Sentenza — n. 37257/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIZZUTO FRANCESCA nato a PALERMO il 11/03/1996 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udp il Pubblico Ministero, in persona de! Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO c5t- ha concluso chiedendo (212,,,,- Cr_ ,es4,Jrre. uttit ud,45 il difensore U41i(l'` `(444 '1A1q' (")-9 •
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37257/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva oggetto di espressa richiesta nell'atto di appello e non considerata; il difensore dell'imputata ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è fondato, la sentenza deve pertanto essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIZZUTO FRANCESCA nato a PALERMO il 11/03/1996 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udp il Pubblico Ministero, in persona de! Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO c5t- ha concluso chiedendo (212,,,,- Cr_ ,es4,Jrre. uttit ud,45 il difensore U41i(l'` `(444 '1A1q' (")-9 •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 17.5.2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado emessa nei confronti di Rizzuto Francesca che l'aveva dichiarata colpevole del reato di tentato furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 178 del codice di rito e la mancanza della motivazione con riferimento ai motivi di impugnazione depositati dal difensore, munito di nomina, avv. Davide Chibbaro. In particolare, si evidenzia, da un lato, che risulta del tutto omesso l'esame dell'atto di appello presentato dal predetto difensore di fiducia dell'imputata, avv. Chibbaro, che aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria corrispondente, oltre che il bilanciamento delle attenuanti in termini di prevalenza, e, dall'altro, che la corte di appello avrebbe considerato unicamente l'appello proposto dall'avv. Loredana Mancino che in realtà difendeva solo la coimputata Giurintano.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva oggetto di espressa richiesta nell'atto di appello e non considerata; il difensore dell'imputata ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è fondato, la sentenza deve pertanto essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio.
Ed invero, dalla pronuncia impugnata non emerge che l'atto di appello proposto dall'avv. Chibbaro sia stato considerato dalla corte di appello; la stessa intestazione della sentenza riporta come difensore di Rizzuto l'avv. Mancino e non l'avv. Chibbaro, effettivo difensore di fiducia della predetta a seguito di atto di nomina, risalente già al 16.2.2018, contenente anche la revoca dei precedente difensore. Avendo l'atto di appello, pretermesso, articolato unicamente due motivi afferenti, rispettivamente, ii giudizio di biianciamento delle concesse attenuanti generiche - richieste in termini di prevalenza anziché di equivalenza - e la mancata sostituzione della pena detentiva della reclusione in quella pecuniaria corrispondente della multa, deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Pale