di stupefacente; altri associati sono dediti al trasporto e alla vendita dello stupefacente. E', quella del Tribunale del riesame, motivazione congrua e logica in ordine alla esistenza del sodalizio-fine per il narcotraffico, diverso rispetto a quello mafioso. 3.3 Tale analisi, compiuta dal G.i.p. prima, condivisa poi dal Tribunale del riesame, è assolutamente in sintonia con i principi della giurisprudenza di legittimità, che, a fronte delle censure difensive che criticano tale approccio, rilevano come sia ben possibile trarre la prova dell'esistenza dell'associazione per delinquere e della partecipazione del singolo dall'aver quest'ultimo commesso uno o più delitti scopo.A riguardo, infatti, per l'associazione per delinquere 'semplice' si è evidenziato come singoli episodi di condotte illecite possano essere valutate in proiezione dinamica, anche quanto alla prova della esistenza del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto da un indagato (Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269937 - 01).
Analogo principio è stato declinato in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, ritenendo le Sezioni Unite consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, Sentenza n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670 - 01), poiché la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza dinamica, intesa come « prendere parte», purché si tratti di indizi gravi e precisi, tra i quali, esemplificando, rientra anche la commissione di delitti-scopo, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). D'altro canto, analogo principio la Corte di cassazione ha formulato anche in relazione alla esistenza e alla partecipazione all'associazione criminale dedita al narcotraffico, come quella in esame e attribuita a Condello, affermando che a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando, che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 02;
Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 - 01), tanto più che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, Sentenza n. 5445 del 07/11/2019, dep. 11/02/2020, Rv. 278471 - 01). Pertanto, alcuna illogicità o incongruità, ovvero carenza di motivazione, si coglie nella motivazione impugnata e ciò anche rispetto alla dedotta breve durata del contributo di Condello, fattore in sé non decisivo per escludere la prova della partecipazione al sodalizio.La ritenuta esigua perimetrazione temporale dei reati-scopo, delimitata solo ai mesi fra agosto e settembre 2019 per Condello (escludendo la condotta del capo 34, che giunge al gennaio 2020, della quale si leggerà a seguire) e l'esistenza di delitti-fine antecedenti che non coinvolgono Condello (da gennaio 2019), non risulta logicamente decisiva, tanto più che nulla esclude, a fronte della permanenza dell'organizzazione, che il contributo al sodalizio si palesi in fase non genetica ma successiva, anche in considerazione della circostanza che proprio l'attività di Condello determina l'accelerazione organizzativa con la predisposizione di un laboratorio per la raffinazione e l'ingaggio dei chimici stranieri, dunque assume valore decisivo per l'implementazione dell'attività criminale. 3.4 Inoltre, quanto al profilo dell'arco temporale delle condotte attribuite a Condello, la motivazione impugnata riferisce in modo congruo delle condotte relativamente ad un periodo di almeno due mesi, il che risulta in sintonia con il principio che ritiene, per l'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01).
Per altro la sussistenza di gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen. ben può essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, a fronte di una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (Sez. 6, Sentenza n. 6867 del 14/01/2008, Palamara, Rv. 239670 - 01); d'altro canto l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800 - 01;
Sez. 4, Sentenza n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927 - 01; fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga). Infatti anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 265890 - 01;
Conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.).A fronte del predetto consolidato orientamento, in questa fase cautelare gli elementi raccolti in ordine al ruolo di Condello, tratti dai delitti fine, ben sono stati valutati in modo congruo e logico dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria nel confermare l'ordinanza impugnata. La motivazione offerta, congiuntamente a quella del provvedimento genetico, delinea in modo in tutto coerente e completo il quadro indiziario grave in ordine alla sussistenza dell'associazione contestata al capo 17) e sul ruolo attribuito al Condello.
Né il venir meno delle condotte di importazione, secondo l'impostazione difensiva, né l'incidenza della ritenuta contraddittorietà nell'uso del materiale indiziario attribuibile a tale 'Pino', che pure saranno oggetto dell'analisi dei motivi seguenti, ritenuti infondati, incidono sulla gravità indiziaria del complesso di elementi integranti la gravità indiziaria quanto al contributo associativo di Condello.
4. Venendo alle censure relative ai delitti fine, come ritenuti nell'ordinanza impugnata, occorre ricordare come il Tribunale del riesame abbia escluso la gravità indiziaria per due delle nove imputazioni provvisorie, quelle indicate ai capi 26) e 31). 4.1. In merito al capo 25), invece, relativa alla contestazione della condotta di raffinazione della sostanza stupefacente nel laboratorio, l'ordinanza impugnata (foll. 5-11) ricostruisce con assoluta precisione l'attività che condusse all'arrivo in Italia di tre stranieri, Alanes, boliviano residente a Barcellona, Javier Tarazona e Tenorio Alvarez.
L'ordinanza impugnata evidenzia come il viaggio che dal 16 al 21 agosto Giuseppe Condello intraprende in Spagna con il nipote fosse precedente di circa 15 giorni rispetto all'arrivo dei tre stranieri a Gioia Tauro, proprio dalla Spagna, i quali ebbero compiti di realizzazione di un laboratorio chimico per raffinare e confezionare la cocaina. Riguardo alla tesi difensiva per cui Condello si sarebbe recato in Spagna, documentando con le fatture una causale lecita del viaggio, vale a dire l'acquisto del bestiame, il Tribunale del riesame non trascura l'ipotesi, ma la ritiene non credibile: al fol. 11 si legge per un verso che l'esistenza di una attività lecita, come quella documentata dal ricorrente, non esclude che sia stata svolta contestualmente altra attività invece illecita, come quella ipotizzata e legittimata dalla circostanza che dopo 15 giorni sarebbero giunti i «chimici stranieri»; per altro verso, tale circostanza viene anche sostenuta, secondo il Tribunale del riesame, dall'emergenza che il telefono di Condello fu disattivato per più giorni in quel periodo in Spagna, il che si spiega solo con la causale illecita della presenza del ricorrente.
Inoltre, il Collegio di merito ha anche rilevato come, al di là del viaggio, pur da ritenersi sintomatico per connessione logica a cronologica, Condello risulti poi coinvolto in tutte le fasi successive e decisive della predisposizione del laboratorio per la raffinazione della cocaina. L'attuale ricorrente, infatti, ebbe a attendere con Rocco Mole l'arrivo dei tre stranieri allo svincolo autostradale di Gioia Tauro il 9 settembre 2019, nonché a parlare in spagnolo con gli interlocutori, chiedendo loro di disattivare i telefoni, enumerò la presenza dei tre stranieri al suo interlocutore (fol. 5).
Il giorno seguente Mole condusse Alanes Flores proprio presso i fondi di Condello, lo stesso chiedeva al Mole di far intervenire un fabbro per predisporre la forma metallica necessaria per conformare i panetti di droga e, subito dopo, Alanes veniva anche fermato a bordo di un'auto grigia, che era stata indicata il 9 settembre proprio da Condello, con 60 grammi di foglie di coca. Anche l'altro straniero, Javier Carazona, accompagnato da Mole, si recava presso il fondo in Gioia Tauro di Giuseppe Condello. Ancora, Mole si recava da un ferramenta e emergeva come il gruppo cercasse una pressa idraulica per forgiare i panetti.
Anche il giorno seguente Mole con Tenorio Alvarez si recava presso il fondo di Condello, e poi insieme a quest'ultimo ad acquistare due forni a microonde in un centro commerciale e del materiale presso un negozio di agraria, ritornando ancora una volta presso i fondi di Condello. Proprio Condello, come emerge da una conversazione del 10 settembre 2019 (fol. 9), otteneva in prestito la tanto ricercata pressa, assolutamente necessaria per la predisposizione dei 'panetti', mentre Ficarra ricercava 25 chilogrammi di cloruro di calcio, necessario per raffinare la coca.
Ancora, Condello accompagnava uno delhogli stranieri con la propria autovettura, per poi ritornare alla dimora degli stessi, ove si fermava con Mole. Javier, uno degli stranieri, rientrato in patria, avrebbe poi narrato l'esperienza italiana di raffinazione della cocaina, il fermo da parte della polizia giudiziaria e il sequestro delle foglie di coca che aveva subito, la ricerca del fabbro, per gli stampi necessari per i panetti, che recavano come marchio distintivo una L e una S, lettere che in effetti furono rinvenute impresse su alcuni panetti poi sequestrati.
A fronte di tutto quanto ora ricapitolato nell'ordinanza impugnata, emerge come l'ipotesi difensiva in merito alla lecita causale del viaggio in Spagna, in vero, non risulti adeguata a ribaltare il ragionamento quanto alla gravità indiziaria, tanto più che oltre al contributo plurimo finora indicato da parte di Condello emerge anche l'insieme di ulteriori condotte attive del ricorrente, quanto ai delitti fine.Né la circostanza dedotta, che non vi fossero costruzioni sui fondi di Condello ove allocare il laboratorio, richiamata in ricorso e che non risulta comprovata (sul punto nessun atto è stato allegato in ossequio al principio di autosufficienza), al più escluderebbe che il laboratorio fosse stato organizzato su quei terreni, dovendo però rilevarsi come gli altri elementi fin qui accertati, quanto al coinvolgimento del Condello, rendono certamente non decisiva la doglianza difensiva in ordine alla ubicazione del laboratorio, risultando accertato che gli spostamenti dei vari soggetti verso quel fondo nel momento dell'allestimento e l'interesse di Condello per la pressa funzionale alla raffinazione, poi procurata, escludono qualsivoglia deficit motivazionale o di logicità nell'ordinanza impugnata.
Ne consegue la infondatezza del motivo sul punto. 4.2. Rispetto alla condotta di cessione di cocaina contestata al capo 27), in favore di Salvatore Arezzi e a Letterio De Pasquale, l'ordinanza impugnata ai foll. 13-15 ricostruisce puntualmente gli spostamenti di Condello a bordo della propria autovettura, come pure il suo scortare la fila di autovetture degli acquirenti che si muovevano con grande circospezione, fino alla ripartenza per Messina, ove a bordo di una delle auto della spedizione venivano rinvenuti oltre tre chilogrammi di cocaina, confezionati in tre panetti marcati con simboli massonici.
La circostanza, addotta dalla difesa, che non sia caduto sotto gli occhi degli investigatori il momento in cui sia stata consegnato lo stupefacente e dunque non vi sarebbe la prova che Condello abbia partecipato alla cessione, viene analizzata e logicamente valutata dal Tribunale del riesame al fol. 15, con motivazione solida e congrua per la presente fase cautelare: Condello ha seguito gli acquirenti in tutti gli spostamenti, senza soluzione di continuità, anche presso il campo di Fazzari e, dunque, risulta con motivazione logica partecipe delle circospette operazioni di fornitura, con gravità indiziaria rafforzata per i simboli trovati sui panetti all'atto del sequestro, che sono indicativi della appartenenza della cocaina alle partite confezionate nel laboratorio predisposto anche da Condello.
Il profilo di censura è dunque manifestamente infondato. 4.3 Generica è la censura quanto al capo 29). Questa Corte evidenzia da subito che il ricorso si sofferma non sul provvedimento impugnato, bensì su quello genetico, richiamando il riferimento alla verosimiglianza e non alla gravità indiziaria. Tale motivo, a ben vedere, è generico, in quanto come -ibadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.In vero l'ordinanza del Tribunale del riesame ai foll. 15 e 16 analizza l'episodio della cessione dello stupefacente a Morabito, avvenuta il giorno seguente rispetto a quella in favore di Salvatore Arezzi e a Letterio De Pasquale, con l'identificazione dell'auto in uso a Giuseppe Condello, gli squilli dall'utenza dello stesso a Girolamo Fazzari all'arrivo di Ficarra, la consegna della droga a Morabito, la scorta allo stesso da parte di Fazzari e Ficarra, il sequestro di dieci panetti di cocaina: tale motivazione risulta logica e immune da vizi, avendo il Tribunale del riesame richiamato che la prima tappa avvenne proprio presso i fondi di Condello, gli squilli telefonici da parte dello stesso, infine le sigle S e L sui panetti, che i chimici spagnoli avevano impresso sui panetti.
Non è illogico ritenere, come rileva il Tribunale del riesame, che le cessioni del capo 27 e del capo 29, avvenute il 19 e 20 settembre 2019, siano caratterizzate dal medesimo schema operativo, che vede per le emergenze fattuali analizzate la compartecipazione di Condello. Né illogico appare il ricondurre gli squilli effettuati da Condello alla cessione, dato il decorso di venticinque minuti circa: il destinatario degli squilli era Fazzari che sarebbe stato operativo nei minuti successivi fino alla consegna e oltre. Né l'espressione censurata dal ricorrente e utilizzata dal Collegio di merito — il «costrutto indiziario a carico del Condello sia sufficientemente idoneo a supportare la condotta contestatagli» — sta a significare che si verta in tema di sufficienti indizi, bensì di sufficiente idoneità degli indizi a sostenere l'imputazione provvisoria in sede cautelare, quindi si prospetta la gravità indiziaria richiesta.
Quanto alla censura in ordine al capo 30), inerente la cessione di cocaina a Curinga avvenuta il 26 settembre 2019, quindi sei giorni dopo la cessione a Morabito, lamenta il ricorrente che il momento del sequestro interveniva il 30 novembre 2019 in Palermo e che non vi fosse una adeguata prova del coinvolgimento del Condello. Sul punto l'ordinanza impugnata chiarisce come Condello giunse sul fondo di Fazzari con la propria autovettura contestualmente a Curinga, il quale smontava le ruote posteriori della propria autovettura e veniva osservato dagli investigatori inserire qualcosa nei longheroni laterali della carrozzeria.
Negli stessi longheroni verranno poi rinvenuti 10 panetti di cocaina a Palermo che recavano il simbolo impresso dell'alfa e dell'omega, identico a quello rinvenuto sui panetti ricevuto da Filocamo lo stesso giorno 26 settembre, cessione contestata a Mole e Ficarra al capo 31) e per la quale non veniva ritenuta dal Gip la gravità indiziaria per Condello, perché non si aveva la certezza del suo coinvolgimento. Non di meno, però, l'identità dei simboli apposti sui panetti consegnati a quelli consegnati a Filocamo dal Mole, attesta che si tratta di panetti provenienti dalle partite del medesimo sodalizio e consente di avere certezza in ordine alla circostanza che la partita di stupefacente che Curinga aveva in auto fosse quella acquisita dai gioiesi.
In tal senso, in questa fase cautelare, logica e immune da vizi appare la motivazione quanto alla circostanza che anche a distanza di tempo Curinga avesse la disponibilità dello stupefacente acquisito da Condello. Pertanto, non si rinvengono vizi logici o motivazionali nell'ordinanza impugnata. Ad analoga conclusione, e quindi alla infondatezza del motivo, deve giungere questa Corte anche in merito al capo 32), per il quale Condello viene ritenuto gravemente indiziato in quanto Nesci, giunto nella notte da Modena a Rosarno, raggiunge Condello sui suoi fondi, intorno alle ore 6.30 del 29 settembre 2019.
La circostanza che Condello, pur se non fu visto farlo, ebbe a cedere lo stupefacente all'acquirente modenese, viene attestata in modo logico dall'assenza di altri soggetti a quell'ora di mattina e dal movimento delle due autovetture, che giungono in sequenza l'una dopo l'altra e ripartono l'una dopo l'altra. Nesci sarà fermato dopo poche ore nel mentre rientrava in Emilia Romagna e a bordo dell'auto, in un doppio fondo, custodiva oltre 16 chilogrammi di cocaina in quindici panetti della stessa fattura e con gli stessi simboli ('S' e simboli massonici) già rinvenuti in altri sequestri di provenienza gioiese.
Non è illogico e incongruo attribuire la condotta di cessione a Condello. 4.4 In merito alle censure mosse in ordine ai due tentativi di importazione presso il porto di Livorno, riguardanti l'interpretazione di conversazioni intercettate, rileva questa Corte come l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). In effetti non si rinvengono ragioni di illogicità. In merito al capo 33) la censura difensiva pecca di una lettura parziale dell'ordinanza impugnata. Il brano della conversazione riportato in ricorso — (RIT 968/19 prog. 31) «Sai che gli dicevo io? Che questo qua... ha bisogno se possibile gli prestiamo 1000 euro. Ora io ho 200 euro giusti per tornare, 300 euro per tornare. Se potete me li mandate, me li mandate, se no gli dico che glieli salgo. Subito me li mandava, tum, nel tabacchino 1500 .. inc. ..»-- secondo la difesa attesterebbe la volontà di Mole di tenere all'oscuro il suocero Condello.
In vero la frase viene collocata dall'ordinanza impugnata al fol. 21 in un diverso e ben più chiaro contesto: Molè prima della predetta frase, discutendo in auto a Livorno con Ficarra del denaro da consegnare al portuale Billi — incaricato del recupero della partita da importare — si lamentava di non avere con sé un telefono criptato ("ci voleva quell'altro telefono!") per poter comunicare con il suocero Condello e chiedergli 2000 euro da corrispondere al portuale. L'ordinanza chiarisce che le espressioni non attestano una volontà di esclusione del Condello, bensì l'impossibilità, per ragioni di prudenza e di tutela dello stesso Condello, di contattarlo a fronte dell'assenza di una modalità di comunicazione 'sicura', tanto che Ficarra proponeva di inviare tal Mico dal Condello, per dirgli che avevano bisogno di denaro contante.
Molè a quel punto affermava, a conferma della condotta guardinga del Condello, che questi non si relazionava con nessuna terza persona. E' evidente che logica appare l'interpretazione offerta dal Tribunale del riesame e dal Gip. Anche la censura rivolta alla attribuzione a Condello del ruolo di finanziatore dell'operazione, sulla scorta di una conversazione fra Ficarra e Molè riportata al fol. 24 della ordinanza, nel corso della quale i due si riferiscono a "Pino", rilevando una contraddizione con la valutazione che escludeva la gravità indiziaria per il delitto del capo 31), fondata su altra conversazione ove pure veniva evocato il "Pino", è infondata.
Per un verso difetta di decisività la censura, in quanto tale elemento di incertezza risulta solo uno degli elementi indiziaria, in uno alla conversazione prog. 31 su citata, nonché al passaggio di Molè al rientro da Livorno essendo fallita l'operazione di importazione proprio presso il suocero Condello. Per altro verso, l'esistenza di tali ulteriori elementi indiziari consente di contestualizzare il riferimento a "Pino" in modo individualizzante, indizio in sé grave, perché risultava alle forze di polizia che fosse quello il diminutivo del Condello, e non isolato, a differenza di quanto accade invece per il capo 31), ove l'indizio pur sempre grave resta però unico.
Anche in ciò l'ordinanza impugnata è logica e non cade in contraddizione. Logica è quindi anche l'attribuzione della gravità indiziaria al Condello che risulta 'a disposizione' per finanziare l'operazione, tanto che lo stesso Molè chiarisce che il denaro sarebbe arrivato immediatamente, se fosse riuscito a contattare Condello, con le dovute forme prudenziali. Pertanto, l'ordinanza in modo logico e congruo al fol. 24 riferisce della disponibilità di Condello al finanziamento e della circostanza che Molè si sia recato dal suocero al suo rientro nell'agosto 2019, dopo che, giunto il carico, non era stato acquisito e assicurato all'organizzazione.
Né rileva, a differenza di quanto ritenuto con il motivo, che la conversazione del maggio 2019 fosse anteriore al momento-soglia del tentativo, tenuto conto che il contributo all'azione tentata può intervenire in qualsiasi fase di sviluppo della condotta, che poi giunse ed ebbe a evolversi con la ricerca vana del recupero del carico di droga nel porto di Livorno. Anche in ordine al capo 34) l'ordinanza impugnata rende conto logicamente della gravità indiziaria quanto a Condello, finanziatore anche di tale operazione di recupero del carico di 11 chilogrammi di cocaina, affidato ai portuali livornesi su mandato e sotto la supervisione di Rocco Molè, Simone e Domenico Ficarra, che il 2 gennaio 2020 partivano per Livorno e dal 23 gennaio, grazie alla collaborazione di Antonini e Dell'Orno, provavano il recupero del carico.
Il motivo di censura attiene il dedotto travisamento di una conversazione intercorsa in auto fra Rocco Molè e Simone Ficarra il 30 gennaio 2020, ad operazioni di recupero cessate. Anche in questo caso non rinviene questa Corte alcuna illogicità interpretativa: i due conversanti in auto parlano di Condello, I che è comprovato, evidenzia il Tribunale del riesame, proprio dalla circostanza che alle 17.00 Molè accompagnerà il suocero per una seduta di fisioterapia al ginocchio. Ficarra insiste con Molè chiedendogli di richiedere il denaro a Condello.
La critica difensiva si concentra sulla circostanza che la causale della richiesta di denaro sarebbe non identificabile con l'attività svolta in Livorno, bensì attribuibile anche ad altri delitti fine commessi da Ficarra (estorsione del capo 7), nonché cessioni di stupefacenti dei capi 18), 29), 31). L'ordinanza riferisce di un'alta probabilità che Condello dovesse retribuire Ficarra e dunque finanziasse l'operazione di recupero del carico di cocaina livornese, avendo Ficarra riferito a Molè di aver già chiesto il denaro a Condello nei giorni precedenti, imprecando:
«mi può dare i soldi.. che io ho rischiato cento anni di galera» . Il Tribunale del riesame evidenzia come per un verso il ruolo di vertice di Condello nell'organizzazione dedita al narcotraffico, per altro verso il lasso temporale di appena due giorni fra il rientro da Livorno di Ficarra e Molè e la richiesta a quest'ultimo di intercedere presso Condello per ottenere il denaro, consenta di ritenere esistente una connessione logica e cronologica fra i due eventi, anche perché il rischio di «cento anni di galera» ben si attaglia a delitti inerenti il narcotraffico e quelli enumerati dalla difesa, al fol. 26 del ricorso come ipotesi alternativa, risultano essere commessi da settembre a novembre 2019, quindi in tempo troppo antecedente, mentre l'estorsione risulta essere estranea alla sfera di vigilanza di Condello, che non risponde di partecipazione in associazione mafiosa e in tali delitti fine estranei al contesto del narcotraffico di sua spettanza.
Né tantomeno deve ritenersi, come invece osserva la difesa, che il compenso sia dovuto solo in caso di 'buon fine' dell'operazione di importazione di narcotraffico, potendosi giustificare il pagamento solo in caso di consumazione della condotta. Il rischio degli «anni di galera» patito da Ficarra scaturisce non solo dalla consumazione della condotta di importazione, ma anche dal concorso nel tentativo. Pertanto, il motivo è manifestamente infondato, non si rinviene alcun travisamento né alcuna illogicità manifesta. Va peraltro ricordato che la valutazione di merito è come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l'ipotesi in cui essa risulti manifestamente illogica e che sono inammissibili, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr.
Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965). In definitiva, le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede.
5. Quanto al terzo motivo, l'ordinanza sulla gravità indiziaria del ruolo di Condello nell'associazione contestata al capo 17) è congrua e logica. In merito alla circostanza che Condello non avrebbe saputo del fallimento delle operazioni di importazione di cocaina, l'ordinanza impugnata dava atto al fol. 24 che Molè si recava presso i fondi di Condello non appena rientrato da Livorno, dopo il primo tentativo, e che Molè aveva avuto contatti subito con Condello anche dopo il secondo tentativo, tanto di aver parlato del denaro richiesto da Ficarra.
Quindi Condello viene avvisato. Quanto alla violazione di legge dedotta, rileva questa Corte come il contributo all'associazione possa avvenire anche per un tempo limitato: nel caso in esame il contributo attraverso i delitti fine viene garantito per un tempo oltremodo congruo, da agosto 2019 a gennaio 2020, come pure risulta intenso, come attestano i delitti fine sia per numero che per quantità di stupefacente trattato, dovendosi qui richiamare gli orientamenti giurisprudenziali anticipati ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4. L'ordinanza impugnata rende conto del contributo offerto da Condello al fol. 29, dando anche atto delle censure difensive e descrivendo in modo coerente con le risultanze di indagine e con gli orientamenti giurisprudenziali citati il ruolo di organizzatore e promotore di Condello.
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.6. Quanto alla violazione dell'art. 416-bis 1 cod. pen., aggravante contestata, il quarto motivo ne deduce omessa motivazione. In vero al fol. 4 della ordinanza il Tribunale del riesame ha chiarito, seppur sinteticamente, come per tutti gli indagati del delitto ex art. 74 d.P.R. 309/90 sussista anche l'aggravante contestata, data la natura parallela dell'associazione dedita al narcotraffico, a fronte della tradizionale cosca Molè, della coincidenza di parte degli associati delle due organizzazioni (di quella mafiosa prendono parte Mole, Simone e Daniele Ficarra, Giacomo Previte, Domenico Iaropoli, Ippolito Mazzitelli), della circostanza che il sodalizio del capo 17) abbia indubbiamente favorito le attività della cosca Molè, costituendo anzi il settore degli stupefacenti proprio uno dei principali settori di operatività criminale della suddetta cosca.
In tal senso non riscontra, questa Corte, alcuna omessa motivazione, ed anzi la sintonia con il principio di diritto per cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03;03/2020, Chioccini, Rv. 278734 — 01). D'altro canto, nel caso in esame comunque difetta l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione sul punto dell'aggravante ad effetto speciale, in quanto dall'accoglimento non conseguirebbero immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 01/02/2019, Fucito, Rv. 275028 — 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione; nello stesso senso Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 — 01;
Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 — 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabbricini, Rv. 258502 — 01; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507 - 01). In vero si tratta di una declinazione coerente con il principio per cui nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; analogamente, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995 Serafino, Rv. 202269 - 01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018 - 01). Nel caso in esame la ragione giustificativa offerta dal Tribunale del riesame quanto alla necessità della misura estrema, in relazione al delitto associativo e ai delitti fine in sé, esclude la rilevanza della delibazione in tema di aggravante speciale.
7. Infatti, in merito al sesto motivo, l'ordinanza impugnata fa buon governo del principio proprio della giurisprudenza di legittimità, per cui, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale che hanno comportato la progressiva selezione delle fattispecie criminose per le quali opera la presunzione assoluta recata dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., l'affermazione che tale disciplina stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa).
In presenza di tale reato, come rammentato dal giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari, quante volte non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere e assolve l'obbligo di motivazione dando semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere specificamente motivare sul punto; solo nel caso in cui l'indagato, o la sua difesa, abbiano allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.
E bene l'ordinanza impugnata rileva come la difesa non abbia apportato elementi idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza della misura estrema. Di contro il Tribunale del riesame ha chiarito con motivazione congrua che l'esistenza dell'associazione contestata al capo 17), radicata sul territorio e per la quale Condello riveste il ruolo di capo e organizzatore, integri il pericolo di recidiva, anche per la pluralità delle condotte-fine poste in essere, per il radicamento territoriale dell'organizzazione, oltre che per i precedenti penali.
Inoltre la misura domiciliare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, non risulterebbe idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione, anche perché Condello avrebbe dimostrato di avere una propensione concreta alla fuga nelle notti precedenti l'esecuzione delle ordinanze emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, avendo evidentemente anche canali informativi che gli consentono di conoscere in anticipo le operazioni di polizia giudiziaria, il che renderebbe del tutto inidoneo il regime domiciliare. Quanto al profilo cronologico delle condotte, e del tempo trascorso, la condotta associativa risulta essere contestata come permanente.
Pertanto l'ordinanza impugnata, analizzando il profilo personale del Condello, la sua pericolosità, il suo prendere parte con ruolo apicale dell'organizzazione pervasiva e operante sul territorio gioiese oltre che a livello internazionale, i precedenti penali e la commissione di delitti fine, nonchè la concretezza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte e del pericolo di fuga, opera una valutazione complessiva, facendo buon governo del principio per cui in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di