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Sentenza — n. 37104/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37104/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Devono preliminarmente disattendersi le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado «sulla base del medesimo compendio probatorio — basato in gran parte su prove dichiarative provenienti dalla parte civile —, senza procedere alla rinnovazione dibattimentale in secondo grado delle asserite prove decisive [ha violato la] regola processuale posta dall'articolo 603, comma 3-bis, cod proc pen. Ritiene il collegio che queste conclusioni non siano da condividere in quanto nella fattispecie in esame non viene in rilievo un diverso apprezzamento delle prove, bensì una diversa qualificazione dei fatti sulla base del medesimo apprezzamento delle prove dichiarative effettuato in primo grado e ritenute, correttamente, in quella sede, non sufficienti per la configurabilità del delitto di atti persecutori.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37104/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Del tutto inammissibili sono le censure mosse dagli imputati in quanto del tutto generiche. Essi, infatti, deducono la "violazione e falsa applicazione della legge" senza specificare se il ricorso sia stato proposto a norma della lett b) o della lett.

Parole chiave

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motivi allegazione motivata minaccia nel diritto penale motivi di cassazione motivi validi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
c) dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galluccio Maria, nata ad Aversa (CE) il 28/09/1932 Fusco Antonio, nato a Gricignano di Aversa (CE), il 5/12/64 avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati dal delitto di atti persecutori, riqualifica i fatti nelle ipotesi criminose di minaccia e percosse e condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

2. Gli imputati, con un unico atto, ricorrono per cassazione articolando un unico motivo con cui lamentano la violazione e falsa applicazione della legge. Nello sviluppare il motivo di ricorso deducono l'inattendibilità dei testi e delle versioni da questi offerte e, in particolare, rappresentano che le persone offese, costituite parti civili, escusse quali testi, sono del tutto inattendibili in quanto portatrici di interessi economici e sentimenti di vendetta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Devono preliminarmente disattendersi le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado «sulla base del medesimo compendio probatorio — basato in gran parte su prove dichiarative provenienti dalla parte civile —, senza procedere alla rinnovazione dibattimentale in secondo grado delle asserite prove decisive [ha violato la] regola processuale posta dall'articolo 603, comma 3-bis, cod proc pen. Ritiene il collegio che queste conclusioni non siano da condividere in quanto nella fattispecie in esame non viene in rilievo un diverso apprezzamento delle prove, bensì una diversa qualificazione dei fatti sulla base del medesimo apprezzamento delle prove dichiarative effettuato in primo grado e ritenute, correttamente, in quella sede, non sufficienti per la configurabilità del delitto di atti persecutori.

2. Del tutto inammissibili sono le censure mosse dagli imputati in quanto del tutto generiche. Essi, infatti, deducono la "violazione e falsa applicazione della legge" senza specificare se il ricorso sia stato proposto a norma della lett b) o della lett.

c) dell'art. 606 cod. proc. pen. e, poi, nell'esporre il motivo di ricorso sostanzialmente sollecitano una diversa valutazione in fatto delle risultanze dibattimentali. I ricorrenti, in altri termini, propongono una prospettazione alternativa rispetto a quella recepita, con motivazione lineare e non manifestamente illogica, dalla Corte di territoriale e, nell'offrire una diversa interpretazione dei fatti, contestano l'attendibilità dei testimoni. Orbene, costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte di cassazione.

Ciò premesso, deve rilevarsi che i giudici di appello hanno ricostruito il fatto conformemente alla sentenza di primo grado che aveva ritenuto « credibili le dichiarazioni rese da tutti i testimoni» concernenti la minaccia rivolta da Maria Galluccio nei confronti di Lorena Calamia (" ... Sei una puttana, una schifosa, ti devo uccidere"); la minaccia indirizzata dal Fusco a Maria Natalello (" ... ma che vuoi, chi si mette contro di me ha finito di vivere") e le percosse inferte a Lorena Calamia dal Fusco. A questo proposito entrambi i giudici di merito hanno riportato che il Fusco, entrando nella cucina della propria casa — dove si erano recati i coniugi Calamia per parlare con la madre del Fusco, Maria Galluccio, delle questioni controverse attinenti al contratto di locazione dell'appartamento da essi condotto in locazione e di proprietà dei coniugi Fusco/Galluccio — « urlando ed inveendo contro di loro, dopo aver preso una pentola presente sul tavolo, la scagliava all'indirizzo di Calamia Lorena che, per fortuna, schivò il colpo, ma non riuscì ad evitare che l'imputato, apostrofandola in malo modo, le desse due schiaffi in faccia».

In conclusione, ha rilevato la Corte, con motivazione esente da censure, che il racconto fornito dalle persone offese non è solo lineare e coerente con quanto oggetto di querela, ma risulta altresì corroborato da quello degli altri testimoni, per cui non può dubitarsi della loro attendibilità «pur tenendo in conto l'interesse dimostrato con la costituzione di parte civile e l'animosità verso gli odierni imputati». Tanto considerato, i ricorsi non possono che essere considerati inammissibili.

3. Atteso l'esito del giudizio, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i