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Sentenza — n. 40394/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40394/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, riduceva la pena inflitta a Francesco Schito ritenuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (perché, quale amministratore prima e liquidatore poi della srl Boce, dichiarata fallita il 18 gennaio 2012, aveva sottratto la documentazione contabile della società, non consentendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). Il medesimo era già stato assolto, in prime cure, dal reato di bancarotta patrimoniale, risultando regolare la vendita dell'autovettura di cui si era ipotizzata la distrazione. 1.1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40394/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Solo non confutando gli argomenti contrari sviluppati con l'atto di appello, a cui non si era data risposta, la Corte aveva potuto concludere che l'imputato aveva consapevolmente assunto il ruolo di amministratore della società e l'aveva effettivamente esercitato.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie lettera di vettura fatture fittizie produzione di documenti finanziari truffa in materia di credito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHITO FRANCESCO nato a LECCE il 21/11/1977 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; si procede con trattazione scritta

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, riduceva la pena inflitta a Francesco Schito ritenuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (perché, quale amministratore prima e liquidatore poi della srl Boce, dichiarata fallita il 18 gennaio 2012, aveva sottratto la documentazione contabile della società, non consentendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). Il medesimo era già stato assolto, in prime cure, dal reato di bancarotta patrimoniale, risultando regolare la vendita dell'autovettura di cui si era ipotizzata la distrazione. 1.1.

In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che gli elementi acquisiti aveva dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il prevenuto avesse concretamente ricoperto i ruoli di amministratore prima e di liquidatore poi assunti nella fallita e di avere, in tale ultima veste, inadempiuto all'obbligo di consegna delle scritture contabili in suo possesso, così impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Solo non confutando gli argomenti contrari sviluppati con l'atto di appello, a cui non si era data risposta, la Corte aveva potuto concludere che l'imputato aveva consapevolmente assunto il ruolo di amministratore della società e l'aveva effettivamente esercitato.

3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Perla Lori, ha inviato il proprio parere scritto concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. il difensore del ricorrente ha inviato memoria on la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile.1. L'unico motivo di ricorso è interamente versato in fatto e non tiene così conto del perimetro dell'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che è limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia consentita la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte distrettuale aveva, con motivazione priva di manifeste discrasie logiche, considerato che non era emerso elemento concreto alcuno che consentisse di ritenere, come preteso dalla difesa, che l'imputato, prima amministratore unico della società e poi suo liquidatore, non avesse realmente gestito la stessa. A fronte di ciò non poteva che ritenersi il medesimo l'unico diretto responsabile della corretta tenuta della contabilità e della consegna della medesima al curatore, anche considerando il fatto che era stato proprio il prevenuto, come ricorda la Corte territoriale, a prometterne al curatore (ed alla Guardia di finanza che stava effettuando una verifica fiscale) la dovuta consegna, consegna che, invece, non era poi avvenuta.

Così da doversene dedurre sia la materialità dell'addebito sia l'evidente intento dell'imputato di agire a danno dei creditori della fallita.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis