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Sentenza — n. 38609/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38609/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38609/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha -per quanto ancora qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale Negro Marco Piergiuseppe era stato ritenuto responsabile del reato aggravato di atti persecutori. La Corte territoriale ha rideterminato la pena, applicate le già riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 507 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38609/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, le doglianze proposte tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento. 1.2. Il terzo motivo di ricorso, afferente alla mancata assunzione di prova testimoniale ex art. 507 cod. proc. pen. (in primo grado) e art. 603 cod. proc. pen. (in appello), è aspecifico, perché non indica le ragioni dell'indispensabilità dell'esame di testi in relazione ai quali era stato espresso il consenso alla acquisizione delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie prova del rischio persecuzione gravi addebiti penali azione penale criminalità persistente ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, mentre i motivi nuovi a firma dell'imputato non sono proponibili ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen..
art. 507 cod. proc. pen
Il terzo motivo di ricorso, afferente alla mancata assunzione di prova testimoniale ex art. 507 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
(in primo grado) e art. 603 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEGRO MARCO PIERGIUSEPPE nato a CANELLI il 29/09/1976 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta le note conclusive a firma del difensore dell'imputato, avv. Chiara Pescarmona, che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha -per quanto ancora qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale Negro Marco Piergiuseppe era stato ritenuto responsabile del reato aggravato di atti persecutori. La Corte territoriale ha rideterminato la pena, applicate le già riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

2. L'avv. Chiara Pescarmona ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza e conseguente affermazione di responsabilità per il reato di atti persecutori. 2.2. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.3. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva. 2.4. Violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In data 8 ottobre 2021 sono pervenute delle note difensive a firma dell'imputato, con le quali quest'ultimo ha dichiarato di voler "integrare con dichiarazioni spontanee il ricorso presentato dall'avvocato di fiducia".

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con note conclusive tempestivamente depositate, il difensore dell'imputato, avv. Chiara Pescarmona, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, mentre i motivi nuovi a firma dell'imputato non sono proponibili ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.. 1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale e proponendo in realtà una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto. In proposito, deve ribadirsi come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Peraltro, le doglianze proposte tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento. 1.2. Il terzo motivo di ricorso, afferente alla mancata assunzione di prova testimoniale ex art. 507 cod. proc. pen. (in primo grado) e art. 603 cod. proc. pen. (in appello), è aspecifico, perché non indica le ragioni dell'indispensabilità dell'esame di testi in relazione ai quali era stato espresso il consenso alla acquisizione delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari.

I giudici di merito, peraltro, hanno specificamente motivato sulla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, argomentando quindi sulla superfluità del loro esame dibattimentale. 1.3. Il quarto motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, non si confronta ancora una volta con le argomentazioni della sentenza impugnata, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro