Sentenza — n. 37134/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14.06.2021, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 27.01.2017 dal Tribunale di Napoli assolveva, perché il fatto non sussiste, D'Amato Antonio dal reate 'li diffamazione aggravata di cui agli artt. 81 e 595 co. 3 cod. pen.- per avere - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - offeso l'onore e il decoro di Lettieri Giovanni in data 23.05.2011 durante la trasmissione televisiva L'Infedele ("è evidente che sia in campo una partita fondamentale che è della legalità contro l'illegalità della camorra') e in data 25.05.2011, a mezzo del quotidiano Il Mattino di Napoli ("a Napoli si gioca una partita fondamentale tra la cultura della legalità e quella della illegalità”)- dovendosi individuare nelle dichiarazioni rese dall'imputato valutazioni ed interpretazioni di carattere personale di fatti di pubblico interesse che, sebbene pacificamente facenti indirettamente riferimento al Lettieri, erano da ritenersi rispettose del limite della continenza, pertanto riconducibili al diritto di critica politica oggetto dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 51 cod. pen, art. 589 c.p, art. 122 c.p, artt. 589 c.p; Sentenza — n. 37134/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa ( Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LETTIERI GIOVANNI nato a NAPOLI il 21/11/1956 nel procedimento a carico di: D'AMATO ANTONIO nato a NAPOLI il 16/06/1957 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO , r che ha concluso chiedendo A_ ' udito il difensore CAMERALI2ZAA
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.06.2021, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 27.01.2017 dal Tribunale di Napoli assolveva, perché il fatto non sussiste, D'Amato Antonio dal reate 'li diffamazione aggravata di cui agli artt. 81 e 595 co. 3 cod. pen.- per avere - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - offeso l'onore e il decoro di Lettieri Giovanni in data 23.05.2011 durante la trasmissione televisiva L'Infedele ("è evidente che sia in campo una partita fondamentale che è della legalità contro l'illegalità della camorra') e in data 25.05.2011, a mezzo del quotidiano Il Mattino di Napoli ("a Napoli si gioca una partita fondamentale tra la cultura della legalità e quella della illegalità”)- dovendosi individuare nelle dichiarazioni rese dall'imputato valutazioni ed interpretazioni di carattere personale di fatti di pubblico interesse che, sebbene pacificamente facenti indirettamente riferimento al Lettieri, erano da ritenersi rispettose del limite della continenza, pertanto riconducibili al diritto di critica politica oggetto dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Lettieri, con atto a firma dell'Avv. Francesco Picca, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale non adeguatamente argomentato le ragioni poste a fondamento della decisione di riformare la sentenza di primo grado, ritenendo i fatti contestati scriminabili ai sensi dell'art. 51 cod. pen., mancando di confutare specificamente le articolate, ed assolutamente più complete, argomentazioni esposte dal primo giudice; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto i fatti per i quali si procede scriminati ai sensi dell'art. 51 cod. pen., atteso che, perché l'attività di critica sia lecita e legittima, non è necessario sia rispettato il solo limite della continenza, ma è necessario, altresì, che quanto affermato sia comunque agganciato ad una riproduzione corretta e veritiera della realtà.
3. In data 7.7.2022 il difensore di Lettieri Giovanni, munito di procura speciale, ha fatto pervenire a mezzo PEC dichiarazione di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso.
1. Ed invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa ( Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013).
2. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 589 c.p.p. è stata sottoscritta dall'avv. Francesco Picca, difensore del ricorrente Lettieri Giovanni, munito di apposita procura speciale ex art. 122 c.p.p., atti entrambi trasmessi alla Corte di Cassazione a mezzo PEC in data 7.7.2022. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 c.p.p. e 591 c.p.p., comma 1, lett.
d) che preclude così, di fatto, la valutazione del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con condanna del ricorrente stesso al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore del