Italian Supreme Court dismisses appeal on fraud bankruptcy charges, rejecting continuity claim due to lack of specific criminal plan evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Antonio Anzalone's appeal inadmissible, upholding his conviction for fraudulent bankruptcy and documentary bankruptcy. The appellant argued that his crimes constituted a continuous criminal plan based on temporal proximity and repeated intent, but the court found the lower court's reasoning sufficient. The decision emphasized that mere repetition of similar offenses without specific evidence of a unified criminal design does not establish continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 comma 2 cod. pen.; Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: The continuity of crimes requires proof of a specific criminal plan, not merely the repetition of similar acts or temporal proximity, and the lower court's assessment of this unity is not reviewable unless unmotivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Anzalone Antonio, nato a Torre del Greco (NA), il 07/01/1951, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, emessa in data 26/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 02/03/2020, con cui Antonio Anzalone era stato condannato a pena di giustizia per il reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale, quale legale rappresentante della Cos.Me.Sau s.r.I., dichiarata fallita in data 13/10/2006.
2. Antonio Anzalone ricorre, in data 14/10/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppe Coda, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 151/2011 del Tribunale di Bologna, relativo a fallimento della Euromar Italia s.r.I., nonostante la medesimezza della tipologia dei reati, il ristretto arco temporale di commissione, la pervicace volontà del ricorrente di assumere, per fini di profitto, compiti specifici in imprese decotte, anche alla luce dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Antonio Anzalone è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata risulta ineccepibile, essendo stato evidenziato come, nel caso in esame, emergesse non la specificità del progetto criminoso, ma l'inclinazione a reiterare condotte della stessa specie. L'identità del disegno criminoso, infatti, non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, P.M. in proc.
Eloumari, Rv. 266615). L'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono, quindi, indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, benché ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementi la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, 3 n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).La valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso, è, quindi, compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, come nel caso in esame, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv. 184908). A ciò va aggiunta la considerazione che in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume senza alcun dubbio rilievo la data di commissione della condotta (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini Mariano, Rv. 276194;
Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353), che, tuttavia, non può costituire, da solo considerato, per le ragioni in precedenza illustrate, elemento su cui fondare automaticamente l'identità del disegno criminoso. Pacificamente, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di allegazione degli specifici elementi dai quali si possa desumere l'identità del disegno criminoso (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 271768; Sez. 6, n. 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962).
Nel caso in esame va rilevato che la difesa non ha in alcun modo evidenziato quali sarebbero gli elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso, essendosi limitata a sottolineare l'arco temporale di commissione dei reati e la pervicace volontà del ricorrente, il che connota il ricorso di irrimediabile genericità. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La natura delle questioni trattate consente la motivazione della sentenza in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i