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Sentenza — n. 37913/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37913/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37913/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 13 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Antonino Sabella avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere applicata al Sabella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con gli arresti domiciliari. Il provvedimento del Tribunale del riesame oggi al vaglio d( questo Collegio segue ad annullamento, pronunziato dalla prima sezione penale di questa Corte, di una prima ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 15 marzo 2021.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 37913/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa in sede di rinvio il Sabella, con il ministero del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione. Tuttavia, nelle more della celebrazione dell'odierna udienza — precisamente il 12 luglio 2022 — l'Avv. Teodoro Caldarone, difensore di fiducia del Sabella, ha fatto pervenire via PEC un atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal medesimo professionista e da Antonino Sabella, in cui si rappresenta che, dopo la presentazione del ricorso, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, sicché era venuto meno l'interesse al ricorso.

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva diritti del detenuto regime penitenziario assistenza riabilitativa criminalità persistente indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SABELLA ANTONINO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 30/09/1957 avverso l'ordinanza del 13/12/2021 del TRIB. DEL RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 13 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Antonino Sabella avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere applicata al Sabella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con gli arresti domiciliari. Il provvedimento del Tribunale del riesame oggi al vaglio d( questo Collegio segue ad annullamento, pronunziato dalla prima sezione penale di questa Corte, di una prima ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 15 marzo 2021.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa in sede di rinvio il Sabella, con il ministero del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione. Tuttavia, nelle more della celebrazione dell'odierna udienza — precisamente il 12 luglio 2022 — l'Avv. Teodoro Caldarone, difensore di fiducia del Sabella, ha fatto pervenire via PEC un atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal medesimo professionista e da Antonino Sabella, in cui si rappresenta che, dopo la presentazione del ricorso, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, sicché era venuto meno l'interesse al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza — precisamente il 12 luglio 2022 — l'Avv. Teodoro Caldarone, difensore di fiducia del Sabella, ha fatto pervenire via PEC un atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal medesimo professionista e da Antonino Sabella, in cui si rappresenta che, dopo la presentazione del ricorso, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, sicché era venuto meno l'interesse al ricorso. Ne consegue, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. All'odierna pronunzia non consegue condanna al pagamento delle spese processuali, dal momento che trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168).

P.Q.M.

dichiara inammissibile i