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Sentenza — n. 37484/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37484/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE MASSIMO nato a AVELLINO il 09/11/1967 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore CAMERALIZZATA FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di Pugliese Massimo avverso l'ordinanza con cui il tribunale di Avellino, in data 30.11.2021, aveva disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto Pugliese con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino in data 19.11.20121, con quella degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 15.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale pena privativa della libertà restituzione in pristino
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE MASSIMO nato a AVELLINO il 09/11/1967 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore CAMERALIZZATA FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di Pugliese Massimo avverso l'ordinanza con cui il tribunale di Avellino, in data 30.11.2021, aveva disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto Pugliese con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino in data 19.11.20121, con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Pugliese, deducendo violazione di legge processuale.

3. Con requisitoria scritta del 15.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, formale rinuncia al ricorso proposto dal Pugliese, con dichiarazione sottoscritta dal difensore di fiducia di quest'ultimo, avv. Gerardo Di Martino del Foro di Avellino, munito di specifica procura speciale rilasciatagli dall'indagato, essendo stata revocata dall'autorità procedente la misura cautelare innanzi indicata, rinuncia che rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso i