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Sentenza — n. 37874/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37874/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 25 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri che aveva condannato Giuliano Paciello per bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore della "Idroedil costruzione e impianti s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Velletri dell'8 luglio 2015. All'imputato è stata inflitta una pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione. Accanto alla conferma della sentenza di primo grado, la Corte di appello, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., in dispositivo ha revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione concesse all'imputato con sentenza del Tribunale di Roma irrevocabile il 29 luglio 2003.

Regesto Legislator

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art. 168 cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 37874/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, revoca che questa Corte dispone.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie reato economico bancarotta fraudolenta revoca della sospensione condizionale dilazione di pagamento abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 168 cod. pen
Accanto alla conferma della sentenza di primo grado, la Corte di appello, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., in dispositivo ha revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione concesse all'imputato con sentenza del Tribunale di Roma irrevocabile il 29 luglio 2003.
art. 163 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: PACIELLO GIULIANO nato a ROMA il 27/11/1976 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udite le conclusioni del Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla mancata revoca dei doppi benefici concessi con la sentenza di primo grado; udite le conclusioni dell'Avv. GUGLIELMO VENTRONE, per l'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 25 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri che aveva condannato Giuliano Paciello per bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore della "Idroedil costruzione e impianti s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Velletri dell'8 luglio 2015. All'imputato è stata inflitta una pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione. Accanto alla conferma della sentenza di primo grado, la Corte di appello, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., in dispositivo ha revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione concesse all'imputato con sentenza del Tribunale di Roma irrevocabile il 29 luglio 2003.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, che ha denunziato violazione di legge quanto alla mancata revoca, da parte della Corte territoriale, della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di primo grado perché la condanna inflitta in questo processo, cumulata con quella irrogata con sentenza divenuta irrevocabile il 29 luglio 2003, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. La Corte di appello, al contrario, aveva solo revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza del 2003.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, revoca che questa Corte dispone.

1. La Corte di appello, nella motivazione, ha disposto sia la revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione concesse con la sentenza di primo grado in questo processo, sia le medesime revoche in ordine ad una precedente sentenza pronunziata a carico dell'imputato il 29 luglio 2003. Tuttavia, in dispositivo, ha mancato di indicare la prima delle due revoche. Orbene, il Collegio ritiene che possa essere attribuita prevalenza alla motivazione rispetto al dispositivo, giacché, nella prima, è chiaramente resa nota la decisione circa la revoca del beneficio concesso in primo grado, evidenziando l'erroneità della relativa statuizione e finanche le sue ragioni, individuate nel fatto che il Giudice di prime cure aveva avuto a disposizione un certificato penale con un nome diverso da quello del prevenuto e, di conseguenza, era caduto in errore circa la meritevolezza del beneficio di cui si discute.

Nel caso di specie, dunque, si può ritenere che vi sia prevalenza della motivazione sul dispositivo, perché è chiara la volontà della Corte di appello di revocare la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado. Il Collegio accede, infatti, alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690, quest'ultima concernente un caso in cui, in dispositivo, era stata omessa la concessione della sospensione condizionale della pena;

Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano e altri, Rv. 267082 ; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cípriano e altri, Rv. 273269; Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402).

2. L'annullamento può essere disposto senza rinvio, ispirandosi al dictum delle Sezìonì Unite circa la portata della novella dell'art. 620, comma 1, lett. cod. proc. pen. ad opera della I. 23 giugno 2017, n. 103 secondo cui «La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto» (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831)

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concess