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Sentenza — n. 40330/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to sufficient evidence of mafia involvement and lack of procedural flaws.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40330/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible, upholding the lower court's decision to keep the suspect in custody. The defense argued that the detention order lacked sufficient reasoning regarding the suspect's guilt and misinterpreted intercepted conversations as ordinary business discussions. The court rejected these claims by highlighting the extensive investigative findings linking the suspect to the criminal organization and the specific role he played in securing illegal waste disposal operations through threats.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: The Court holds that a detention order is not arbitrary when supported by comprehensive investigative evidence establishing the suspect's active participation in organized crime and the specific criminal acts alleged, provided the reasoning clearly connects the facts to the gravity of the suspicion.

Parole chiave

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preliminary investigation detention mafia involvement evidence interception interpretation sufficient reasoning requirement inadmissible appeal cassation frode nel pignoramento estorsione traffico dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Giovanni Piccolo, ricorrono per cassazione articolando le censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett b) ed e) cod.
Art. 416-bis 1 cod. pen.
per violazione di legge in relazione all'art. 416-bis 1 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Palaia Francesco Benito, nato a Taurianova (RC) il 30/08/1973 avverso l'ordinanza emessa il 03/12/2021 dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con provvedimento del 03 novembre 2021, ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria aveva applicato a Francesco Benito Palaia, indagato del delitto di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso, la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, i difensori di Francesco Benito Palaia, avv. Mirna Raschi e avv. Giovanni Piccolo, ricorrono per cassazione articolando le censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 416-bis 1 cod. pen. e per vizio di motivazione, con il quale lamentano che, senza idonea argomentazione, i giudici della cautela hanno desunto i gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, esponente del clan "Bellocco" di Rosarno, dal tenore delle conversazioni intercorse tra il medesimo e Rocco Delfino, esponente di spicco della malavita gioiese, aventi ad oggetto commesse per operazioni di smontaggio di materiali ferrosi, dei quali il Delfino pretendeva una parte, senza considerare, da un lato, che non vi era prova dell'acquisizione delle stesse da parte del Palaia e, dall'altro, che le conversazioni captate tra i due rientravano nelle ordinarie interlocuzioni tra le ditte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I giudice della cautela, in primo luogo, hanno delineato la posizione di rilievo rivestita da Rocco Delfino, coindagato del Palaia, nell'ambito della compagine malavitosa gioiese dei "Piromalli", quale desumibile: - dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano descritto il Delfino come persona dedita all'usura e al traffico illecito di rifiuti; - dallo stretto rapporto intercorrente tra il Delfino e Cangemi Domenico, anche lui esponente della malavita gioiese; - dal contenuto di intercettazioni telefoniche che avevano dato contezza della partecipazione del Delfino a incontri tra malavitosi, legati tra loro da un solenne giuramento di fedeltà reciproca; - dalla posizione di arbitro rivestita dal medesimo nella risoluzione di conflitti di natura economico-criminale esistenti tra cosche gioiesi e rosarnesi ; - dall'interessamento dello stesso alle vicende giudiziarie che coinvolgevano i componenti della cosca "Piromalli".In secondo luogo, ilTribunale del riesame ha sottolineato che dalle risultanze investigative era emerso che, nonostante l'intervenuta confisca della società capogruppo Delfino s.r.I., Rocco Delfino aveva continuato a intrattenere rapporti con il Palaia, imprenditore del settore, in merito alla gestione dei rifiuti ferrosi provenienti dalla demolizione di sei gru nel porto di Gioia Tauro.

In particolare, i giudici hanno riferito sia di una conversazione intercorsa tra Rocco Delfino e Francesco Benito Palaia, nel corso della quale il primo riferiva che a realizzare i lavori di demolizione del materiale ferroso sarebbe stato Andrea Loiacono, imprenditore del settore, e non, invece, Giuseppe Perrone, cui, con minacce perpetrate da Antonino Pesce, era stato imposto di recedere, là dove il secondo ribatteva che, diversamente, il lavoro di smontaggio sarebbe stato svolto dalla sua ditta e di aver dato mandato al Pesce di avvertire di tale decisione il Loiacono, pena il mancato ingresso dei camion carichi di materiale nel porto gioiese, sia di ulteriori e successive conversazioni che davano contezza del raggiungimento di un accordo finale tra i due, in base al quale una parte del materiale ferroso, non contabilizzato, sarebbe stato destinato ad entrambi attraverso l'utilizzo di una ditta terza, autorizzata ad accedere al porto ove il materiale stesso si trovava.

I giudici del riesame hanno evidenziato come dalle intercettazioni telefoniche era emerso sia che, proprio grazie all'intervento del Palaia, anche la famiglia Delfino si era assicurata un quantitativo di materiale ferroso pari a circa 1500/2000 tonnellate, sia che il Delfino stesso si era attivato per far sì che il materiale, destinato per contratto alle Acciaierie di Sicilia, fosse collocato altrove. Da tali emergenze investigative, dunque, il tribunale del riesame ha ravvisato il coinvolgimento del Palaia nella vicenda indagata: con la minaccia di non far entrare i camion carichi di materiale ferroso all'interno del porto gioiese, ove avrebbero dovuto svolgersi le operazioni di smontaggio, il ricorrente aveva ottenuto, assieme al Delfino, il lavoro di smaltimento di una parte del materiale ferroso, privando il legittimo contraente delle somme dovute per tale attività.

3. Dalla lettura del provvedimento in verifica si evidenzia che i giudici della cautela hanno indicato e valorizzato le risultanze investigative dalle quali hanno desunto non solo lo stretto legame esistente tra Rocco Delfino, esponente di spicco della cosca gioiese dei "Piromalli", e il Palaia, esponente del clan rosarnese dei "Bellocco", ma anche il contributo fattivo offerto dal ricorrente per assicurare la realizzazione degli obiettivi dello stesso Delfino, così ravvisando i gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in ordine al delitto di cui all'addebito provvisorio.

4. Le obiezioni del Palaia, che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, dunque, si risolvono in inammissibili argomenti in fatto con i quali il ricorrente tenta una valutazione o rivalutazione delle risultanze investigative, non consentita in questa sede, anche alla luce della complessa, articolata e completa motivazione del provvedimento impugnato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

6. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,