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Sentenza — n. 38608/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming procedural violations and misinterpretation of evidence in criminal case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38608/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Del Sante Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of substantive and procedural laws regarding self-defense, evidence evaluation, and omitted appellate issues. The court rejected these claims because the alleged errors were either factually unfounded, concerned non-appealable motivational defects, or did not constitute nullities under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 52 cod. pen.; Art. 597 cod. proc. pen. The Court holds that appeals alleging violations of procedural rules regarding evidence evaluation or omitted appellate questions are inadmissible unless they demonstrate a specific misinterpretation of evidence or constitute a nullity, as mere disagreement with the lower court's reasoning or motivational defects do not qualify.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural violation evidence evaluation self defense claim nullity of judgment appellate review court costs diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.
e, quindi, non deducibili ex art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen..
Art. 192 cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa Galli Claudio.2.4.
Art. 533 cod. proc. pen.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 52 cod. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 52 cod. pen..
Art. 597 cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per omesso esame di questioni devolute con l'atto di appello.
art. 52 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 52 cod. pen..
art. 597 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Peraltro, le doglianze, pur formalmente denunziando violazione di legge, afferiscono a vizi motivazionali, non riconducibili alla violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 606 cod.proc.pen
b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 47589 del 04/10/2019
Come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 5 n. 47589 del 04/10/2019, Rv.
Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012
ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis, Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015
253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv.
Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016
264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020
274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997
c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL SANTE GIOVANNI nato a CARRARA il 25/12/1956 avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di MASSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 giugno 2021 il Tribunale di Massa ha - per quanto ancora d'interesse in questa sede- confermato l'affermazione di responsabilità di Del Sante Giovanni per i reati di lesioni e minacce.

2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 52 cod. pen.. 2.2. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per omesso esame di questioni devolute con l'atto di appello. 2.3. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa Galli Claudio.2.4. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di minaccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il motivo sulla sussistenza della legittima difesa è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito. Come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 5 n. 47589 del 04/10/2019, Rv. 277154), in tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione, circostanza accaduta nella specie secondo la suindicata ricostruzione dei fatti, esente da vizio di travisamento della prova, peraltro non denunziato dal ricorrente. 1.2.

Le censure, che sostengono l'omesso esame di questioni devolute con l'atto di appello, in effetti sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Peraltro, le doglianze, pur formalmente denunziando violazione di legge, afferiscono a vizi motivazionali, non riconducibili alla violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e, quindi, non deducibili ex art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.. 1.3.

Non consentite sono pure le deduzioni del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis, Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).

2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2022 Il consi