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Ordinanza — n. 39812/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects material error in appellate court designation within procedural document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction to a material error in a procedural document and judgment regarding the designated appellate court. The petitioner argued that the document incorrectly listed the Reggio Calabria court instead of the Messina court, citing Article 130 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since this correction does not alter the essential nature of the act, the error must be rectified to ensure procedural accuracy.

Regesto Legislator

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Art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 130 cod. proc. pen.: The court must correct material errors in procedural acts and judgments where the rectification does not modify the essential content of the act.

Parole chiave

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material error correction procedural document rectification appellate court designation Code of Criminal Procedure essential modification test judicial remand procedural accuracy impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
L'art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO STEFANO nato a MILAZZO il 03/07/1959 Di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Sezione del 25/01/2022 nel proc. R.G. 34288/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; sentito il PG LUIGI BIRRITTERI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'annotazione sul ruolo d'udienza e sulla sentenza-documento, emessa il 25 gennaio 2021 da questa Sezione della Corte di cassazione nel procedimento celebrato nei confronti di Stefano D'Amico, contiene un errore materiale nella indicazione del giudice del rinvio ex artt. 623, comma 1, lett c), cod. proc. pen. e 175 disp. att. cod. proc. pen. nella Corte d'appello di Reggio Calabria, in luogo di "altra Sezione della Corte d'appello di Messina". L'art. 130 cod. proc. pen. si riferisce espressamente anche agli errori o alle omissioni "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto" e, nel caso in esame, la rettificazione che si va a disporre ha un contenuto strettamente coerente con la individuazione del giudice del rinvio prevista dalla legge.

P.Q.M.

dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 25 gennaio 2022 nel procedimento r.g. 34288/2021 e della sentenza documento, nel senso che, laddove è scritto "Corte d'appello di Reggio Calabria", si legga e s'intenda "altra sezione della Corte d'appello di Messina. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 Il Consigl* estensore Il Presidente