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Sentenza — n. 37118/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft attempt vs. consummation, ruling possession established before police arrival.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Torre inadmissible, upholding the lower court's conviction for consummated theft. The defendant argued that the theft was an attempt because the stolen goods remained within the condominium and were not physically removed from the premises. The court ruled that the crime was consummated once the defendants gained full autonomous control over the items, even though they were subsequently caught by police before leaving the property.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The distinction between attempted and consummated theft is determined by whether the perpetrator achieved full and autonomous control over the stolen property; mere displacement within the premises or subsequent arrest does not negate consummation if possession was established.

Parole chiave

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consummated theft attempted theft autonomous possession theft in dwelling criminal procedure appeal control over property police intervention imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018
Sez. 5, n. 26749 del 11/4/2016
274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv.
Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010
267266; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv.
Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014
Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016
Viceversa, si è ricompresa nella consumazione delittuosa la condotta di chi consegua il possesso e la piena disponibilità del bene sottratto alla persona offesa, pur non allontanandosi dal luogo di commissione del reato (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep.
Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018
Corte Cost. n.186 del 2000
sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 ave P.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORRE FRANCESCO nato a NAPOLI il 22/11/1980 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore, l'avvocato ANNUNZIATA, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7.10.2020 con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Nola, emessa in data 13.9.2019 all'esito di rito abbreviato, che ha condannato Francesco Torre e Simone Noce ciascuno alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, nonché 282 euro di multa, per il reato di concorso in furto in privata dimora, concessa la circostanza attenuante del danno di lieve entità. Il furto è avvenuto nel garage di un edificio condominiale, all'interno del box auto di Rosario Sebastiano, al quale sono stati sottratti una cassetta di vini pregiati ed un baule esterno per automobile; i due imputati si sono impossessati anche di attrezzi da lavoro in uso agli operai incaricati di lavori edili in corso nello stabile condominiale, ma non sono riusciti a portar via il bottino, poiché scoperti dalle forze dell'ordine che erano intervenute sui luoghi in ragione dell'attivazione del sistema di allarme di una banca vicina.

2. L'imputato Francesco Torre, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello, deducendo un unico motivo, volto a sostenere la qualificazione giuridica della condotta nell'alveo del tentativo di furto in abitazione piuttosto che della ritenuta fattispecie consumata. L'eccezione si snoda attraverso plurimi aspetti di censura. Si denunciano, infatti, violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria quanto alla possibilità di ritenere consumato il furto, alla luce del fatto che i beni sottratti non sono stati portati via dal condominio, ma si trovavano ancora all'interno di esso, soltanto spostati al di fuori del box-cantinola di proprietà della persona offesa, nel momento in cui sono stati ritrovati dalle forze di polizia intervenute in seguito all'autonomo attivarsi del sistema di allarme di una banca limitrofa. Non vi sarebbe stato, dunque, effettivo impossessamento dei beni, neppure per un breve lasso di tempo, come invece sostenuto dai giudici di merito.

4. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo tracciato il confine tra il tentativo e la consumazione delittuosa nel delitto di furto, centrando, in particolare, il discrimine nel conseguimento della piena, effettiva ed autonoma disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo ed a prescindere dall'immediato intervento delle forze di polizia (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv. 267266; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv. 247311). Anche quando le Sezioni Unite, in presenza di peculiari condizioni di protezione dei beni aggredibili ed aggrediti, hanno ritenuto configurabile - nella specifica fattispecie del furto in supermercato - l'ipotesi del furto tentato e non consumato, si è posto l'accento sul mancato conseguimento della piena disponibilità del bene, proprio per l'esistenza, sui luoghi teatro del furto, di appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero per la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" (Sez.

U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186). Viceversa, si è ricompresa nella consumazione delittuosa la condotta di chi consegua il possesso e la piena disponibilità del bene sottratto alla persona offesa, pur non allontanandosi dal luogo di commissione del reato (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088, in una fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia).

E ancor più specificamente è stato chiarito che risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, allontanandosi dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278). 2.1. Nel caso di specie, del tutto analogo in linea generale all'ipotesi decisa dalla richiamata sentenza n. 11683 del 2018, come ammette lo stesso ricorrente, i beni sottratti non sono stati portati via dal condominio e si trovavano ancora all'interno di esso, ma erano stati oramai spostati al di fuori del box-cantinola di proprietà della persona offesa ed acquisiti, dunque, nella disponibilità degli imputati, salvo poi essere recuperati nel momento in cui sono intervenute le forze di polizia in seguito all'autonomo attivarsi del sistema di allarme di una banca limitrofa ed all'arresto in flagranza del ricorrente e del suo complice.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 ave P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore