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Sentenza — n. 40402/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40402/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 29/11/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 05/06/2013 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato Valter Piccolo responsabile del reato continuato, commesso il 22/11/2008, di formazione di false carte di identità valide per l'espatrio e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva reiterata infraquinquennale specifica, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 497-bis cod. pen; Sentenza — n. 40402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il riferimento a casi in cui la giurisprudenza ritiene la configurabilità del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. (ad esempio, quando il documento reca la foto dell'imputato) non esclude che anche fuori da tali casi, più frequenti nella prassi, il reato possa essere consumato.

Parole chiave

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frode alla legge sugli stranieri uso di un documento falso espatrio illegale insufficiente esibizione dei documenti d'identità documenti validi documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 157 cod. pen., in quanto alla data del giudizio di appello, il 29/11/2021, il reato poteva essere estinto per prescrizione e, comunque, la Corte di appello non ha motivato sulle ragioni della mancata estinzione.
art. 497-bis cod. pen
La Corte di appello ha violato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICCOLO VALTER nato a ROMA il 14/12/1964 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre Ì / 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. / 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 29/11/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 05/06/2013 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato Valter Piccolo responsabile del reato continuato, commesso il 22/11/2008, di formazione di false carte di identità valide per l'espatrio e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva reiterata infraquinquennale specifica, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione Valter Piccolo, attraverso il difensore Avv. Giovanni Francesco Baffa, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 157 cod. pen., in quanto alla data del giudizio di appello, il 29/11/2021, il reato poteva essere estinto per prescrizione e, comunque, la Corte di appello non ha motivato sulle ragioni della mancata estinzione. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello ha violato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. è integrato quando l'agente concorre nella contraffazione del falso documento posseduto, laddove non si può desumere la compartecipazione nell'attività di fabbricazione dei documenti falsi dalle mere modalità di contraffazione degli stessi.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo in ordine di priorità logico-giuridica dal secondo motivo, esso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha motivato la sussistenza della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. — che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221) - richiamando le modalità concrete di fabbricazione dei documenti; a sua volta, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145) ed è stata da questa espressamente richiamata sul punto, aveva osservato che la configurabilità della fattispecie di cui al secondo comma della disposizione in esame risultava evidente dal numero dei documenti rinvenuti e dalle modalità di formazione degli stessi, alcuni dei quali solo parzialmente compilati, il che, sottolineava il giudice di primo grado, rendeva evidente che l'imputato fabbricasse documenti falsi.

Le doglianze articolate dal motivo in esame non inficiano il ragionamento delle conformi sentenze di merito. Il richiamo operato dai giudici di merito alle concrete modalità di fabbricazione dei documenti non si esaurisce nel riferimento alla tecnica di contraffazione, ma richiama anche la circostanza che una parte dei documenti falsi era in fieri, . circostanza, questa, dalla quale, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, è stato desunto il ruolo dell'imputato quale autore - e non mero fruitore - della contraffazione dei documenti.

Il riferimento a casi in cui la giurisprudenza ritiene la configurabilità del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. (ad esempio, quando il documento reca la foto dell'imputato) non esclude che anche fuori da tali casi, più frequenti nella prassi, il reato possa essere consumato.

3. Il primo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, il motivo è articolato all'evidenza in termini esplorativi, mentre priva di consistenza è la deduzione secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto motivare le ragioni del mancato (macroscopico, come si vedrà) decorso del termine di prescrizione. Il motivo è comunque manifestamente infondato. Nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (ossia quella introdotta dall'art. 10, comma 4, del decreto- legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155), la pena massima comminata per il reato in esame era pari ad anni sei di reclusione, aumentata di due terzi per la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale specifica (anni 10) e ulteriormente aumentata di due terzi (anni 6 e mesi 8) per la disciplina ad hoc degli aumenti per le interruzioni. Il termine di prescrizione è dunque pari ad anni 16 e mesi 8 e, all'evidenza, non è decorso dal tempus commissi delícti del 22/11/2008, essendo destinato a perfezionarsi non prima del 22/07/2025.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t