Italian Court dismisses appeal claiming procedural error regarding extinction of crime by remission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to acquit the defendant based on the minor nature of the offense rather than procedural extinction. The appellant argued that the remission of the complaint should have legally extinguished the crime, but the court ruled that the substantive aggravating circumstance of using a baseball bat kept the case prosecutable ex officio. Consequently, the court determined that the acquital was based on the lack of proportionality for punishment, not on the procedural mechanism of remission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 529 cod. proc. pen.: The acquittal of a crime prosecutable ex officio due to the minor nature of the offense does not constitute a violation of procedural rules regarding the extinction of the crime by remission of the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso propostO da Muzio Massimiliano, nato a Luino (VA) Matera il 6/10/1976 Avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte ri' appPiin di GPrinvP esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere Anna Mauro; lotta la requisitoria scritta HP! Sostituto Procuratore presso questa Corte di cassazione, Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Genova, in parziaie riforma della sentenza di primo grado, ha assolto i! ricorrente dai reati di lesioni aggravate dall'uso di una MR77A da baseball e dal reato di minaccia grave perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 529 cod. proc. pen. poiché, essendo intervenuta la remissione di querela, il giudicante non avrebbe potuto applicare l'art. 131-bis cod. peri., ma avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela, perché il dato sostanziale non può non essere anche procedurale.
2. Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la corretta motivazione della Corte distrettuale che., in considerazione dei fatto ch,e a-liiimputato sono stati contestati i delitti di lesione e minaccia aggravati dall'uso di un'arma, ha ritenuto non potersi dichiarare l'estinzione dei reati per remissione di querela trattandosi di fattispecie criminose procedibili d'ufficio e che la riconosciuta attenuante della tenuità del fatto, in presenza della contestazione di un'aggravante di natura oggettiva, qual icn di un'arma n di uno strumento atto ad nffpncip,rp,, non può incidere sul regime di procedibilità del reato che è e resta d'ufficio.
Analogo ragionamento, conseguentemente, è stato seguito nel riconoscere la causa di esclusione della punibilità. Questa, infatti, in considerazione della sua natura, non incide sulla procedibilità dei reato elidendo la circostanza aggravante di natura oggettiva, ma opera su un piano differente. Il fatto non è punibile a norma dell'art. 131 -bis cod. pen. non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, offensivo, antigiuridico e colpevole, ritiene che, ove ricorrano le condizioni indicate nella norma, sia inopportuno punire.
La Corte d'appello, climque, ha ritenilto che i fatti ascritti all'imputato, pur se astrattamente gravi e sanzionati anche severamente e sottratti, pertanto, alla disponibilità delle parti, nel concreto, stante l'esiguità della gravità del fatto e dell'offesa, non sono meritevoli di sanzione penale coerentemente con la natura di extrema ratio dei diritto penale e con l'esigenza di proporzionalità tra offensività HP! fatto e gAn7innp non cnIn avvertita in molti ordinamenti Plir-nppi P codificata nell'art. 49, par.3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma radicata anche nell'art. 3 della Costituzione e nei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui costituisce una delle possibili declinazioni.
La decisione della Corte distrelluale è, dunque, da ritenersi corretta in quanto un fatto, in relazione al quale in considerazione della riscontrata sussistenza di una circostanza aggravante che comporta la procedibilità d'ufficio, non può giustificare un epilogo decisorio più favorevole, qual è quello dell'estinzione del reato per remissione di querela, ben può ritenersi caratterizzato da modesta offensività all'esito di una valutazione complessiva, si da non giustificare alcuna risposta sanzionatoria. Nessuno dei ravvisati vizi della motivazione, pertanto, è ravvisabile nella sentenza impugnata.
3. Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrente ai pagamento deiie spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di rnipA relativi alla CRIICA di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,