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Sentenza — n. 37892/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37892/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37892/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Luca Favaretto, per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Trieste, confermando la decisione resa dal Tribunale, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentativo aggravato di furto, così riqualificato il reato (di furto consumato) a lui contestato in rubrica.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 37892/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ed il relativo vizio di motivazione, per non aver applicato il giudicante la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale. 2.2. Con il secondo, formulato sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur sussistendo, secondo la prospettazione difensiva, i presupposti applicativi.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riabilitazione attenuazione della pena procedura di revisione penale furto di lieve entità pentito

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Appare opportuno premettere che la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FAVARETTO LUCA, nato a Trieste, il 1° maggio 1986; avverso la sentenza dell'8 giugno 2021, della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, lin persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA °DELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 7 settembre 2022, dall'avv. Gabriele Frezza, nell'interesse del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Luca Favaretto, per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Trieste, confermando la decisione resa dal Tribunale, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentativo aggravato di furto, così riqualificato il reato (di furto consumato) a lui contestato in rubrica.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ed il relativo vizio di motivazione, per non aver applicato il giudicante la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale. 2.2. Con il secondo, formulato sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur sussistendo, secondo la prospettazione difensiva, i presupposti applicativi.

L'imputato, infatti, sarebbe volontariamente entrato in una comunità di recupero per seguire un programma di riabilitazione socio-sanitaria. 2.3. Con il terzo motivo, in ultimo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale e non di quella semplice, deducendo la necessità di escludere dalla valutazione la precedente condanna per una rapinai (ancorché diventa irrevocabile) in quanto in insanabile contrasto con la successiva assoluzione del coimputato e con la condanna per calunnia a carico del comune accusatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Appare opportuno premettere che la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685). In concreto, la corte territoriale ha dettagliatamente evidenziato le argomentazioni (logiche e coerenti con i dati processuali) relative non solo all'abitualità della condotta offensiva perpetrata dall'odierno ricorrente, richiamando le risultanze oggettive del casellario giudiziale, ostative al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ancorché valorizzando anche una sentenza di condanna per tentato furto commesso successivamente al fatto di reato oggetto della contestazione), ma anche la non particolare esiguità del danno e dell'offesa e il riconoscimento della recidiva (essa stessa in sé incompatibile con il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità), argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A prescindere dalla considerazione per cui la condotta riparatoria dell'odierno ricorrente è già stata valutata nell'economia complessiva del giudizio, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n.6, cod. pen. (per cui, in sé, non può fondare anche il riconoscimento delle attenuanti generiche), è sufficiente rilevare che il giudice, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle sue modalità di esecuzione può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).

E la corte territoriale ha unitariamente evidenziato gli elementi attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, la negativa personalità dell'appellante, gravato da plurirni precedenti penali, e l'insufficienza della documentazione prodotta, dalla quale non emergerebbe alcun riferimento al rispetto del programma terapeutico e alla condotta di vita dell'imputato.

3. In ultimo, anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La corte territoriale ha evidenziato i presupposti applicativi della recidiva: la sentenza di condanna per tentata rapina (rispetto alla quale la successiva assoluzione del coimputato e la condanna dell'accusatore per calunnia non assumono rilevanza alcuna in ragione della irrevocabilità della decisione) e gli altri due precedenti di cui uno specifico relativo a fatti commessi nel 2018.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1.710,00 oltre accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, oltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.710,00, oltre accessori di legge