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Sentenza — n. 37157/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37157/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37157/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: FORTE DOMENICO nato a ROSSANO il 05/05/1971 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME udito il difensore CAMERALIZZATA IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero presso il tribunale Castrovillari avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Castrovillari, in data 11.5.2021, aveva rigettato la richiesta del suddetto pubblico ministero di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Forte Domenico, in relazione ai reati oggetto di contestazione nei capi 3) e 4) dell'imputazione provvisoria, avendo falsamente attestato la presenza in ufficio di Pirillo Pietro, funzionario della Polizia municipale del comune di Corigliano-Rossano, timbrando il relativo badge (concorso nella truffa aggravata e nel reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p. e 55, quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, 61, co. 1, n. 2 e n. 9, c.p. contestati al Pirillo).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37157/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione non procedeva a formulare le sue conclusioni. Con memoria del 31.5.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Francesco Nicoletti precedente difensore di fiducia dell'indagato, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: FORTE DOMENICO nato a ROSSANO il 05/05/1971 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME udito il difensore CAMERALIZZATA IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero presso il tribunale Castrovillari avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Castrovillari, in data 11.5.2021, aveva rigettato la richiesta del suddetto pubblico ministero di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Forte Domenico, in relazione ai reati oggetto di contestazione nei capi 3) e 4) dell'imputazione provvisoria, avendo falsamente attestato la presenza in ufficio di Pirillo Pietro, funzionario della Polizia municipale del comune di Corigliano-Rossano, timbrando il relativo badge (concorso nella truffa aggravata e nel reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p. e 55, quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, 61, co. 1, n. 2 e n. 9, c.p. contestati al Pirillo).

Ad avviso del giudice dell'impugnazione cautelare, ferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, non erano configurabili esigenze cautelari a carico di quest'ultimo, difettando, in ordine all'esigenza di tutela della collettività, l'unica astrattamente ipotizzabile, il duplice requisito della concretezza e della attualità del pericolo di reiterazione criminosa.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Castrovillari lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, da un lato, la motivazione resa dal giudice dell'impugnazione cautelare e del tutto apparente, riguardando la co-indagata Lo Prete Angela e non il Forte; dall'altro, non avendo il tribunale del riesame valutato adeguatamente una serie di elementi emergenti dagli atti (quali il danno patrimoniale e di immagine arrecato all'ente pubblico; il carattere ripetuto del raggiro; il numero di ore lavorative evase; il pericolo di inefficienza cui l'indagato aveva esposto la Polizia municipale del menzionato comune e l'alterazione della preordinata dislocazione delle risorse umane), che evidenziano una particolare gravità dei fatti e la capacità a delinquere dell'indagato, giustificando l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare richiesta.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione non procedeva a formulare le sue conclusioni. Con memoria del 31.5.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Francesco Nicoletti precedente difensore di fiducia dell'indagato, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Nell'articolazione dei motivi di impugnazione, il suddetto ricorso si pone in evidente contrasto con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, secondo cui in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone, come nel caso in esame, censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 8/10/2008, n. 46124, Rv. 241997;

Cass., Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884; Cass., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Ed invero, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104). Come è noto, inoltre, in tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. L'attualità del pericolo, pertanto, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr.

Cass., Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 5, Cass., Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242). A tale princìpi si è attenuta la motivazione del giudice per le indagini preliminari, che ha escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione in termini di concretezza e di attualità, proprio sulla base di un'accurata analisi della fattispecie concreta, in quanto, i fatti per cui si procede integrano soltanto due singoli episodi specifici, risalenti a oltre un anno fa (6.7.2020 e 27.7.2020), in assenza di elementi idonei a fondare un giudizio positivo sulla sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa.

Tale giudizio è stato correttamente condiviso dal tribunale del riesame, nonostante l'evidente errore commesso riferendosi, nel corso della motivazione, alla posizione della co-indagata Lo Prete (cfr. p. 3), come si evince dalla duplice circostanza che il tribunale dell'impugnazione cautelare ha avuto contezza del provvedimento emesso nei confronti del Forte (cfr. pp. 1 e 2) e che lo stesso pubblico ministero ricorrente aggredisce la suddetta motivazione anche contestando le valutazioni "di merito" operate dal tribunale del riesame in punto di insussistenza della esigenza di tutela della collettività, conformi peraltro a quelle rese dallo stesso giudice in riferimento a posizioni analoghe a quella del Forte, come nel caso di Sapia Antonio.

In conclusione il menzionato errore non rileva ai fini dell'accoglimento del ricorso, che va dichiarato inammissibile, perché i rilievi del ricorrente appaiono versati in fatto e assolutamente privi di specificità in ordine alla individuazione di elementi in grado di fondare ragionevolmente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione crimino