Cassation court dismisses appeals against mafia-related convictions, upholding aggravating circumstances for organized crime participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals by Francesca Cannuli and Francesco Salamone against their convictions for mafia-related offenses. The lower courts found the defendants responsible for fake business registrations and extortion attempts linked to the Scordino crime family, applying aggravating circumstances for their role in the organized group. The court dismissed the appeals because the arguments regarding the defendants' lack of specific knowledge or the nature of their actions were deemed infounded and insufficient to overturn the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 416-bis.2 cod. pen.: The court holds that aggravating circumstances for mafia participation are valid when the defendant's external conduct demonstrates a significant contribution to the crime, even if specific internal knowledge of the intimidation project is not explicitly proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANNULI FRANCESCA nato a MESSINA il 09/07/1965 SALAMONE FRANCESCO nato a CASTROREALE il 09/10/1961 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che il difensore dei ricorrenti ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 1.37, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nell'interesse di Salamone e il rigetto del ricorso nell'interesse di Cannuli; per le parti civili, l'Avv. Vito Albertp Calabrese, anche quale sostituto dell'Avv. Ugo Colonna, e l'Avv. Anna Maria Bisogno, sostituto dell'Avv. Patrizia Corpina, anche in sostituzione degli Avv.ti Massimo Nicola Marchese e Francesco Pizzuto, che hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese; per i ricorrenti, l'Avv. Giuseppe Lo Presti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata in data 01/06/2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per quanto è qui di interesse, dichiarava: - Francesca Cannuli responsabile dei seguenti reati: intestazione fittizia a Carnnen Valenti dell'omonima ditta, con le aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione mafiosa diretta da Carmelo Scordino (capo 37); partecipazione ad associazione di stampo mafioso armata riconducibile a Cosa Nostra e operante sul versante tirrenico della provincia di Messina (capo 40); - Francesco Salamone responsabile dei seguenti reati: tentata estorsione continuata e aggravata, per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a imporre a Francesco Pantè e ad altri imprenditori il "pizzo", con le aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione mafiosa diretta da Carmelo Scordino (capo 38); concorso esterno in associazione mafiosa riconducibile a Cosa Nostra e operante sul versante tirrenico della provincia di Messina (capo 41).
Con la continuazione, Cannuli veniva condannata alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione, mentre Salamone, con la continuazione e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, veniva condannato alla pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione; gli imputati venivano inoltre condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Messina, con sentenza deliberata il 07/06/2021, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al capo 37) e ha rideterminato la pena irrogata a Cannuli in anni 8 e mesi 2 di reclusione; ha assolto Salamone dal reato sub 41), perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena per il reato sub 38) in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed curo 900 di multa.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Francesca Cannuli, attraverso il difensore Avv. Giuseppe Lo Presti, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo 37), inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al dolo specifico. La Corte di appello ha motivato solo a proposito del carattere formale dell'intestazione a Carmen Valenti (laddove gestori effettivi erano il compagno della donna, Salvatore Piccolo, Antonino Scordino e la compagna di questo, ossia Cannuli, e Sergio Spada), mentre nulla evidenzia circa il dolo specifico di elusione, tanto più che Scordino era arrivato in Sicilia da Mantova dopo diversi anni e non aveva riportato alcuna condanna per il reato di associazione mafiosa, sicché non appariva neppure potenzialmente destinatario di una misura di prevenzione. 2.2.
Il secondo motivo denuncia, con riguardo al capo 40), inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen. e vizi di motivazione. A fondamento della condanna per il reato associativo, la sentenza di primo grado aveva messo in luce che la ricorrente, moglie di Scordino, lo aveva aiutato nello svolgimento dell'attività lavorativa, che, in due occasioni, era stata latrice di messaggi dal carcere all'esterno e che aveva curato il marito e l'amico Spada, quando avevano riportato delle bruciature. La Corte di appello non ha considerato che le conversazioni intercettate in cui Cannuli discute della gestione del lido non possono costituire indizi di appartenenza all'associazione, essendo state escluse le aggravanti contestate.
Quanto alle conversazioni intercel:tate in carcere, la ricorrente si faceva latrice di un messaggio da portare al fratello di Scordino e gli riferiva dell'indisponibilità di un gommista a cambiare le ruote a credito. Circa le cure prestate al marito, la Corte di appello non ha valutato quanto dichiarato dall'imputata, ossia che il marito era tornato a casa ubriaco e aveva spiegato le bruciature con lo scoppio di una bombola al lido, né ha valutato la riqualificabilità del fatto a norma dell'art. 378 cod. pen. o dell'art. 418 cod. pen. 2.3. Il terzo motivo denuncia motivazione apparente in ordine alla circostanza aggravante dell'associazione armata. 2.4.
Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordirle alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Francesco Salamone, attraverso il difensore Avv. Giuseppe Lo Presti, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La Corte di appello ha travisato la prova nel suo complesso, affermando che il contrasto esisteva non con Salamone, ma tra l'Avv. Cicero, legale del suo creditore, e il teste d'accusa Francesco Scilipoti, la cui personalità risulta allarmante avendo intrattenuto rapporti con mafiosi per l'acquisto di armi, come riferito dal collaboratore Aurelio Micale, e avendo subito vari tentativi di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario accompagnato da Salamone, come riferito dall'Avv.
Cicero. Quanto al dipendente di Scilipoti Antonio Bilardo, anche lui teste d'accusa, egli era in contrasto con Salamone, consigliere comunale, per la vicenda relativa ai lavori su una strada privata. Le testimonianze di Scilipoti e di Bilardo divergono rispetto alla durata della presenza di Salamone all'incontro, laddove Scilipoti ha negato in dibattimento di aver conosciuto il ricorrente fin da ragazzo (come invece affermato nelle informazioni rese durante le indagini). La Corte di appello, inoltre, ha omesso di valutare che l'imputato ha riferito che l'incontro si tenne per la guardiania del lido (affermazione, questa, riscontrata dallo stesso Scilipoti) e che solo durante l'incontro si rese conto della reale intenzione di Scordino di progettare un servizio di "metronotte", mentre si era già allontanato quando si fece riferimento alle aziende vivaistiche. 3.2.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., motivata dalla Corte di appello sulla base del teorema che "non poteva non sapere" in quanto parente di Scordino. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 56 cod. pen., in ordine alla sussistenza dei requisiti del tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non meritano accoglimento.
2. Il ricorso di Francesca Cannuli non merita accoglimento. 2.1. Il primo motivo non è fondato. Premesso che il giudice di appello (e, in termini più diffusi, quello di primo grado) ha delineato i plurimi elementi convergenti nel senso del carattere fittizio dell'intestazione a Carmen Valenti della ditta che gestiva il lido "Baia di Venere" (di cui in realtà erano titolari e gestori l'imputata, il marito Scordino, anche durante la sua detenzione, e alcuni coimputati giudicati in separato processo), la sentenza impugnata ha puntualmente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico di elusione, sottolineando come, nell'ambito dell'operazione imprenditoriale intrapresa dal gruppo di sodali, Valenti fosse l'unico nome "spendibile" privo di pregresso pregiudizio criminale e di non facile attenzione da parte delle forze dell'ordine (anche per la mancata formalizzazione del legame sentimentale con uno dei sodali/titolari effettivi, Piccolo); del resto, osserva ancora la Corte distrettuale, la stessa Valenti era ben consapevole (e anche irritata) del suo ruolo meramente di facciata.
Anche la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), aveva specificamente esaminato il punto relativo alla sussistenza del dolo specifico, sottolineando come la scelta di intestare l'impresa a Valenti piuttosto che a qualsiasi altro componente del gruppo mafioso era sorta dalla necessità di presentare, oltre che al pubblico, alle autorità un nome "pulito", ossia non solo privo di precedenti penali (come quelli di ampio spessore criminale di Scordino), ma anche posto al di fuori dell'attenzione delle forze dell'ordine (come invece accadeva per Salvatore Piccolo, Sergio Spada e la stessa Cannuli), sicché «la decisione era chiaramente mirata a evitare la possibile applicazione della misura di prevenzione patrimoniale».
Il ricorso non infirma la motivazione delle concordi sentenze di merito. Del tutto priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata è la deduzione secondo cui la Corte di appello non si sarebbe occupata del dolo specifico, affermazione smentita dal passaggio della motivazione di detta sentenza sopra richiamato. La circostanza che Scordino non ha riportato condanne per il reato di associazione mafiosa è del tutto generica (tanto più a fronte del rilievo del giudice di primo grado circa l'ampio spessore criminale dello stesso), in quanto il ricorrente si è sottratto/quindi, sat/patoke all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349) e, comunque, manifestamente infondata, posto che la condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. non è conditio sine qua non dell'applicazione di misure di prevenzione reali. 2.2.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento. 2.2.1. A proposito dell'imputazione del reato associativo, la sentenza impugnata valorizza, in particolare, le risultanze offerte dalle conversazioni intercettate tra Cannuli e Scordino, ritenute dal giudice di appello inequivoca espressione della piena adesione dell'imputata ai programmi, agli scopi e alle attività del gruppo mafioso di cui faceva parte con ruolo direttivo anche il marito, offrendo - Cannuli - un significativo contributo allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento dello stesso sodalizio sul territorio di riferimento, con piena conoscenza relazionale e precipuo ruolo di intermediaria tra la volontà del capofamiglia e quella degli accoliti esterni, fungendo da "portaordini" e dimostrando piena comprensione delle regole e delle fenomenologie relazionali in ambito mafioso.
Lungi dal risolversi in mere attenzioni e assistenze al partner sentimentale, le condotte dell'imputata, rileva la Colte distrettuale, si concretizzano in una chiara e fattiva collaborazione alla realizzazione degli scopi dell'associazione, con ampio contributo all'esistenza del sodalizio. Conferenti in tal senso, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, sono i colloqui in cui Cannuli evidenzia al capoclan l'errore strategico consistito nel mancato "accreditamento" preventivo di Salvatore Piccolo presso gli altri referenti barcellonesi.
La sentenza impugnata richiama poi la singolare ed emblematica assistenza "sanitaria" prestata a Scordino e a Spada, quando i due, più che presumibilmente, si ferirono mentre armeggiavano con materie esplosive e venivano "curati" da Cannuli, che ben si guardava dall'allertare una struttura sanitaria o dall'avvertire dei medici, cercando di porre rimedio alla situazione con l'aiuto di Piccolo e altri "legami territoriali": si tratta, osserva la sentenza di appello, di un segno emblematico di una chiara conoscenza e accettazione dei meccanismi mafiosi e omertosi sottesi alle azioni del gruppo.Anche la conforme sentenza di primo grado ha delineato il ruolo partecipativo ascritto a Cannuli, muovendo dall'attività svolta nella gestione del Lido Baia Venere e soffermandosi sul ruolo essenziale svolto dall'imputata quale intermediaria a tutto tondo tra le direttive e le indicazioni di Scordino, ristretto in carcere, e i sodali in stato di libertà.
Sul punto, il giudice di primo grado richiama plurime conversazioni intercettate, relative al timore di Carmelo Salamone di essere arrestato, conversazioni che, nell'iter argomental:ivo della sentenza impugnata, mettono in luce la piena intraneità di Cannuli al gruppo mafioso con riferimento ad ogni aspetto della sua attività; a quanto riferito da Salvatore Piccolo a proposito di un soggetto che non si era messo a disposizione, dicendo che se la sarebbe vista direttamente con la stessa Cannuli, a conferma del riconoscimento anche all'esterno del sodalizio del ruolo svolto dall'imputata nell'ambito di esso; a quanto riferito dalla ricorrente a Scordino circa lo "sconfinamento" di altri clan criminali nella zona di pertinenza del gruppo di appartenenza. 2.2.2.
