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Sentenza — n. 37160/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive measure relocation due to lack of apparent reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37160/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to relocate the defendant's mandatory residence from Rome to Sacrofano. The appellant argued that the lower court failed to adequately consider his need to care for a sick partner and the poor condition of his current home. The court ruled that the appeal was inadmissible because the lower court provided sufficient reasoning, and the appellant's arguments did not constitute a violation of law or an apparent lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575: In preventive proceedings, appeals are admissible only for violation of law, excluding manifest illogicity as a ground for inadmissibility unless the reasoning is absent or merely apparent.

Parole chiave

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preventive measure appeal manifest illogicity standard apparent lack of motivation sindacato di legittimità relocation of residence caregiving obligations inadmissible appeal necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
260246 hanno affermato il principio secondo cui «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
Art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett.
Art. 11 del decreto legislativo n. 159 del 2011

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 33451 del 29/5/2014, Repaci
Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo
Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia
Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv.
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rocchi
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carminati Massimo, nato a Milano il 31 /5/1958 avverso l'ordinanza del 24/2/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte d'appello di Roma il 24 febbraio 2022 con il quale è stata rigettata l'istanza di modifica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 159 del 2011, del regime della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con cui il ricorrente ha chiesto di spostare il luogo di obbligatoria dimora dal Comune di Roma a quello di Sacrofano e di essere autorizzato ad allontanarsi da quest'ultimo Comune per recarsi in Roma al fine di svolgere attività lavorativa. La Corte d' appello ha rigettato l' istanza, reiterando analoghe decisioni assunte in precedenza il 17 novembre 2021 e il 10 gennaio 2022.

2. Il ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduce che l'istanza, con cui chiede di spostare il luogo previsto per l'obbligo di dimora, trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'attuale abitazione, in Roma, via Sacrofanese - Prima Porta n. 3358, necessita di lavori di riparazione che ne rendono impossibile l'utilizzo a fini abitativi e che la ragione per cui chiede il trasferimento nel vicino comune di Sacrofano risiede nell'esigenza di assistere la propria compagna gravemente ammalata. Deduce il ricorrente che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato siffatto interesse là dove hanno ritenuto che comunque la donna fruisce di un supporto psicologico professionale adeguato.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le Sez. U. . 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246 hanno affermato il principio secondo cui «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato)». 2 i Quanto detto rende ex se inammissibile il ricorso posto che, nella fattispecie in esame, la Corte spiega, in modo conciso, ma sufficiente, i motivi per cui ritiene di non poter accogliere l'istanza per cui non si versa né in un'ipotesi di evidente omissione di motivazione, né di mera apparenza della stessa non potendo affermarsi, con riferimento a quest'ultima situazione, che la Corte abbia omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato che, singolarmente considerato, sarebbe tale da determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080;

Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 26119). In conclusione, quindi, non essendo incorsa la Corte d'appello in alcun vizio di legge e non ravvisandosi, nello specifico, il vizio di omessa o apparente motivazione, il ricorso non può che essere considerato inammissibile non potendo essere valutata, in questa sede, la dedotta contraddittorietà e illogicità della decisione, attesi i limiti che incontra in argomento il sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rocchi, Rv. 266365 - 01).

4. L'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favor