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Sentenza — n. 37893/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37893/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Tafuri, per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Novara, confermando la decisione resa dal giudice di pace, lo ha ritenuto responsabile del reato di lesioni personali a lui contestato in rubrica. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo l'inosservanza degli artt. 20, comma 4, D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 552, comma 3, cod. proc. pen., nonché la nullità della notificazione all'imputato dell'atto di citazione a giudizio (in primo grado) e la consequenziale nullità della sentenza di condanna. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il ricorrente non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, in primo grado (poi avvenuta presso il difensore di ufficio), in quanto trasmessa ad un indirizzo sbagliato.

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Sentenza — n. 37893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo l'inosservanza degli artt. 20, comma 4, D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 552, comma 3, cod. proc. pen., nonché la nullità della notificazione all'imputato dell'atto di citazione a giudizio (in primo grado) e la consequenziale nullità della sentenza di condanna. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il ricorrente non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, in primo grado (poi avvenuta presso il difensore di ufficio), in quanto trasmessa ad un indirizzo sbagliato.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione diritto a un ricorso effettivo vizi procedurali franco tiratore diritto a un difensore diritti della vittima
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TAFURO FRANCESCO, nato a San Pietro Vernotico, il 4 gennaio 1979; avverso la sentenza del 12 aprile 2021, del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate il 25 luglio 2022, dall'avv. Barbara Cocco, nell'interesse della parte civile costituita; lette le note depositate il 5 agosto 2022, dall'avv. Pierpaolo Chiorazzo, nell'interesse del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Tafuri, per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Novara, confermando la decisione resa dal giudice di pace, lo ha ritenuto responsabile del reato di lesioni personali a lui contestato in rubrica.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo l'inosservanza degli artt. 20, comma 4, D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 552, comma 3, cod. proc. pen., nonché la nullità della notificazione all'imputato dell'atto di citazione a giudizio (in primo grado) e la consequenziale nullità della sentenza di condanna. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il ricorrente non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, in primo grado (poi avvenuta presso il difensore di ufficio), in quanto trasmessa ad un indirizzo sbagliato.

3. La parte civile, con memoria del 25 luglio 2022, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali sostenute.

4. Con memoria depositata il 5 agosto 2022, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Pur a prescindere dalla regolarità della notifica (per quanto attestato dall'ufficiale notificatore), ciò che rileva è la successiva nomina, da parte del ricorrente, di un difensore di fiducia e la sua effettiva presenza all'udienza del 9 maggio 2018, alla quale, sollevata l'eccezione, il giudice ha rinviato ad altra successiva udienza, rimettendo in termini l'imputato. Tanto permette di ritenere che l'imputato abbia avuto piena contezza dell'imputazione a lui mossa e del conseguente giudizio (al quale, poi, ha partecipato). Gli eventuali vizi della notifica devono, quindi, ritenersi sanati proprio dalla successiva conoscenza dell'atto e, quindi, dal raggiungimento dello scopo per il quale la notifica è stata disposta. In ogni caso, il rinvio disposto e la conseguente rimessione in termini esclude in radice qualsiasi pregiudizio subito dalla parte.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle ammende, nonché al pagamento, in favore della parte civile costituita, delle spese processuali, liquidate in euro 1.710,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1.710,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 14 settembre