Sentenza — n. 37165/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanz7 in data 23.11.2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in riforma dell'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora per i reati di cui agli artt. 2,4,7 L.895/67 annullava il titolo cautelare nei confronti di Delfino Matteo Rocco limitatamente al porto illegale, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 274 c.p, art. 589 c.p, art. 591 c.p; Sentenza — n. 37165/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELFINO MATTEO ROCCO nato a POLISTENA il 17/07/2000 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il difensore CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanz7 in data 23.11.2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in riforma dell'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora per i reati di cui agli artt. 2,4,7 L.895/67 annullava il titolo cautelare nei confronti di Delfino Matteo Rocco limitatamente al porto illegale, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Delfinoideducendo: con il primo motivo di ricorso/ i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 L. n. 895/67 e 273 c.p.p.; con il secondo motivo, il difetto dei presupposti di cui all'art. 274 c.p.p. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Giovanni Di Leo, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. In data 23.6.22 il difensore del Delfino ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal medesimo ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso.
1. Ed invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013). 2.Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata sottoscritta personalmente dal ricorrente Delfino Matteo Rocco e trasmessa alla Corte di Cessazione a mezzo PEC in data 23.6.2022.
Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
d) che preclude così, di fatto, la valutazione del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con condanna del ricorrente stesso al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa del