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Sentenza — n. 37120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for assault, citing double conformity and lack of new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Infurna inadmissible, upholding his conviction for assault and theft. Infurna argued the lower court ignored credibility doubts regarding the victim and failed to recognize an aggravating circumstance due to the victim's conduct. The court rejected these claims, noting the appeal sought to re-evaluate evidence rather than correct legal errors, which falls outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: An appeal based on alleged vices of motivation is inadmissible if it merely seeks to re-evaluate the evidence or facts already considered by the lower courts without presenting new grounds for a different legal conclusion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility vices of motivation double conformity legitimacy review scope re-evaluation of evidence vittima di infortunio risarcimento alle vittime di reati minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
Art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Emanuele Infurna ricorre, in data 19/04/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Fabrizio Bernardi, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
pen., in quanto la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., considerata la condotta posta in essere dalla persona offesa e dalla Xiaoue per ottenere quanto a loro dovuto dall'imputato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Infurna Emanuele, nato a Rivoli (TO), il 09/04/1981, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 05/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Core di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino ,in composizione monocratica in data 14/05/2019, con cui Emanuele Infurna era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 582, 612 cod. pen., in Collegno il 20/01/2013.

2. Emanuele Infurna ricorre, in data 19/04/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Fabrizio Bernardi, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non ha considerato i dubbi sollevati dalla difesa in merito all'attendibilità della persona offesa e dai suoi familiari, del tutto travisate dalla sentenza impugnata, come risulta da alcuni passaggi della deposizione della teste Xiaoue riportati in ricorso; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., considerata la condotta posta in essere dalla persona offesa e dalla Xiaoue per ottenere quanto a loro dovuto dall'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Emanuele Infurna è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha ricostruito il fatto con motivazione integrata dalla sentenza di primo grado, trattandosi, nel caso in esame, di così detta "doppia conforme". La deposizione della teste Hu Xiaoxue, proprietaria del ristorante - che ha ricordato come l'imputato si fosse allontanato prima di pagare il conto e che, avendolo ella inseguito, aveva ricevuto un pugno in volto ed era stata minacciata - è stata confermata dal suocero della donna, presente ai fatti, che era, a sua volta, intervenuto ed era stato colpito, oltre che dal referto medico e dalla deposizione della verbalizzante, chiamata dai clienti del ristorante che, una volta sopraggiunta, aveva rilevato le lesioni delle persone offese e la condotta dell'imputato che, ancora alterato, continuava a dare in escandescenze.

Il ricorso, quindi, risulta del tutto versato in fatto, tendendo ad una rivalutazione del compendio probatorio, il che non si concilia in alcun modo con il perimetro del giudizio di legittimità. Tali considerazioni valgono anche per il secondo motivo di ricorso, atteso che dalla logica ed incensurabile motivazione della sentenza impugnata risulta palese come nessun fatto ingiusto fosse stato posto in essere dalle persone offese, che si erano limitate a chiedere il pagamento del conto del ristorante.Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 07/07/2022 Il Consigliere