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Sentenza — n. 39122/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive detention order due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to provide specific factual arguments against the lower court's reasoning. The appellant argued the appeal court's decision was illogical by ignoring his health conditions, but the court found the complaint generic and lacking concrete elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, d. Igs. 159/2011; Art. 27, comma 2, d. Igs. 159/2011: In preventive proceedings, cassation appeals are admissible only for violations of law, excluding general complaints about the logic or motivation of the decision without specific factual grounds.

Parole chiave

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preventive detention cassation appeal lack of motivation specific factual grounds inadmissible appeal mafia association court costs durata del soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, d. Igs. 159/2011
Art. 27, comma 2, d. Igs. 159/2011
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nell'interesse del MILONE è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, assumendo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt.
Art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.;
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.
Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, Giardina
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo
2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.
Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore
270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep.
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014
275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep.
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.
Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014
265244; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.
Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno
263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv.
Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILONE AGOSTINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 28/04/1969 avverso il decreto del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 7 ottobre 2021 (dep. il 10 gennaio 2022) la Corte di appello di Messina ha rigettato il gravame interposto da Agostino MILONE avverso il decreto del 13 aprile 2021, con il quale il Tribunale di Messina aveva applicato allo stesso proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, in quanto indiziato di appartenere a un'associazione di tipo mafioso (art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. 159/2011).

2. Nell'interesse del MILONE è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, assumendo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 4 e 6 d. Igs. 159/2011, in particolare deducendo che la motivazione del decreto impugnato sarebbe illogica e contraddittoria ed anzi inesistente, poiché avrebbe disatteso il gravame valorizzando «oltremodo» i precedenti penali del ricorrente e la pendenza a suo carico di un procedimento penale, nonostante con l'atto di appello si fosse negato che il MILONE sia da considerarsi un soggetto attualmente socialmente pericoloso (sulla scorta della tendenziale stabilità del vincolo associativo), e ciò a cagione delle sue «quanto meno "precarie" condizioni di salute».

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Invero: - fermo restando che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - è qui dirimente rilevare come il ricorso sia del tutto generico in quanto, per il tramite del mero rimando all'atto di appello, ha censurato la motivazione del decreto impugnato (nella parte in cui ha negato l'incidenza delle condizioni di salute del proposto sulla sua pericolosità qualificata, ritenuta attuale dai Giudici di merito) senza indicare in alcun modo gli specifici elementi dedotti con il gravame (cfr.

Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01) rispetto ai quali l'iter argomentativo della Corte territoriale dovrebbe ritenersi del tutto mancante o avulso - vale a dire privo di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti - e perciò inesistente (cfr. Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01; e già Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01).

2. Il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell