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Sentenza — n. 40375/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40375/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40375/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 marzo 2021 dal Giudice di pace di Tolmezzo, che ha assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. — perché il fatto non sussiste — Raimondo Haring dal reato di minaccia ai danni di Isabella Ronsini e lo ha condannato per lesioni personali volontarie ai danni della medesima, infliggendogli la pena di 600 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 544 cod. proc. pen, art. 548 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40375/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona trauma alla mano diritti della vittima accertamenti medici peritali procedura per diffamazione caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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art. 544 cod. proc. pen
274 — secondo cui il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale — preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod.
art. 548 cod. proc. pen
- La Cancelleria ha dato luogo — correttamente — all'avviso di deposito ex art. 548 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HARING RAIMONDO nato a TARVISIO il 02/09/1957 avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIUDICE DI PACE di TOLMEZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. ALBERTO DE NARD, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 marzo 2021 dal Giudice di pace di Tolmezzo, che ha assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. — perché il fatto non sussiste — Raimondo Haring dal reato di minaccia ai danni di Isabella Ronsini e lo ha condannato per lesioni personali volontarie ai danni della medesima, infliggendogli la pena di 600 euro di multa.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il giudizio di penale responsabilità dell'imputato n punctum dolens della sentenza impugnata sarebbe costituito dalla circostanza che, per la minaccia, la sola testimonianza della persona offesa non era stata ritenuta sufficiente (in assenza di riscontri), mentre era stata stimata tale quanto al reato di lesioni siccome corroborata dal referto medico.

Ma tale referto — prosegue il ricorso — era stato rilasciato dal dr. Daniele il 22 dicembre 2017 (a fronte di un'aggressione verificatasi 1'8 novembre 2017) e riportava la trascrizione di una cartella clinica in cui, a sua volta, era riportato il contenuto di un certificato medico del 10 dicembre 2017. Quanto alle foto del volto della Rossini, esse erano prive di data certa e peraltro la vittima le aveva collocate due giorni dopo l'assalto. Inoltre la donna non aveva chiamato le forze dell'ordine ma aveva sporto querela dopo un mese, scrivendo perfino di avere maturato questa decisione perché aveva appreso che Haring stava valutando di querelarla.

Il ricorrente allude, poi, ad un errore amministrativo nella gestione del fascicolo delle indagini, dove erano confluiti altri certificati medici per poi concludere evidenziando i limiti delle testimonianze Pircher e Ortis.

3. L'imputato ha depositato telematicamente una memoria a propria firma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile siccome intempestivo 1. Per giurisprudenza assolutamente consolidata — cui il Collegio intende dare seguito, condividendone l'approccio ermeneutico — la previsione di cui all'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 — secondo cui il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale — preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen.; ne consegue che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585, comma primo, lett.

b) e comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni Pompeo C/ Rampini Sergio, Rv. 280163 ; Sez. 4, n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216; Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, dep. 2016, Longo, Rv. 266075: Sez. 5, n. 1116 del 08/10/2015, dep. 2016, Gallo, Rv. 266095: Sez. 5, n. 46816 del 29/09/2015, pc in proc. Gamba, Rv. 265688; Sez. 5, n. 43487 del 30/06/2015, Barbolini Cionini, Rv. 264925; Sez. 5, n. 50118 del 24/06/2015, Vinai, Rv. 265672; Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687;

Sez. 4, n. 15697 del 19/02/2015, Soriani, Rv. 263142; Sez. 2, n. 10057 del 19/02/2015, Franchi, Rv. 262755; Sez. 5, n. 43493 del 28/05/2014, Zampetta, Rv. 262955; Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, P.C. in proc. C., Rv. 262737). Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata deliberata il 23 marzo 2021. - Il Giudice di pace si è riservato il deposito dei motivi, in spregio al disposto di cui all'art. 32 cit., in trenta giorni. - Il decidente ha, quindi, depositato la sentenza il 13 aprile 2021 (oltre il quindicesimo giorno dalla deliberazione). - La Cancelleria ha dato luogo — correttamente — all'avviso di deposito ex art. 548 cod. proc. pen. della sentenza impugnata, che ha raggiunto imputato e difensore il 15 aprile 2021. - Il ricorso è stato depositato il 26 maggio 2021, oltre i trenta giorni da detto avviso di deposito ed è, pertanto intempestivo.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

3. Il Collegio rappresenta che la memoria a firma dell'Haring, giunta via Pec alla Cancelleria di questa Corte, non può essere presa in considerazione perché sottoscritta dal solo imputato, in spregio al disposto di cui all'art. 618, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila