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Sentenza — n. 37127/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37127/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bono Giuseppa, nata a Noto (SR), il 16/08/1951, Crescimone Angela, nata a Massa il 02/04/1978, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 09/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva trasmessa a mezzo pec in data 28/06/2022 a firma del difensore di fiducia delle imputate, avv.to Aldo Maria Ganci, con cui si insiste nei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica in data 21/12/2017, con cui Giuseppa Bono e Angela Crescimone erano state condannate a pena di giustizia per il reato di cui agli art. 110, 624-bis cod. pen., in Palermo il 24/06/2011.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37127/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., alla luce della illogicità della motivazione, posto che le imputate erano state riconosciute dalla persona offesa a cui era stato sottoposto un album in cui erano inserite quattro foto incompatibili con le caratteristiche descritte dalla persona offesa, posto che due ritraevano uomini ed altre due donne con connotati del tutto incompatibili rispetto alle imputate.

Parole chiave

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identificazione credibile prove acquisite illegalmente accertamento inesatto dei fatti documenti d'identità usurpazione d'identità carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bono Giuseppa, nata a Noto (SR), il 16/08/1951, Crescimone Angela, nata a Massa il 02/04/1978, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 09/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva trasmessa a mezzo pec in data 28/06/2022 a firma del difensore di fiducia delle imputate, avv.to Aldo Maria Ganci, con cui si insiste nei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica in data 21/12/2017, con cui Giuseppa Bono e Angela Crescimone erano state condannate a pena di giustizia per il reato di cui agli art. 110, 624-bis cod. pen., in Palermo il 24/06/2011.

2. Giuseppa Bono e Angela Crescimone ricorrono, in data 19/03/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Aldo Maria Ganci, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., alla luce della illogicità della motivazione, posto che le imputate erano state riconosciute dalla persona offesa a cui era stato sottoposto un album in cui erano inserite quattro foto incompatibili con le caratteristiche descritte dalla persona offesa, posto che due ritraevano uomini ed altre due donne con connotati del tutto incompatibili rispetto alle imputate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono entrambi inammissibili. Il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la motivazione già offerta dalla Corte di merito che, nella dichiarazione di inammissibilità aveva osservato come il compendio probatorio fosse basato anche su altre, inequivocabili risultanze, quali le impronte papillari, elemento del tutto pretermesso dalla difesa. Come sancito dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, il difetto di specificità dei motivi sussiste anche quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 07/07/2022 Il Consigliere estens