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Sentenza — n. 37478/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37478/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37478/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FUENTES PUPU YUMAIKEL, nato Cuba, il 12 febbraio 1985; avverso la sentenza del 15 gennaio 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, per essersi il reato contestato estinto per prescrizione;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37478/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.2, n. 35278 del 19/06/2007 Rv. 237860), sicché il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo (art. 161, comma secondo, cod. pen.), soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Rv. 277853). In concreto, il decreto di citazione in appello è stato emesso il 15 luglio 2020, ben oltre il termine di prescrizione breve (di dieci anni, attesa la contestazione di furto pluriaggravato), decorrente dall'ultimo atto interruttivo (la sentenza di primo grado), emessa il 21 maggio 2010 e depositata il 28 maggio successivo.

Parole chiave

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furto di lieve entità perseguimento penale per truffa imputazione di furto crimine frode nel pignoramento altri reati
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FUENTES PUPU YUMAIKEL, nato Cuba, il 12 febbraio 1985; avverso la sentenza del 15 gennaio 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, per essersi il reato contestato estinto per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

Yunnaikel Pupu Fuentes, per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la decisione resa in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato, commesso in Fiumicino il 31 gennaio 2010. Articola tre motivi di ricorso, deducendo, con il primo, l'intervenuta prescrizione del reato, maturata prima della sentenza d'appello; con il secondo l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; con il terzo, in ultimo, l'erronea qualificazione dei fatti in termini di furto consumato, invece che tentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è fondato ed assorbe le altre censure. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio, secondo cui, in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo di prescrizione, ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art.157 cod. pen. (Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014 Rv. 259583; Sez. 5, n. 28290 del 06/06/2013 Rv. 256365;

Sez.2, n. 35278 del 19/06/2007 Rv. 237860), sicché il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo (art. 161, comma secondo, cod. pen.), soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Rv. 277853). In concreto, il decreto di citazione in appello è stato emesso il 15 luglio 2020, ben oltre il termine di prescrizione breve (di dieci anni, attesa la contestazione di furto pluriaggravato), decorrente dall'ultimo atto interruttivo (la sentenza di primo grado), emessa il 21 maggio 2010 e depositata il 28 maggio successivo.

Il primo motivo, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, essendosi il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso