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Sentenza — n. 40421/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because satellite crime trial by summary procedure requires statutory penalty reduction for continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's order recognizing criminal continuation without applying a mandatory statutory reduction. The convicted defendant argued that the satellite crime was tried under summary procedure, which legally requires a one-third penalty reduction under Article 442 of the Code of Criminal Procedure. The court agreed, ruling that the appellate court failed to account for this arithmetically predetermined reduction when calculating the increased sentence for continuation.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.; Art. 442 c.p.p.: In cases of criminal continuation where the satellite offense was adjudicated via summary procedure, the penalty increase must be subject to the statutory reduction provided by Article 442 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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criminal continuation summary procedure statutory reduction penalty calculation appellate annulment riduzione della pena adeguamento della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.
Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento, ha riconosciuto ex art. 671 c.p.
Art. 442 c.p.p.
81 c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (ex multis Sez.
Art. 81 c.p.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art.
art. 671 c.p
Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento, ha riconosciuto ex art. 671 c.p.
art. 442 c.p
In particolare il ricorrente lamenta che sulla pena rideterminata a titolo di aumento per la continuazione in riferimento ai reati satellite oggetto della sentenza del 2018 la Corte territoriale non avrebbe erroneamente applicato la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p.
art. 81 c.p
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021
442 c.p.p., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021, Di Rita, Rv.
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Marino Giulio, nato a Bari, il 7/2/1983; avverso l'ordinanza del 30/9/2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alessandro Cimmino, il quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento, ha riconosciuto ex art. 671 c.p. il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze definitive pronunziate nei confronti di Marino Giulio, rispettivamente, il 21 maggio 2014 ed il 24 ottobre 2018.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il condannato deducendo violazione di legge. In particolare il ricorrente lamenta che sulla pena rideterminata a titolo di aumento per la continuazione in riferimento ai reati satellite oggetto della sentenza del 2018 la Corte territoriale non avrebbe erroneamente applicato la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p. essendo gli stessi stati giudicati con rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021, Di Rita, Rv. 281617).

Nel caso di specie è pacifico che la sentenza ad oggetto i reati satellite è stata pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, circostanza di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto, limitandosi a calcolare l'aumento per la continuazione al lordo della diminuente processuale. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento per la continuazione, potendo la pena finale essere rideterminata già in questa sede in anni otto, mesi cinque ~iszedindieci di reclusione stante l'entità normativamente prefissata della menzionata riduzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato rideterminando la pena in anni otto e mesi cinque di reclusione.