Le censure articolate — che non investono la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso - sono infondate, presentando anzi alcuni profili di inammissibilità. Quanto alle conversazioni intercettate, il ricorso si sottrae alla compiuta disamina critica delle stesse, limitandosi a dedurre che una si riferiva a un messaggio indirizzato al fratello di Scordino e l'altra a un gommista: si tratta di deduzioni (in parte - la seconda - versate in fatto) che, comunque, non introducono argomenti idonei a evidenziare cadute di consequenzialità logico-argonnentativa nella lettura fattane dalle conformi sentenze di merito, lettura che non le confina certo nell'ambito dei rapporti parentali e nelle questioni di vita giornaliera; sotto questo profilo, il ricorso risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Peraltro, si attaglia alla fattispecie in esame in principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui integra il delitto di partecipazione a una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare messaggi, ordini ed informazioni tra i soggetti in posizione apicale detenuti e i partecipi in libertà (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018 Rv. 274077; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Pellicanò, Rv. 278425; Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280349). Quanto alle conversazioni intercettate relative alla gestione del lido, le stesse risultano estranee al nucleo essenziale della ratio decidendi del giudice di appello sul punto, sicché le relative censure risultano all'evidenza inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
In ordine alle cure prestate a Scordino e a Spada, la Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva sottolineando il mancato coinvolgimento di sanitari o medici e, al contrario, il ricorso a sodali e ad altri "legami territoriali": l'impugnante non si confronta con questi passaggi della motivazione della sentenza impugnata, che - sulla base di dati probatcri non contestati e argomenti immuni da vizi logici - è giunta a ritenere di dover privilegiare la tesi che i due si fossero feriti armeggiando sostanze esplosive. La conferma della valutazione del giudice di primo grado in ordine all'attribuzione a Cannuli del reato associativo rende ragione della manifesta infondatezza delle invocate derubricazioni. 2.3.
Il terzo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha valorizzato, al fine di dar conto della disponibilità di armi da parte del sodalizio in questione, l'episodio del ferimento di Scordino e di Spada, dimostrativo della disponibilità di sostanze esplodenti. Il ricorso ignora questa argomentazione, risultando, pertanto, inammissibile. 2.4. Anche il quarto motivo è inammissibile, avendo il giudice di appello, per un verso, rilevato la genericità delle deduzioni proposte sul punto dall'appello e, per altro verso, escludendo recisamente la dedotta minima rilevanza del quadro complessivo della vicenda riguardante Cannuli.
Il ricorso fa leva sulla circostanza che l'aiuto era stato prestato non a un estraneo, ma al conv vente more uxorio, ma, anche a prescindere dalla circostanza che il medesimo aiuto fu prestato anche a Spada, l'impugnante oblitera gli ulteriori elementi valorizzati a dar conto del contributo partecipativo di Cannuli all'associazione, il che rende il motivo aspecifico e manifestamente infondato.
3. Il ricorso di Francesco Salamone non merita accoglimento. 3.1. Il primo motivo è infondato, pur presentando vari profili di inammissibilità. Gran parte delle censure è orientata a contestare le testimonianze a carico del ricorrente di Francesco Scilipoti e di Antonio Bilardo, Ossia delle persone che, secondo l'impostazione accusatoria recepita dalle conformi sentenze di merito, Salamone mise in contatto con Scordino e Piccolo per avviare l'attività estorsiva ai danni delle imprese del settore vivaistico. La Corte distrettuale ha replicato alle doglianze dell'appellante rilevando, da una parte, che, quanto a Scilipoti, le ragioni di contrasto riguardavano - non già l'imputato, bensì - l'Avv.
Cicero, con il quale Salamone collaborava e, dall'altra, che i rapporti relativi a Bilardo e alla strada riguardavano l'ente locale in cui Salamone svolgeva attività istituzionale, senza diretti collegamenti a inimicizie e/o a contrasti personali. Il ricorso censura la motivazione del giudice di appello evocando, nella rubrica del motivo e - più volte - nel suo svolgimento, un travisamento della prova "nel suo complesso", espressione (coerente con lo svolgimento argomentativo del motivo in esame) che, in realtà, mira - non già a evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto - ma un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, appunto, "nel suo complesso", che è da escludere che integri il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
Invero, il nuovo vizio di travisamento (o contraddittorietà) della prova introdotto dalla legge n. 46 del 2006 consente «la verifica di conformità delle rappresentazioni dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non anche del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).
Alla complessiva re-interpretazione delle due testimonianze sono volte le doglianze articolate sul punto dal ricorso, doglianze, pertanto, inammissibili. Mentre del tutto generica è la censura relativa alla credibilità intrinseca di Scilipoti sviluppata sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Micale (dichiarazioni di cui non viene puntualmente allegata alcuna coordinata temporale rispetto al loro contenuto, così come alla stessa identificazione certa del soggetto indicato), le prospettate divergenze nel racconto dei due testi fanno leva su deduzioni inammissibili, in quanto, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, risultano finalizzate a sollecitare a quest'ultimo una rivalutazione o una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).
Rilievo, questo, valido anche per le doglianze relative all'epoca di conoscenza di Scilipoti e Salamone. 3.2. Passando, in ordine di priorità logico-giuridica, all'esame del terzo motivo, esso non merita accoglimento. Premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, del fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269932; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963;
Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768), mette conto osservare che la sentenza di primo grado, conforme sul punto a quella di appello, ha richiamato l'intercettazione ambientale del 21/01/2016 in cui Piccolo, conversando con Scordino affermava di essersi già attivato per rendere chiaro a tutti gli imprenditori della zona che il servizio di vigilanza non evitabile, lasciando intendere che, in caso di rifiuto, se la sarebbero vista con "lui"; il che rende comunque ragione di un iter crimínis approdato alla fase esecutiva. Peraltro, l'impugnazione indirizza le proprie critiche non tanto alla configurabilità in sé, nel caso di specie, del tentativo di estorsione, quanto, soprattutto, alla rilevanza della condotta del ricorrente nel realizzare la fattispecie concorsuale.
Ora, la più recente giurisprudenza ritiene che, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, sia necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019 Rv. 276990).
La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto indicato, sottolineando il ruolo di massima rilevanza di Salampne di conoscente e "relazionante" con ditte di sorveglianza notturna e i loro responsabili; il giudice di appello ha quindi richiamato l'iniziativa di Salamone nel mettere in contatto Scilipoti e Bilardo con Scordino e Piccolo e partecipando all'incontro finalizzato alla programmazione delle «estorsioni con fattura», secondo l'icastica espressione riportata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (pag. 42); la sentenza di primo grado ha poi rimarcato che l'imputato rientrava nel novero dei soggetti che avrebbero preso "contatto" con i vivaisti e offriva indicazioni su come "girare" gli introiti incassati e "fatturati" da Scilipoti a Scordino e al gruppo.
Nei termini in estrema sintesi indicati, la sentenza impugnata - così come quella conforme di primo grado - ha dato, all'evidenza, conto di un comportamento esteriore dell'imputato idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato tentato, sicché del tutto infondato è il terzo motivo. 3.3. Il secondo motivo è inammissibile. Lungi dal far leva sul solo legame parentale tra Scordino e Salamone, la Corte distrettuale, al fine di dar conto della conferma dell'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis1. ha valorizzato l'intrinseca e palese "mafiosità" del metodo di gestione dell'operazione, risultando del tutto implausibile ritenere che un chiaro riferimento alle aziende vivaistiche nella ricerca di un "supporto" di vigilanza verso tale settore e individuandolo in Piccolo e Scordino possa esser stato avulso da una concreta conoscenza del progetto di intimidazione, pressione locale ed estorsione mafiosa rapportabile ai due "supporti".
Il ricorso si sottrae alla compiuta disamina critica dei dati e delle argomentazioni del giudizio, risultando quindi del tutto aspecifico.
4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio, che, anche alla luce delle note-spese depositate, vanno così liquidate. Entrambi i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili difese dall'avv. Vito Alberto Calabrese (S.O.S. Imprese) e dall'avv. Ugo Colonna (Associazione Antiracket ed antiusura di Terme Vigliatore), spese da liquidare per ciascuno di essi in complessivi euro tremila oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili difese dagli avv.
Patrizia Corpina (Associazione Libera Tutti), Francesco Pizzuto (F.A.I. Federazione delle Associazioni Antiracket e Antisurua Italiane), Massimo Nicola Marchese (Asssociazione Centro studi e Iniziative Culturali Pio La Torre Onluss), dichiaratisi antistatari, liquidate per ciascuno di essi nella stessa misura. Inoltre il solo ricorrente Salarnone deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Francesco Pantè, difesa dall'avv. Ugo Colonna, che vanno liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. Vito Alberto Calabrese e dall'avv. Ugo Colonna che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro tremila oltre accessori di legge. Condanna entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili difese dagli avv. Patrizia Corpina, Francesco Pizzuto, Massimo Nicola Marchese dichiarati