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Sentenza — n. 37277/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37277/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37277/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BRANDO CLAUDIO nel procedimento a carico di: CANANZI SALVATORE nato a NAPOLI il 02/06/1965 avverso la sentenza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cananzi Salvatore per essere, il reato ascrittogli, estinto a causa del decorso del temine massimo di prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 11 Cost, art. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37277/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) e che la mancata deduzione dell'interesse ad avvalersi del diritto potestativo alla discussione orale dimostra l'accettazione degli effetti dell'atto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. Sez. V, n. 30571 del 13/06/2022, Luppino).

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali risarcimento del danno civile ritiro delle conclusioni civili procedura civile intervenuta prescrizione restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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art. 11 Cost
117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt.
art. 578 cod. proc. pen
Pertanto, il Tribunale - che ha operato, nel caso di specie, in funzione di Giudice d'appello - avrebbe dovuto riesaminare le pretese civilistiche, secondo quando prescritto dall'art. 578 del codice di rito, e ciò sia che si ritenga di seguire la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BRANDO CLAUDIO nel procedimento a carico di: CANANZI SALVATORE nato a NAPOLI il 02/06/1965 avverso la sentenza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cananzi Salvatore per essere, il reato ascrittogli, estinto a causa del decorso del temine massimo di prescrizione.

Il Tribunale di Napoli ha emanato la detta sentenza in seguito all'appello dell'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace, che lo aveva dichiarato responsabile del reato di lesioni ai danni di Brando Claudio, costituitosi parte civile, condannando il Cananzi alla pena di euro 1.500 di multa, e al risarcimento del danno a favore della p.c., oltre alle spese di costituzione e rappresentanza sostenute da quest'ultima, fissate in euro 2.500.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, ha presentato ricorso la parte civile, Brando Claudio, per il tramite del suo difensore, sollevando due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione dell'art. 37, comma 1, d. Igs. n. 274 del 2000. A tal proposito, la difesa di p.c. osserva che l'impugnazione, prevista dall'art. 37, comma 1, d. Igs. n. 274 del 2000, sarebbe stata proposta dall'imputato a fini meramente pretestuosi e dilatori in vista dell'eventuale prescrizione del reato ascrittogli e del conseguente riverbero sulle statuizioni civilistiche imposte dalla sentenza di primo grado. Ciò che violerebbe la ratio dell'art. 574 del codice di rito. 2.1 Col secondo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lettere c) ed e), in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen., per non avere il Tribunale detratto i periodi interruttivi nel calcolo dei tempi per la operatività della prescrizione.

3. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, eccependo che l'omessa comunicazione delle conclusioni di parte civile ha determinato «un'insuperabile compromissione delle facoltà difensive, non avendo potuto il difensore conoscere ed eventualmente replicare alle conclusioni dell'accusa». Ciononostante, la difesa ha presentato replica ai motivi di ricorso di p.c. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente esaminata la questione sollevata dal difensore dell'imputato con le conclusioni scritte. Pur ricorrendo il caso di nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01), deve prendersi atto che il deposito delle conclusioni scritte e le osservazioni circa il ricorso di p.c. hanno comportato la sanatoria per essersi la parte avvalsa delle facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato (art. 183, comma 1, lett.

b) e che la mancata deduzione dell'interesse ad avvalersi del diritto potestativo alla discussione orale dimostra l'accettazione degli effetti dell'atto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. Sez. V, n. 30571 del 13/06/2022, Luppino).

2. Nel merito, il ricorso è fondato.et3 2.1 Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo. In disparte ogni valutazione sul fine - dilatorio o meno - dell'impugnazione proposta dall'imputato, ciò che in tal sede rileva è che il reato si sia prescritto dopo il primo grado, come espressamente rilevato nella motivazione dell'impugnata sentenza. Pertanto, il Tribunale - che ha operato, nel caso di specie, in funzione di Giudice d'appello - avrebbe dovuto riesaminare le pretese civilistiche, secondo quando prescritto dall'art. 578 del codice di rito, e ciò sia che si ritenga di seguire la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598 - 01;

Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943 - 01: « il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello), sia seguendo le indicazioni, successive rispetto alla data della sentenza impugnata, fornite dalla Corte costituzionale con sentenza n.180 del 2021 (che ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili»). 2.1 Come anticipato, il secondo motivo è assorbito dal precedente.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di app