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Sentenza — n. 40023/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal where conviction for fraud differs from charge but defendant could still defend against the alleged acts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alberto Bosio's appeal against a conviction for fraudulent bankruptcy involving the misappropriation of funds. Bosio argued that the court convicted him for a different crime than charged and that the lower court failed to prove his wife's intent. The court held that a conviction for a different crime is valid if the defendant could still defend against the core alleged acts, and the second ground was inadmissible as raised for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179, 521, 522 c.p.p.; Art. 232 I. fall.: A conviction for a crime different from the charge is permissible if the defendant retains the ability to defend against the essential elements of the alleged conduct, and late-raised arguments regarding the nature of the crime are inadmissible.

Parole chiave

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correlation between charge and conviction fraudulent bankruptcy inadmissibility of late grounds right to defense misappropriation of funds bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, 179, 521, 522 c.p.p.
Art. 232 I. fall.
fall., e non a norma del predetto art. 232 I. fall. (Sez.
Art. 216, comma primo I. fall.
Art. 223, comma primo I. fall.
Art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137
Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli
Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco
36551 del 15/07/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, rv 205620).
Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, Runca
Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, Prosperi
Sez. 5, n. 16062 del 22/02/2012, Buondestino
(Sez. 5, n. 16062 del 22/02/2012, Buondestino, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSIO ALBERTO nato a ROVATO il 08/04/1965 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'Avv. Luigi Frattini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 25/05/2021, la Corte di appello di Brescia - ridotta ad anni tre la durata delle pene accessorie fallimentari - ha nel resto confermato la sentenza del 28/05/2014 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato e per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato Alberto Bosio responsabile, in relazione a Bosio Group s.r.I., fallita il 23/02/2011, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa 443 mila euro.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione Alberto Bosio, attraverso il difensore Avv. Luigi Frattini, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 178, 179, 521 e 522 cod. proc. pen. A fronte dell'imputazione, che contestava al ricorrente i fatti di bancarotta fraudolenta a titolo di amministratore di fatto della fallita, i giudici di merito hanno imputato tali fatti a Bosio quale marito di Pierangela Sartori, amministratore della società, e beneficiario delle somme distratte, così condannandolo per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione. 2.2.

Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 232 I. fall. La motivazione della sentenza impugnata non indica, non avendole accertate, ragioni e finalità per le quali la moglie dell'imputato aveva deciso il pagamento a favore delle altre società della famiglia, né ha indicato alcuna prova che l'imputato abbia indotto o istigato la moglie a trasferire le somme, sicché è configurabile il meno grave reato di ricettazione fallimentare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è infondato. Come affermato da questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui :scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, rv 205620). Nel caso di specie, non solo non si è al cospetto di una trasformazione radicale della fattispecie concreta, ma l'imputato è stato nella piena condizione di difendersi, sia nel corso del giudizio di primo grado - essendo derivata la diversa qualifica soggettiva dalle indicazioni offerte dal curatore - sia nei giudizi di impugnazione. Del resto, del tutto consolidato è l'orientamento in forza del quale non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. :2015, Runca, Rv. 264073; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100).

3. il secondo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, mette conto rimarcare che, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, I. fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo, I. fall., e non a norma del predetto art. 232 I. fall. (Sez. 5, n. 16062 del 22/02/2012, Buondestino, Rv. 252485).

Ora, la sentenza impugnata ha dato conto del concorde agire del ricorrente e della moglie sottolineando come i dati probatori impongano di considerare che la galassia delle società verso cui furono distratti gli oltre 440 mila euro usciti dalla fallita faceva capo ai coniugi Bosio e Sartori quale vera e propria proprietà di famiglia. Il ricorso non si confronta con i dati valorizzati dal giudice di appello, né con la sua valutazione conclusiva, il che rende il motivo del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

E' comunque assorbente il rilievo che il motivo non era stato dedotto con l'atto di appello, sicché è stato prospettato per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità.

4. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico