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Sentenza — n. 37126/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37126/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Jovanovic Roberto, nato a Rho (MI), il 30/10/1994, Zaric Darko, nato in Serbia il 25/10/1984, Jovanovic David, nato a Milano il 20/11/1997, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 14/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 12/02/2019, con cui Roberto Jovanovic, David Jovanovic e Darko Zaric erano stati assolti dal reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., a loro ascritto, dichiarava gli imputati responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, condannandoli a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37126/2022 — snpen · Corte di Cassazione: David Jovanovic ricorre, in data 26/10/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Asdrubali, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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doppia punibilità furti connessi altri capi d'accusa reato continuato furto aggravato reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Jovanovic Roberto, nato a Rho (MI), il 30/10/1994, Zaric Darko, nato in Serbia il 25/10/1984, Jovanovic David, nato a Milano il 20/11/1997, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 14/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 12/02/2019, con cui Roberto Jovanovic, David Jovanovic e Darko Zaric erano stati assolti dal reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., a loro ascritto, dichiarava gli imputati responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, condannandoli a pena di giustizia.

2. Roberto Jovanovic ricorre, in data 26/10/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Simone Briatore, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., in quanto appare illogica la motivazione della sentenza, secondo cui gli autori del secondo furto coinciderebbero con gli imputati, arrestati in flagranza per altro furto, in quanto dal verbale di denuncia risulta che il primo furto era stato commesso il giorno precedente, minando il ragionamento della Corte di merito.

3. Darko Zaric ricorre, in data 26/10/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Simone Briatore, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., in quanto appare illogica la motivazione della sentenza, secondo cui gli autori del secondo furto coinciderebbero con gli imputati, arrestati in flagranza per altro furto, in quanto dal verbale di denuncia risulta che il primo furto era stato commesso il giorno precedente, minando il ragionamento della Corte di merito.

4. David Jovanovic ricorre, in data 26/10/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Asdrubali, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., in quanto appare illogica la motivazione della sentenza, secondo cui gli autori del secondo furto coinciderebbero con gli imputati, arrestati in flagranza per altro furto, in quanto dal verbale di denuncia risulta che il primo furto era stato commesso il giorno precedente, minando il ragionamento della Corte di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di Roberto Jovanovic, David Jovanovic e Darko Zaric sono tutti inammissibili. La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto logica e, come tale, incensurabile in sede di legittimità, avendo osservato che i tre imputati, tratti in arresto alle ore 22,22 del 08/12/2016 per un furto commesso in via Spagnoletto in Milano, venivano rinvenuti in possesso di beni sottratti presso diversa abitazione, sita in via Ferrario, in orario compreso tra le ore 12,30 del 07/12/2016 e le ore 21,00 del giorno 08/12/2016, quindi in circostanze temporali immediatamente precedenti il fatto per il quale erano stati colti in flagranza.

La Corte di merito, oltre all'esiguo dato temporale, ha evidenziato la prossimità delle due abitazioni in cui gli imputati si erano introdotti ed il fatto che, a bordo della vettura con cui si erano recati alla via Spagnoletto, era stata rinvenuta la refurtiva sottratta dall'appartamento di via Ferrario i ricorsi fotocopia sono non autosufficienti ed in fatto, apparendo del tutto implausibile che terze persone avessero commesso il furto e poco dopo avessero ceduto la refurtiva agli imputati che casualmente si trovavano nel medesimo luogo, o quanto meno in un luogo limitrofo a quello dove si stavano recando per commettere analoga azione delittuosa.

Al contrario, l'argomentazione difensiva - identica per i tre ricorrenti - tende a contestare tale percorso ricostruttivo fondandosi sul contenuto di un verbale di denuncia neanche allegato al ricorso e sottolineando, in sostanza, la casualità della coincidenza, ipotesi già valutata ed espressamente esclusa dalla Corte territoriale. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 07/07