Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39107/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39107/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39107/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 1° settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 23 maggio 2019, per quel che qui rileva: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mattia DE BRASI per il reato di minaccia a lui ascritto (capo 4. della rubrica) per difetto della condizione di procedibilità e, esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto con un'arma in relazione ai reati violenza privata e lesioni personali (capi 11 e 12), ha rideterminato in mitius la pena a lui irrogata; - esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto con un'arma in relazione ai reati violenza privata e lesioni personali (capi 11 e 12), ha rideterminato in mitius la pena a irrogata a Simone GRUBICH, Mattia MARZUOLI, Tommaso REBORA, Davide FORGIONE, Silvestro PACIFICO, Maria Edgarda MARCUCCI; - concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a Daniele MIRANDOLA; ha confermato nel resto la sentenza impugnata che:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 341-bis cod. pen, art. 610 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 116 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39107/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, in relazione al reato di cui al capo 7., è stata prospettata la violazione dell'art. 110 cod. pen., assumendo che l'imputata sarebbe stata ritenuta responsabile, a titolo di concorso morale, nel delitto di violenza privata in discorso soltanto «per non essersi 'defilata'» mentre gli altri agivano, e ciò in violazione dei principi posti della giurisprudenza in materia di causalità poiché, invece, difetta pé itutiesa un suo contributo eziologico effettivo alla causazione del fatto. 2.3. Il ricorso dell'avvocato Claudio NOVARO. 2.3.1.

Parole chiave

Generato dall'IA
violenza contro le autorità pubblica istigazione a delinquere reati violenti agente provocatore crimine di aggressione azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 341-bis cod. pen
Con il primo motivo di ricorso, nell'interesse di Daniele MIRANDOLA (in relazione al reato di cui al capo 3.) è stata dedotta la violazione dell'art. 341-bis cod. pen., a cagione della mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
art. 610 cod. pen
Con il quarto motivo di ricorso, nell'interesse di Simone GRUBICH, Silvestro PACIFICO, Mattia MARZUOLI e Tommaso REBORA (in relazione ai reati di cui ai capi 11 e 12) è stata dedotta la violazione dell'art. 610 cod. pen.
art. 110 cod. pen
Con il secondo motivo, in relazione al reato di cui al capo 7., è stata prospettata la violazione dell'art. 110 cod.
art. 116 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha escluso i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MIRANDOLA DANIELE nato a TORINO il 30/03/1993 PACIFICO SILVESTRO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 08/10/1982 GRUBICH SIMONE nato a MONCALIERI il 08/08/1991 MARZUOLI MATTIA nato a SANREMO il 28/05/1983 REBORA TOMMASO nato a TORINO il 29/06/1991 CALVI LUCA LEONARDO nato il 21/07/1994 CAMILLONI VALERIA nato a POGGIBONSI il 29/04/1989 DE BRASI MATTIA nato a CETRARO il 09/11/1991 RAVIOLA UMBERTO nato a TORINO il 19/02/1990 FORGIONE DAVIDE nato a TORINO il 26/04/1992 MARCUCCI MARIA EDGARDA nato a ROMA il 24/07/1991 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibili o infondati i ricorsi; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma: dall'avvocato FULVIO GIANARIA che, nell'interesse delle parti civili MARCO GROSSO, FRANCESCO SIRAGUSA, DAVIDE AMATO, VINCENZO SOLLO, ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi presentati da DE BRASI, PACIFICO, RAVIOLA, MAZZANTI, CALVI, CAMILLONI, MARCUCCI e di condannare i medesimi imputati alla rifusione delle spese come da nota; - dall'avvocato ROBERTO LAMACCHIA, nell'interesse di DANIELE MIRANDOLA, SILVESTRO PACIFICO, SIMONE GRUBICH, MATTIA MARZUOLI, TOMMASO REBORA, LUCA LEONARDO CALVI, e dall'avvocato CLAUDIO NOVARO, nell'interesse di Mattia DE BRASI, Umberto RAVIOLA, Davide FORGIONE e Maria Edgarda MARCUCCI, che hanno contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1° settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 23 maggio 2019, per quel che qui rileva: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mattia DE BRASI per il reato di minaccia a lui ascritto (capo 4. della rubrica) per difetto della condizione di procedibilità e, esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto con un'arma in relazione ai reati violenza privata e lesioni personali (capi 11 e 12), ha rideterminato in mitius la pena a lui irrogata; - esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto con un'arma in relazione ai reati violenza privata e lesioni personali (capi 11 e 12), ha rideterminato in mitius la pena a irrogata a Simone GRUBICH, Mattia MARZUOLI, Tommaso REBORA, Davide FORGIONE, Silvestro PACIFICO, Maria Edgarda MARCUCCI; - concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a Daniele MIRANDOLA; ha confermato nel resto la sentenza impugnata che:

• aveva dichiarato Mattia DE BRASI responsabile dei reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di oltraggio a pubblico ufficiale (capo 5. della rubrica), violenza privata (capi 7. e 11.) e lesioni personali (capo 12.), concedendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; • aveva dichiarato Simone GRUBICH, Davide FORGIONE, Mattia MARZUOLI e Tommaso REBORA responsabili dei reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di violenza privata e lesioni personali (capi 11. e 12. della rubrica), concedendo ai medesimi imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, e ai soli GRUBICH, FORGIONE e REBORA i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione;

• aveva dichiarato Daniele MIRANDOLA responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (capo 3 della rubrica); • aveva dichiarato Silvestro PACIFICO responsabile dei reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di oltraggio a pubblico ufficiale (capo 6. della rubrica), violenza privata (capi 7. e 11.) e lesioni personali (capo 12.), concedendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; • aveva dichiarato Umberto RAVIOLA e Maria Edgarda MARCUCCI responsabili dei reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di violenza privata (capi 7. e 11. della rubrica) e lesioni personali (capo 12), concedendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione;

• aveva dichiarato Luca Leonardo CALVI e Valeria CAMILLONI responsabili del reato di violenza privata (capo 7. della rubrica), concedendo le circostanze attenuanti generiche, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; • condannandoli alle pene ritenute di giustizia e al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili. La Corte di appello ha, altresì, condannato Umberto RAVIOLA, Luca Leonardo CALVI, Valeria CAMILLONI al pagamento delle spese del grado, nonché Mattia DE BRASI, Silvestro PACIFICO, Umberto RAVIOLA, Luca Leonardo CALVI, Valeria CAMILLONI, Maria Edgarda MARCUCCI alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute per il giudizio di appello dalle parti civili.

Il procedimento attiene alle condotte verificatesi presso il Campus Einaudi dell'Università degli studi di Torino in occasione di alcune manifestazioni studentesche nel corso delle quali aveva avuto luogo la contrapposizione tra soggetti facenti parte o simpatizzanti, organizzazioni studentesche di diversa ispirazione politica e che aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione (per i motivi di seguito indicati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.):- dall'avvocato Roberto LAMACCHIA, con un unico atto, nell'interesse di Daniele MIRANDOLA, Silvestro PACIFICO, Simone GRUBICH, Mattia MARZUOLI, Tommaso REBORA, Luca Leonardo CALVI; - dall'avvocato Valentina COLLETTA nell'interesse di Valeria CAMILLONI; - e dall'avvocato Claudio NOVARO, con un unico atto, nell'interesse di Mattia DE BRASI, Umberto RAVIOLA, Davide FORGIONE e Maria Edgarda MARCUCCI. 2.1.

Il ricorso dell'avvocato Roberto LAMACCHIA. 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso, nell'interesse di Daniele MIRANDOLA (in relazione al reato di cui al capo 3.) è stata dedotta la violazione dell'art. 341-bis cod. pen., a cagione della mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. In particolare, la difesa avrebbe sostenuto che non sussistesse la prova che l'insulto sia stato proferito dall'imputato in presenza di più persone, in quanto tra queste ultime - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità invocata dalla difesa e con cui la Corte di merito non si sarebbe confrontata - non dovrebbero includersi gli altri funzionari DIGOS o altri soggetti operanti; e non vi sarebbe la prova della presenza di altri se non per il fatto che l'azione si è svolta all'aperto e anche dall'esame del video in atti si sarebbe potuto notare che il MIRANDOLA era «staccato da altri soggettipCon la conseguenza che la motivazione sarebbe viziata.

In secondo luogo, la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo argomentato sull'attitudine delle specifiche espressioni rivolte dall'imputato al pubblico ufficiale a ledere la reputazione della pubblica amministrazione. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, nell'interesse di Silvestro PACIFICO (in relazione al reato di cui al capo 6.) è stata dedotta la violazione dell'art. 341-bis cod. pen., a cagione della mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Il ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado per aver ritenuto infondato il gravame nella parte in cui aveva dedotto che erroneamente il Tribunale aveva affermato al responsabilità del PACIFICO, richiamando la parte del filmato in atti che ritraeva il coimputato MIRANDOLA (nell'atto di compiere la condotta di cui al capo 3. nei confronti di altro operante); la Corte di merito, infatti, avrebbe osservato che il Tribunale ha affermato la responsabilità del PACIFICO per le frasi in imputazione poiché ha ritenuto che egli sia stato ripreso in più occasioni nell'atto di insultare gli operanti e che le frasi a lui ascritte fossero indicate nel capo di imputazione «a campione», il che - ad avviso della difesa - renderebbe impossibile l'accertamento del fatto e la difesa dell'imputato.

Inoltre, la Corte di appello avrebbe attribuito rilevanza al fatto che l'Ispettore GROSSO avrebbe confermato di essere stato insultato, unitamente al collega SIRAGUSA, anche da parte del PACIFICO, elemento questo non considerato dal Tribunale e che non risponderebbe al vero, come si trarrebbe dalla sua deposizione. Infine, anche per il PACIFICO il difensore ha richiamato quanto dedotto per il MIRANDOLA in ordine all'assenza della prova della presenza di più persone. 2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, nell'interesse di Silvestro PACIFICO e Luca Leonardo CALVI (in relazione al reato di cui al capo 7.) è stata dedotta la violazione dell'art. 610 cod. pen., assumendo che difetterebbero gli elementi costitutivi del reato, e in particolare l'aliquid diverso dal fatto concretante la violenza che è necessario ricorra e che la Corte di appello avrebbe ritenuto con una motivazione lapidaria; e non si comprenderebbe neppure la ragione per cui i Giudici di appello ‘Cenì - i quali hanno ritenuto che le persone offese siano state impedite di uscire dalla palazzina dal lato dove si trovavano i propri colleghi o dallo stesso acceso dal quale erano entrati - abbiano ritenuto responsabili il PACIFICO (non essendo chiaro in che modo lo stesso, chiudendo la porta de qua, possa aver concorso nel reato) e il CALVI (che avrebbe richiamato l'attenzione sulla presenza dei due agenti, senza che ciò possa equivalere a un invito a bloccarne il passaggio in assenza di un accordo preventivo con gli altri). 2.1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, nell'interesse di Simone GRUBICH, Silvestro PACIFICO, Mattia MARZUOLI e Tommaso REBORA (in relazione ai reati di cui ai capi 11 e 12) è stata dedotta la violazione dell'art. 610 cod. pen. e ci si è doluti della mancata assoluzione degli imputati. La difesa ha assunto che dalle deposizioni dei testi escussi sarebbero emerse ricostruzioni discordanti dell'accaduto (relativo al contrasto tra i gruppi studenteschi), ha censurato la lettura data all'arrivo in loco del DE BRASI (immediatamente affrontato dal MARRONE), ha assunto che la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla sussistenza della violenza privata (ossia l'aver costretto i militanti FUAN a rimanere all'interno dell'aula BORSELLINO) - di cui non sussisterebbero i presupposti e che, comunque, si potrebbe ascrivere solo a chi ha tenuto una condotta violenta -, ritenuta dalla Corte di merito in ragione delle dichiarazioni del teste MARRONE e della presenza degli imputati, senza confutare le argomentazioni difensive, che avevano denunciato le divergenze tra i dichiaranti in ordine al riconoscimento e al ruolo dei predetti imputati. 2.2.

Il ricorso dell'avvocato Valentina COLLETTA nell'interesse di Valeria CAMILLONI. 2.2.1. Con il primo motivo, in relazione al reato di cui al capo 7., è stata prospettata la violazione dell'art. 610 cod. pen., rassegnando che l'imputata nell'occorso era colei che svolgeva l'attivitàrspeaker tramite un megafono e, 5 t( dunque, con il suo agire non intendeva impedire o ostacolare qualsivoglia comunicazione da parte dell'Agente AMATO (il quale si era volontariamente avvicinato agli studenti e ben avrebbe potuto allontanarsi per comunicare tramite il telefono), ma solo manifestare il proprio dissenso (rispetto ad altro movimento studentesco e al precedente ingresso della Polizia nei locali universitari); con la conseguenza che in capo a lei difetterebbe l'elemento soggettivo del delitto di violenza privata. 2.2.2.

Con il secondo motivo, in relazione al reato di cui al capo 7., è stata prospettata la violazione dell'art. 110 cod. pen., assumendo che l'imputata sarebbe stata ritenuta responsabile, a titolo di concorso morale, nel delitto di violenza privata in discorso soltanto «per non essersi 'defilata'» mentre gli altri agivano, e ciò in violazione dei principi posti della giurisprudenza in materia di causalità poiché, invece, difetta pé itutiesa un suo contributo eziologico effettivo alla causazione del fatto. 2.3. Il ricorso dell'avvocato Claudio NOVARO. 2.3.1.

Con il primo motivo di ricorso, nell'interesse di Mattia DE BRASI, Umberto RAVIOLA e Maria Edgarda MARCUCCI, in relazione al reato di cui al capo 7., sono state denunciate la violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione - ad avviso della difesa, carente, contraddittoria e illogica - in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nella specie non sarebbe stato fatto un uso corretto dei parametri normativi, argomentando inoltre in maniera incoerente, atteso che la sentenza impugnata ha dato conto della violenza relativamente blanda posta in essere e ha valorizzato gli insulti che ha evidenziato essere penalmente irrilevanti. 2.3.2.

Con il secondo motivo di ricorso, nell'interesse di Mattia DE BRASI, Umberto RAVIOLA, Davide FORGIONE e Maria Edgarda MARCUCCI, in relazione al reato di cui al capo 12., sono state prospettate la violazione degli artt. 110, 43 e 582 cod. pen. e l'illogicità della motivazione. La Corte di appello, a fronte delle censure mosse con il gravame alla statuizione del Tribunale e relative all'impossibilità di attribuire con precisione le specifiche lesioni personali in imputazione agli imputati, avrebbe affermato la responsabilità di questi ultimi mediante un esplicito richiamo al dolo eventuale, argomentando tuttavia sotto il profilo della prevedibilità del fatto altrui che più correttamente rimanderebbero all'istituto del concorso ex art. 116 cod. pen., e quantunque il dolo eventuale, escluso dal Tribunale, non sarebbe «in alcun modo invocabile nella presente vicenda» e non sarebbe comunque atto a far venir meno la necessità di accertare il contributo causale di ciascun imputato alle specifiche condotte in contestazione.CONSIDERATO IN DIRITTO t • ricorsd)(à inammissibilé..

1. Il primo motivo di ricorso articolato dall'avv. LAMACCHIA, nell'interesse di Daniele MIRANDOLA (e inerente al reato di cui al capo 3.) è inammissibile poiché difetta di specificità, è versato in fatto e in parte inedito. Quanto alla presenza di più persone allorché il MIRANDOLA ha pronunciato l'espressione in imputazione, la sentenza impugnata ha ritenuto che nel caso di specie vi fossero numerose persone, tra cui non solo esponenti delle forze dell'ordine, ma anche membri del Collettivo Universitario Autonomo e studenti universitari. Rispetto a tale ricostruzione del fatto, che rende privo di rilevanza nel caso di specie il principio di diritto invocato dalla difesa (cfr.

Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 - 01: «in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni»), il ricorso ne ha prospettato una alternativa, peraltro per il tramite di allegazioni prive della necessaria specificità e senza neppure dedurre un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). L'allegazione relativa all'offensività dell'espressione in imputazione è inedita («non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»:

Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto).

2. Il secondo motivo del ricorso presentato dall'avv. LAMACCHIA, nell'interesse di Silvestro PACIFICO (in relazione al reato di cui al capo 6.) è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. Correttamente la Corte di appello ha affermato che il Tribunale non aveva ritenuto - come invece assunto con il gravame - che il PACIFICO avesse commesso il fatto (nei confronti dei pubblici ufficiali GROSSO e SIRAGUSA) nel momento, ripreso dal filmato de quo, in cui era il MIRANDOLA ad insultare l'Agente GROSSO. Difatti la sentenza di primo grado, richiamando gli elementi di prova prima indicati (ossia il filmato e, per quel che qui interessa, le deposizione dei GROSSO e del SIRAGUSA) ha affermato espressamente che nei filmati si ode più volte il PACIFICO rivolgersi contro i pubblici ufficiali con toni offensivi e con le espressioni riportate (secondo l'espressione del Tribunale, «a campione») in imputazione.

Al di là dell'espressione del Tribunale, condivisibilmente la Corte di appello ha evidenziato come il Tribunale avesse in effetti ritenuto che proprio le espressioni in imputazione siano state proferite dal PACIFICO; e tale conclusione ha ribadito. Dunque, rispetto alle deduzione esposte nell'atto di appello, la Corte ha argomentato compiutamente. Né è rilevante il dedotto travisamento delle dichiarazioni del GROSSO, poiché la statuizione di condanna si è fondata anzitutto sulle riprese dei filmati (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), che il ricorso - come già per vero l'atto di appello - aveva del tutto trascurato, non censurando compiutamente la statuizione nella parte in cui ha in effetti attribuito al PACIFICO proprio la pronuncia delle frasi in imputazione.

L'allegazione relativa alla mancata presenza di più persone è del tutto apodittica poiché non si confronta con il fatto che la Corte di merito, nel descrivere il fatto, ha espressamente dato conto che l'insulto è avvenuto quando i pubblici ufficiali erano intenti a mantenere condizioni di sicurezza tra gli studenti dei diversi gruppi.

3. Il terzo motivo di ricorso presentato dall'avv. LAMACCHIA, nell'interesse di Silvestro PACIFICO e Luca Leonardo CALVI (in relazione al reato di cui al capo 7.) è inammissibile poiché difetta di specificità, avendo reiterato le medesime allegazioni prospettate con il gravame e che la Corte di appello ha disatteso per il tramite di una ricostruzione della dinamica dell'accaduto, ossia del fatto che agli Agenti SOLLO e AMATO fu impedito di attraversare la palazzina EINAUDI per il tramite di spinte e minacce - per quel che qui rileva - anche dagli imputati (il PACIFICO chiudendo la porta alle spalle degli offesi e segnalandone la presenza agli altri membri del gruppo; il CALVI, tra l'altro istigando, unitamente al DE BRASI, gli altri presenti, di cui ha attirato l'attenzione mentre il gruppo accerchiava proprio l'AMATO e il SOLLO sospingendoli verso un'altra uscita); allegazione che non possono essere qui ritualmente vagliate al fine di un diverso apprezzamento di fatto.

4. Il quarto motivo di ricorso presentato dall'avv. LAMACCHIA,, nell'interesse di Simone GRUBICH, Silvestro PACIFICO, Mattia MARZUOLI e Tommaso REBORA (in relazione ai reati di cui ai capi 11 e 12) è inammissibile poiché manifestamente infondato, privo di specificità e versato in fatto. Anzitutto, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, la Corte di merito, dopo aver richiamato il tenore delle deposizioni, ha a chiare lettere escluso - così disattendendo quanto prospettato con il gravame - che nella specie si siano verificate reciproche aggressioni; ed ha ritenuto la sussistenza del delitto di violenza privata poiché - per quel che qui rileva - anche gli imputati hanno costretto con la loro aggressione gli studenti del FUAN a non riordinare l'aula BORSELLINO e poi a riparare all'interno di essa fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

In secondo luogo, il ricorso ha irritualmente offerto una diversa interpretazione dell'accaduto (segnatamente, nella parte relativa al sopraggiungere del DE BRASI). Nel resto, non si è confrontato con la motivazione che - oltre a dar conto della presenza, non contestata, degli imputati allorché hanno avuto luogo i fatti -: - ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto credibile la deposizione del teste MARRONE, che li ha identificati ed ha attribuito loro l'agire violento (da cui sono conseguite pure le lesioni personali in imputazione); e ciò sia alla luce della posizione (emergente dalle fotografie e dai filmati in atti) in cui il MARRONE si Vq:) trova' alla luce del tenore del suo narrato e del riconoscimento degli imputati da lui compiuto nel contraddittorio; - ha incentrato sulla sua narrazione l'affermazione di responsabilità degli imputati, pur dando conto delle altre dichiarazioni che ha ritenuto convergenti, e ha negato in maniera logica che potesse costituire un elemento di contraddittorietà della prova, in relazione a un'azione concitata come quella de qua, che si è protratta per un apprezzabile lasso temporale, la descrizione dell'agire degli imputati in modo non esattamente convergente da parte di tutti i dichiaranti; - e, in ogni caso, come esposto, ha fondato l'affermazione di responsabilità degli imputati sulla specifica attribuzione a loro di comportamenti violenti e sul rafforzamento (per il tramite del proprio agire) del proposito criminale di altri nel corso dell'aggressione posta in essere contemporaneamente, oltre che sull'accettazione del rischio pure delle lesioni cagionate materialmente da altri.

5. I motivi di ricorso articolato dall'avvocato Valentina COLLETTA nell'interesse di Valeria CAMILLONI possono essere trattati congiuntamente. Il primo è inammissibile poiché generico e versato in fatto. Esso, infatti, non si confronta con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata - finendo col prospettare irritualmente in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione dell'accaduto, reiterando quanto già esposto nell'atto di appello - che ha ricostruito la vicenda in discorso, facendo riferimento alle modalità mediante le quali la CAMILLONI e gli altri studenti (del CUA) hanno agito nei confronti degli agenti SOLLO e AMATO; e proprio dalla condotta di ciascuno, posta in essere per alcuni minuti, in particolare da più persone nei confronti di soli due agenti, da loro accerchiati, insultati e invitati ad andare via, ha tratto il dolo anche della CAMILLONI di limitare la libertà morale degli offesi.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo perché travisa l'iter argomentativo del provvedimento impugnato e perché manifestamente infondato. La Corte di appello che, come appena rilevato, ha ricostruito la dinamica del fatto, ha attribuito anche alla CAMILLONI il concorso nel delitto valorizzando anche il suo comportamento (l'aver impedito all'AMATO di comunicare con collega SIRAGUSA proprio mentre era accerchiato e minacciato dagli altri studenti del gruppo i colleghi) e traendo da esso non soltanto un concorso materiale ma anche - argomentando in maniera logica alla luce delle convergenti azioni degli studenti (tra cui pure, oltre al detto impedimento di comunicare, gli insulti proferiti dalla CAMILLONI) - il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso e, dunque, il concorso morale, così indicando espressamente l'agire dell'imputata cui ha attribuito efficienza causale rispetto alla condotta criminosa plurisoggettiva (cfr.

Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01).

6. Il primo motivo di ricorso articolato dell'avvocato Claudio NOVARO nell'interesse di Mattia DE BRASI, Umberto RAVIOLA e Maria Edgarda MARCUCCI, è inammissibile perché manifestamente infondato e perché non si confronta effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di appello ha escluso i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione del fatto che gli imputati hanno agito in gruppo, sfruttando la loro superiorità numerica e cercando di conservarla (cercando l'appoggio altrui e impedendo agli offesi di chiedere rinforzi), agendo in modo gratuito (con minaccia e violenza, per quanto blanda) verso soggetti che «nulla avevano fatto loro», oltre che accompagnando l'azione con insulti che - pur penalmente irrilevanti - hanno avuto incidenza sulla dinamica del fatto.

In tal modo, conformemente al diritto, sono stati correttamente richiamati elementi relativi alle modalità dell'azione, contemplati dall'art. 133, comma primo, cod. pen. (richiamato dall'art. 131-bis cod. pen.), così compiendo un apprezzamento di merito congruo che non può qui essere sindacato (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), tantomeno sulla scorta delle censure difensive che non attingono in toto gli elementi valorizzati dalla Corte di merito.

7. Il secondo motivo di ricorso formulato dell'avvocato Claudio NOVARO, nell'interesse di Mattia DE BRASI, Umberto RAVIOLA, Davide FORGIONE e Maria Edgarda MARCUCCI è inammissibileknon si confronta effettivamente con la motivazione. La La Corte di appello ha ricostruito l'accaduto alla luce del compendio in atti e - sulla scorta delle deposizioni testimoniali - ha attribuito a tutti gli imputati una condotta aggressiva posta in essere in prima persona e alla MARCUCCI anche l'istigazione degli altri alla violenza. In ragione di tale ricostruzione li ha ritenuti tutti responsabili t2C delle lesioni personali patite dalle diverse persone offese, evidenziando che ciascuno con la rispettiva condotta ha rafforzato il proposito criminoso altrui di porre in essere contemporaneamente e congiuntamente l'aggressione, così argomentando sotto il profilo oggettivo del concorso di persone nell'azione plurisoggettiva, sub specie del concorso morale nelle lesioni non perpetrate in prima persona; e poi aggiungendo - sotto il profilo soggettivo - che nella specie poteva ravvisarsi il dolo eventuale.

8. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei ricorso impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Gli imputati DE BRASI, PACIFICO, RAVIOLA, CALVI, CAMILLONI, MARCUCCI devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Marco GROSSO, Francesco SIRAGUSA, Davide AMATO, Vincenzo SOLLO, assistite dall'avv. Fulvio GIANARIA, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati DE BRASI, PACIFICO, RAVIOLA, MAZZANTI, CALVI, CAMILLONI, MARCUCCI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. FULVIO GIANARIA che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così