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Sentenza — n. 40376/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 luglio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Asti, che ha condannato Violeta Raileanu per il reato di furto aggravato dall'aver agito su bene esposto alla pubblica fede siccome ritenuta responsabile della sottrazione di un'autoradio da una vettura parcheggiata sulla pubblica via.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 40376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato in quanto l'imputata, con la sentenza impugnata, ha beneficiato per la terza volta della sospensione condizionale della pena, donde la relativa statuizione è viziata siccome assunta in violazione delle regole individuate dall'art. 164 cod. pen. La prevenuta, infatti, registra a proprio carico una sentenza di patteggiannento per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione remissione della pena sospensione di pena pene condizionali riduzione della pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
Il ricorso è fondato in quanto l'imputata, con la sentenza impugnata, ha beneficiato per la terza volta della sospensione condizionale della pena, donde la relativa statuizione è viziata siccome assunta in violazione delle regole individuate dall'art. 164 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: RAILEANU VIOLETA nata il 22/03/1969 avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato sul punto della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 luglio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Asti, che ha condannato Violeta Raileanu per il reato di furto aggravato dall'aver agito su bene esposto alla pubblica fede siccome ritenuta responsabile della sottrazione di un'autoradio da una vettura parcheggiata sulla pubblica via.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, il pubblico ministero presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge quarfío alla concessione della sospensione condizionale della pena benché l'imputata avesse riportato ben quattro precedenti condanne, per due delle quali aveva beneficiato dell'anzidetta sospensione. Al di là dello sbarramento costituito da questi precedenti, la decisione sarebbe comunque erronea dal momento che non poteva essere effettuata una prognosi positiva circa la condotta futura dell'imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in quanto l'imputata, con la sentenza impugnata, ha beneficiato per la terza volta della sospensione condizionale della pena, donde la relativa statuizione è viziata siccome assunta in violazione delle regole individuate dall'art. 164 cod. pen. La prevenuta, infatti, registra a proprio carico una sentenza di patteggiannento per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) Codice della Strada ed una condanna per furto, rispettivamente passate in giudicato il 25 ottobre 2010 ed il 30 luglio 2014, con le quali il beneficio in parola le era già stato concesso.

2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata e l'annullamento può essere disposto senza rinvio dal momento che questa Corte può provvedere direttamente ad eliminare dalla decisione avversata il beneficio erroneamente concesso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che elimina.