Sentenza — n. 37132/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Fiorelli Riccardo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto nella qualità di amministratore della "Italia srl", società dichiarata fallita il 2 luglio 2014. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la mancata notificazione all'imputato della citazione in appello. La notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'imputato che non ha mai eletto domicilio presso il difensore. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato. Si sostiene che: - la Italia srl non esisteva più dal 2012 in quanto incorporata per fusione in una società di nuova costituzione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa nel corso del processo e allegata al ricorso per cassazione; - il curatore del fallimento ha inviato erroneamente la richiesta di deposito della documentazione della fallita al vecchio indirizzo e non a quello della nuova società; - l'imputato non aveva alcun potere gestorio né rappresentativo ed era ormai estraneo alle vicende societarie.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37132/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORELLI RICCARDO nato a ROMA il 10/05/1984 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Fiorelli Riccardo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto nella qualità di amministratore della "Italia srl", società dichiarata fallita il 2 luglio 2014.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la mancata notificazione all'imputato della citazione in appello. La notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'imputato che non ha mai eletto domicilio presso il difensore. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato. Si sostiene che: - la Italia srl non esisteva più dal 2012 in quanto incorporata per fusione in una società di nuova costituzione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa nel corso del processo e allegata al ricorso per cassazione; - il curatore del fallimento ha inviato erroneamente la richiesta di deposito della documentazione della fallita al vecchio indirizzo e non a quello della nuova società; - l'imputato non aveva alcun potere gestorio né rappresentativo ed era ormai estraneo alle vicende societarie.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'imputato — che il 13 luglio 2015, con l'atto allegato al ricorso, aveva eletto domicilio presso la propria residenza — successivamente, con atto del 10 febbraio 2016 (depositato il 25 febbraio 2016 contestualmente alla nomina dell'avv. Salvatore Eugenio Didone come proprio difensore di fiducia), ha eletto domicilio presso lo studio del predetto difensore ove è stata notificata correttamente la citazione per il giudizio di appello.
6. Il secondo motivo è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (cfr. pagg. 2 e 3 su: mancato rinvenimento dell'intera documentazione contabile della fallita; mancato perfezionamento della fusione; esistenza della documentazione e disponibilità della stessa da parte dell'imputato che ha depositato sia il bilancio relativo all'anno 2010 sia il progetto di fusione; elemento soggettivo del reato).
7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa dell