Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37466/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft conviction, upholding bar owner's standing to file a complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mohamed Azzi Assaghir inadmissible, confirming his conviction for theft. The appellant argued the bar owner lacked standing to file a complaint and that the victim's request for punishment was insufficient. The court rejected these claims, ruling that the bar owner's explicit request for sanctions constituted a valid complaint and that he was legitimately authorized to act as the custodian of the money.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99, comma quarto, 624 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The holder of a business establishment is legally empowered to file a criminal complaint for theft of tips, and the absence of a specific prior complaint by the victim does not preclude prosecution when the establishment owner explicitly requests sanctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal complaint standing theft of tips business owner authority non-punishability cause attenuating circumstances denial truffa aggravata azione di indebito arricchimento accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99, comma quarto, 624 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Del tutto inammissibile il motivo di ricorso circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Mohamed Azzi Assaghir ricorre, in data 04/02/2022, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Christian Di Sabatino, deducendo un unico motivo, di seguito in 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
art. 131-bis cod. pen
Del tutto inammissibile il motivo di ricorso circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno Giuseppe
Trattasi di in.equivoca manifestazione di volontà, posto che, senza alcun dubbio, la volontà di sporgere querela non richiede formule sacramentali (Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno Giuseppe, Rv.
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, PMT c. Baia Antonio
Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur Nadia
Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra Fabio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Azzi Assaghir Mohamed, nato in Spagna il 07/01/1997, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data 19/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 16/06/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. Christian Di Sabatino, difensore di fiducia del ricorrente, pervenute a mezzo pen in data 01/06/2022, con cui il predetto difensore si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in composizione monocratica in data 18/11/2019, con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624 cod. pen., in Pescara il 19/07/2017.

2. Mohamed Azzi Assaghir ricorre, in data 04/02/2022, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Christian Di Sabatino, deducendo un unico motivo, di seguito in 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla legittimazione del querelante a proporre istanza di punizione, posto che i soldi sottratti erano riservati al personale dipendente del Melchionna, e che, peraltro, la querela risulta del tutto mancante, a fronte di un mero verbale di denuncia; né si comprende la ragione per la quale, pur a fronte del riconoscimento del danno di speciale tenuità, non sia stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Mohamed Assaghir Azzi è inammissibile. 1.Come si evince dal verbale di denuncia, il Melchionna, dopo aver descritto la condotta di appropriazione delle monete lasciate come mancia in apposito contenitore sul bancone del bar, aveva espressamente richiesto che tale condotta venisse sanzionata. Trattasi di in.equivoca manifestazione di volontà, posto che, senza alcun dubbio, la volontà di sporgere querela non richiede formule sacramentali (Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno Giuseppe, Rv. 282760; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, PMT c.

Baia Antonio, Rv. 282648), anche in base al principio del favor querelae. 2.Quanto alla legittimazione del Melchionna - titolare del bar all'interno del quale si era consumato il furto - a sporgere querela, non vi è dubbio che va data continuità all'indirizzo ermeneutico di questa Corte, secondo cui il titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, è legittimato a proporre querela, anche se non sia il titolare del diritto di proprietà o non sia munito dei poteri di rappresentanza del titolare (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 25/01/2019, Lafleur Nadia, Rv. 27542).

Nel caso di specie non solo il Melchionna risulta il proprietario del bar, ma deve ritenersi, altresì, in virtù di tale diritto, anche titolare della detenzione qualificata delle mance, ancorché destinate al personale dipendente. Ciò senza contare che resta una mera congettura indimostrata che all'interno del bar, oltre al titolare, vi fossero anche dei dipendenti.

3. Del tutto inammissibile il motivo di ricorso circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., posto che la sentenza impugnata ha espressamente escluso il requisito della non abitualità, alla luce del precedente specifico dell'imputato, a cui risulta, peraltro, espressamente contestata la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Serra Fabio, Rv. 280250).

4. Anche il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato fondato sulla considerazione della negativa personalità dell'imputato e sull'assenza di ulteriori circostanze positivamente valutabili in suo favore, peraltro neanche indicate in ricorso. Trattasi di motivazione immune da censure logico-argomentative e, come tale, insindacabile in sede di legittimità. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16/06/202