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Sentenza — n. 40025/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for voluntary injury due to inadmissibility of evidence-related complaints.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Sanna inadmissible, ordering him to pay the costs and a fine. Sanna argued that the lower court improperly utilized the victim's statements despite their exclusion and failed to evaluate contradictory testimony. The court rejected these claims, ruling that the victim's statements were already excluded from the evidence file and that the lower court's reasoning regarding the victim's behavior and the appellant's actions was logically sound and not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 39-bis, D.Igs. 274/2000: Complaints regarding the inadmissibility of evidence or the evaluation of witness testimony are inadmissible if they concern matters already excluded from the evidence file or if they fail to demonstrate logical flaws in the appellate court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal exclusion of evidence voluntary injury conviction witness testimony evaluation logical reasoning review procedural inadmissibility costs and fine lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Mauro Trogu, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 197, cod. proc. pen.
Art. 197-bis, cod. proc. pen.
Art. 210, cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.lgs. 137/2020
Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 39-bis, D.Igs. 274/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANNA ANTONIO nato a ASSEMINI il 05/05/1956 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, la comparsa conclusionale dell'Avv. Raffaeleangelo Demuro, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese; per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Mario Trogu, che, replicando alla requisitoria del P.G., ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/02/2021, il Tribunale di Cagliari ha confermato la sentenza del 15/10/2019 con la quale il Giudice di pace di Cagliari aveva dichiarato Antonio Sanna responsabile del reato di lesioni volontarie ai danni di Achille Marongiu (cui cagionava, con una testata al volto, la rottura del setto nasale) e lo aveva condannato alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione Antonio Sanna, attraverso il difensore Avv. Mauro Trogu, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inutilizzabilità, a norma degli artt. 197, 197- bis e 210 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, inutilizzabilità esplicitamente rilevata dal Tribunale di Cagliari, che, però, ha confermato la sentenza di primo grado sulla base di altre prove dibattimentali, finendo però con utilizzare fittiziamente le dichiarazioni di Marongiu. 2.2. Il secondo motivo denuncia omessa valutazione del motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado lì dove non teneva conto degli atteggiamenti contraddittori e delle bugie della persona offesa e non aveva valutato le dichiarazioni di Agus Sebastiano e Luisella Marongiu, né il comportamento cristallino di Sanna.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, l'Avv. Raffaeleangelo Demuto ha concluso per l'inammissibilità del ricorso depositano nota spese, mentre, per il ricorrente, l'Avv. Mario Trogu, replicando alla requisitoria del P.G., ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Il giudice di appello ha rilevato che la prova della responsabilità di Sanna ben poteva prescindere dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa Marongiu (cognato dell'imputato), valorizzando, in questa prospettiva, in primo luogo, il certificato del Pronto Soccorso attestante la frattura subita. Il Tribunale di Cagliari richiama poi le dichiarazioni di Luciana Marongiu, moglie di Sanna, la quale, mentre si trovava in giardino, aveva sentito dei rumori a casa della madre, al cui interno aveva trovato Achille Marongiu sanguinante al viso e il marito con una lesione sul sopracciglio; inoltre, Luisella Marongiu vide Achille a terra e lo aiutò a pulirsi il sangue che usciva dal naso, mentre Sanna aveva qualche goccia di sangue sul viso.

Osserva il giudice di appello che dalle deposizioni richiamate si evince come tra Sanna e Marongiu vi sia stato uno scontro fisico nel quale il secondo (per un chiaro refuso la sentenza fa riferimento a Sanna) riportò la frattura del naso. 2.2. Le doglianze articolate dal ricorrente sono inammissibili, in quanto manifestamente infondate. La tesi della "surrettizia" utilizzazione della (o dell-implicito ricorso" alla) testimonianza della vittima è argomentata sulla base di riferimenti manifestamente estranei al nucleo essenziale della ratio decidendi della decisione impugnata, che sviliscono indebitamente i dati conoscitivi presi in considerazione dal giudice di appello e valorizzati dalla sentenza impugnata sulla base di una ragionamento probatorio immune da vizi logici, peraltro non denunciabili in questa sede a norma dell'art. 39 -bis, d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274. Privo di consistenza è il riferimento alla circostanza che solo Marongiu aveva riferito della testata ricevuta alla luce - e oltre che del certificato sanitario rilasciato dal Pronto Soccorso - delle due testimonianze richiamate (entrambe descrittive delle diverse condizioni dei volti dell'aggressore e dell'aggredito).

3. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile. Le doglianze relative alle dichiarazioni della vittima sono manifestamente infondate alla luce delle conclusioni raggiunte in ordine al primo motivo circa l'espunzione di tali dichiarazioni dal compendio probatorio valorizzato ai fini della decisione. Quanto alle deduzioni concernenti le dichiarazioni di Luisella Marongiu, il ricorso le richiama nella parte in cui la teste riferisce di aver sentito un colpo paragonato a un rumore di scarpe, rumore del quale il ricorso stesso offre un'interpretazione del tutto inidonea a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Quanto alle dichiarazioni del teste Sebastiamo Agus, l'appello, nei termini in cui è riportato dal ricorso, sottolinea la circostanza che Sanna, prima di colpire Marongiu, aveva chiamato i Carabinieri. Ora, tale dato, anche a prescindere dal riferimento alla testimonianza di Agus, è valutato dal giudice di appello, che - così come altri pure valorizzati dall'appellante - lo ritiene inidoneo a scardinare il dato probatorio decisivo relativo al fatto che era stato proprio Sanna a recarsi, con intenti fortemente oppositivi, presso l'abitazione in cui si trovava Marongiu.

Rilievo questo, che alla luce del percorso argomentativo del giudice di appello (che ha valorizzato anche l'assoluta inverosimiglianza della versione alternativa di Sanna, secondo cui la vittima si sarebbe fratturato il naso giocando a pallone), rende ragione della manifesta infondatezza del motivo.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate, anche alla luce della nota spese depositata, come da dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che l