Sentenza — n. 40335/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLELLA CAMILLO nato a CAMPOBASSO il 28/01/1959 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Camillo Colella è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40335/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLELLA CAMILLO nato a CAMPOBASSO il 28/01/1959 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Camillo Colella è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere.
2. In data 7 luglio 2022 è stata trasmessa, ad opera dei difensori del Colella, Avv. Prof. Alessandro Diddi e Avv. Pier Gerardo Santoro, comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l'ordinanza cautelare era già stata modificata con altro precedente provvedimento emesso il 15 giugno 2022 dal Tribunale dibattimentale.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside