Sentenza — n. 38989/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste Putzu Maurizio, Lampis Rosalba, Orrù Antonio, Cauli Emanuela Sandra, Malack Mohammed Khair e Podda Vinicio per il reato di diffamazione ai danni di Lai Alfonso, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., la condanna di quest'ultimo, costituitosi parte civile, alla refusione delle spese sostenute dagli imputati Putzu, Lampis, Orrù, Cauli e Podda ed al risarcimento del danno morale subito dai medesimi liquidato in via equitativa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 542 c.p, art. 427 comma 2 c.p, art. 544 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 38989/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo in merito alla sussistenza in capo al Lai della colpa grave necessaria per procedere ai sensi dell'art. 542 c.p.p. alla sua condanna alla refusione delle spese ed al risarcimento del danno asseritamente subito dagli imputati. In proposito contraddittoria sarebbe la motivazione sul punto della sentenza, lamentandosi in ogni caso che gli imputati avrebbero proposto una generica domanda di condanna della parte civile ai sensi della disposizione da ultima citata, senza richiedere lo specifico accertamento della suddetta colpa e precisare che la stessa riguardava sia le spese che il risarcimento del danno.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Lai Alfonso, nato a Taranto, il 2/8/1965 ; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: Putzu Maurizio, nato a Cagliari, il 18/8/1960; Lampis Rosalba, nata a Cagliari, il 13/3/1959; Orrù Antonio, nato a Cagliari, il 16/1/1962; Cauli Emanuela Sandra, nata a S. Antioco, il 5/6/1958 ; Malack Mohammed Khair, nato a Beirut (Libano), il 18/7/1956 ; Podda Vinicio, nato a Nurallao, il 26/5/1962 ; avverso la sentenza del 11/11/2020 del Giudice di pace di Ca gliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli ;udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Olga Mignolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per la parte civile l'avv. , che ha concluso chiedendo ; udito per gli imputati Cauli, Lannpis, Orrù, Podcla e Putzu l'avv. Felice Ancora, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste Putzu Maurizio, Lampis Rosalba, Orrù Antonio, Cauli Emanuela Sandra, Malack Mohammed Khair e Podda Vinicio per il reato di diffamazione ai danni di Lai Alfonso, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., la condanna di quest'ultimo, costituitosi parte civile, alla refusione delle spese sostenute dagli imputati Putzu, Lampis, Orrù, Cauli e Podda ed al risarcimento del danno morale subito dai medesimi liquidato in via equitativa.
2. Avverso la sentenza ricorre il Lai articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla scelta della formula assolutoria operata dal giudicante, posto che gli imputati hanno ammesso di aver sottoscritto la missiva oggetto di contestazione e di averla trasmessa ai propri superiori gerarchici, integrando dunque il fatto denunziato in astratto il reato di diffamazione. Il Giudice di pace avrebbe dovuto quindi utilizzare la formula "perché il fatto non costituisce reato" e procedere ai sensi dell'art. 427 comma 2 c.p.p. alla compensazione delle spese tra le parti e non condannare il querelante al risarcimento del danno.
Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo in merito alla sussistenza in capo al Lai della colpa grave necessaria per procedere ai sensi dell'art. 542 c.p.p. alla sua condanna alla refusione delle spese ed al risarcimento del danno asseritamente subito dagli imputati. In proposito contraddittoria sarebbe la motivazione sul punto della sentenza, lamentandosi in ogni caso che gli imputati avrebbero proposto una generica domanda di condanna della parte civile ai sensi della disposizione da ultima citata, senza richiedere lo specifico accertamento della suddetta colpa e precisare che la stessa riguardava sia le spese che il risarcimento del danno.
3. Hanno successivamente proposto memorie i difensori degli imputati, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, nonché quello della parte civile, che ha insistito nei motivi di ricorso anche in replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorso è stato infatti proposto tardivamente. In tal senso va anzitutto ricordato che non è consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 del decreto citato, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito. Conseguentemente il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett.
b) e comma 2, c.p.p., nel caso di deposito fuori termine (ex multis Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016 - dep. 27/06/2016, Cenacchi, Rv. 267216).
3. Nel caso di specie risulta dagli atti che la sentenza del Giudice di pace di Cagliari è depositata il 20 gennaio 2021, oltre il termine di legge (e pervero anche oltre quello autoassegnatosi illegittimamente dal giudicante) e che dell'avvenuto deposito è stato dato rituale avviso alla parte civile il 27 gennaio 2021, mentre il ricorso è stato presentato solo il 10 marzo successivo, ossia ben oltre il trentesimo giorno dalla notifica del suddetto avviso.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor