Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40399/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on bankruptcy fraud, ruling procedural error and lack of specific intent do not invalidate conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Durante inadmissible, confirming the lower court's judgment regarding fraudulent bankruptcy. Durante argued that the appellate court's oral reading suggested a reclassification to preferential bankruptcy and claimed the specific intent required for the crime was unproven. The court rejected these claims, establishing that the existing records and the defendant's statements regarding creditor payments were sufficient to prove the specific intent necessary for the charge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 216 comma 1 n. 2 I. fall.; In documentary fraudulent bankruptcy, specific intent to defraud creditors is proven by evidence showing the destruction of records covered conduct causing unjust enrichment or prejudice, not merely generic awareness of accounting confusion.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy specific intent documentary destruction creditor prejudice appellate correction procedural error bankruptcy law bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 216 comma 1 n. 2 I. fall.
Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216 I.
Art. 130 comma 1 cod. proc. pen.
La Corte di appello potrà procedere alla correzione dell'errore materiale (art. 130, comma 1, ultima parte, cod.
Art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Domenico De Vito, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara
Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno
263242; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.
Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, Comirato
Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi
Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
D'altra parte, il ricorso non si confronta con l'argomentare del giudice di appello, risultando, da questo punto di vista, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DURANTE LORENZO nato a BENEVENTO il 02/06/1970 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con rettifica della sentenza impugnata aggiungendo la statuizione "conferma nel resto".

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 24/06/2022, la Corte di appello di Roma - rideterminata in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari - ha confermato nel resto la sentenza del 04/07/2018 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato Lorenzo Durante responsabile, quale amministratore di Lucky Promotion s.r.I., dichiarata fallita in data 11/12/2013, del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver distrutto o sottratto i libri contabili.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione Lorenzo Durante, attraverso il difensore Avv. Domenico De Vito, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza di norme processuali, in quanto solo il dispositivo letto in udienza, a differenza di quello riportato nella sentenza depositata, reca l'inciso "conferma nel resto", sicché, alla luce dei riferimenti della Corte di appello ai pagamenti effettuati dall'imputato, è lecito pensare che il fatto sia stato riqualificato a titolo di bancarotta preferenziale. 2.2.

Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216 I. fall. e degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. Nel caso di specie è stata provata la condotta di Durante di omessa tenuta o consegna delle scritture contabili, ma non è stato provato il dolo specifico, laddove lo stesso curatore nulla ha riferito circa la volontà fraudolenta di Durante di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, sicché erroneamente il fatto non è stato riqualificato come bancarotta semplice. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216, terzo comma, I. fall.

La stessa Corte di appello richiama alcune dichiarazioni dell'imputato che fanno riferimento a un'ipotesi di bancarotta preferenziale e non a quella contestata.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con rettifica della sentenza impugnata aggiungendo la statuizione "conferma nel resto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma prevale il dispositivo di udienza (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852), che, nel caso di specie, riporta la statuizione "conferma nel resto". La Corte di appello potrà procedere alla correzione dell'errore materiale (art. 130, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.).

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In limine, mette conto ribadire che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma, n. 2), prima parte, I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982;

Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Ora, pacifica la pregressa esistenza delle scritture (ammessa dallo stesso imputato), la Corte distrettuale ha richiamato le dichiarazioni dello stesso Durante relative al pagamento di alcuni creditori (e al mancato pagamento di altri, tra i quali l'erario), rilevando che l'indisponibilità delle scritture ha "coperto" tali condotte, impedendo la tracciabilità dell'attività e determinato un danno per alcuni creditori, primi tra tutti l'erario. Il rilievo della sentenza impugnata rende ragione della riconoscibilità del dolo specifico, ossia dello scopo di procurare ad alcuni creditori un ingiusto profitto o di recare ad altri un pregiudizio.

Del tutto inconsistente è poi il riferimento del ricorso - peraltro, del tutto frammentario - alle dichiarazioni del curatore, laddove ictu oculi evidente è l'erroneità della deduzione secondo cui i giudici di merito avrebbero dato conto del solo elemento oggettivo del reato. D'altra parte, il ricorso non si confronta con l'argomentare del giudice di appello, risultando, da questo punto di vista, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).4.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché il riferimento del giudice di appello - sopra messo in luce - a pagamenti suscettibili di valutazione come espressivi di una bancarotta preferenziale non inficia il ragionamento della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma