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Sentenza — n. 38617/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38617/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38617/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Squillante Giuseppe per il reato di furto pluriaggravato di un motociclo. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, applicando però la relativa diminuzione sulla pena calcolata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p.

Regesto Legislator

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art. 625 c.p, art. 624 c.p, art. 624-bis c.p, art. 69 c.p; Sentenza — n. 38617/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta l'omesso ricorso al giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le attenuanti generiche riconosciute in appello in ragione di un inesistente impedimento alla comparazione asseritamente previsto dall'art. 625 c.p.

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena infrazione privilegiata alleggerimento della pena altri reati riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 625 c.p
In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, applicando però la relativa diminuzione sulla pena calcolata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p.
art. 624 c.p
Erroneamente, infatti, la Corte territoriale ha applicato al reato di furto ex art. 624 c.p., contestato e ritenuto nella specie, la disciplina contenuta in via esclusiva per il furto in abitazione e per quello con strappo dall'ultimo comma dell'art.
art. 624-bis c.p
624 c.p., contestato e ritenuto nella specie, la disciplina contenuta in via esclusiva per il furto in abitazione e per quello con strappo dall'ultimo comma dell'art. 624-bis c.p.
art. 69 c.p
queste assumono carattere privilegiato rispetto alle eventuali attenuanti riconosciute, con conseguente inoperatività dell'art. 69 c.p.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Squillante Giuseppe, nato a Napoli, il 18/10/1990; avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed Il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Squillante Giuseppe per il reato di furto pluriaggravato di un motociclo. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, applicando però la relativa diminuzione sulla pena calcolata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta l'omesso ricorso al giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le attenuanti generiche riconosciute in appello in ragione di un inesistente impedimento alla comparazione asseritamente previsto dall'art. 625 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Erroneamente, infatti, la Corte territoriale ha applicato al reato di furto ex art. 624 c.p., contestato e ritenuto nella specie, la disciplina contenuta in via esclusiva per il furto in abitazione e per quello con strappo dall'ultimo comma dell'art. 624-bis c.p. e per la quale, in caso di contestazione di una o più delle aggravanti previste dall'art. 625 c.p. queste assumono carattere privilegiato rispetto alle eventuali attenuanti riconosciute, con conseguente inoperatività dell'art. 69 c.p. Illegittimamente, dunque, il giudice del merito ha omesso di procedere al necessario giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche, riconosciute nel grado d'appello, e le contestate aggravanti di cui all'art. 625 c.p., disapplicando indebitamente l'art. 69 c.p.

3. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Co