Ordinanza — n. 37294/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn data 16.9.2021 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Berinde Maria Angelica chiamata a rispondere del reato di stalking, deliberando di infliggere all'imputata la pena concordata dalle parti nella misura di anni uno e mesi nove di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infonciatezza, oltre che per genericità intrinseca del motivo dedotto. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017 - applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di motivazione, in genere.
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a seguente ORDINANZA eh- eisk_k›.A sul ricorso proposto da: BERINDE MARIA ANGELICA nato il 08/08/1973 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sen le conclusioni del PG udito Wdifensore
RITENUTO IN FATTO
1. In data 16.9.2021 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Berinde Maria Angelica chiamata a rispondere del reato di stalking, deliberando di infliggere all'imputata la pena concordata dalle parti nella misura di anni uno e mesi nove di reclusione.
2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputata, che con un unico motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale cella pena, nonostante il quantum di pena e l'incensuratezza dell'imputata lo consentissero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infonciatezza, oltre che per genericità intrinseca del motivo dedotto. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017 - applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di motivazione, in genere.
Ed ancora, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui esso deduca motivi relativi alla formazione cella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresi, a vizi attinenti al trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaii ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. i, n. 944 del 23/10;2019 - dep. 13/01/2020, M, Rv. 27817001).2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e °ella somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle