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Sentenza — n. 37094/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37094/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ricciuti Giuseppe, nato a Carovilli (IS), il 02/11/1955, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso emessa in data 12/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore della parte civile, avv.tp Antonino D'Ascenzo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv.to Nicolino Cristofaro, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Campobasso in data 04/01/2021 - con cui Giuseppe Ricciuti era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di lesioni semplici a lui ascritto, in danno di Mario Cozzolino, in accoglimento dell'appello della parte civile - condannava il Ricciuti al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37094/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen., essendo stato ribaltato il giudizio assolutorio, basato sulla inattendibilità della persona offesa, ritenuta attendibile dalla sentenza impugnata, senza aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa motivazione della sentenza sui documenti prodotti nel corso del giudizio, deponenti per una ricostruzione della vicenda diversa da quella operata dalla sentenza impugnata.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito ripudiazione ricusazione del pubblico ministero ripetizione dell'indebito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ricciuti Giuseppe, nato a Carovilli (IS), il 02/11/1955, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso emessa in data 12/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore della parte civile, avv.tp Antonino D'Ascenzo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv.to Nicolino Cristofaro, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Campobasso in data 04/01/2021 - con cui Giuseppe Ricciuti era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di lesioni semplici a lui ascritto, in danno di Mario Cozzolino, in accoglimento dell'appello della parte civile - condannava il Ricciuti al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

2. Giuseppe Ricciuti ricorre, in data 14/12/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Nicolino Cristofaro, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., essendo stato ribaltato il giudizio assolutorio, basato sulla inattendibilità della persona offesa, ritenuta attendibile dalla sentenza impugnata, senza aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa motivazione della sentenza sui documenti prodotti nel corso del giudizio, deponenti per una ricostruzione della vicenda diversa da quella operata dalla sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di Giuseppe Ricciuti è fondato. La sentenza impugnata è giunta all'affermazione di penale responsabilità del Ricciuti sulla base di una chiara e precisa valutazione di attendibilità della persona offesa, Mario Cozzolino che, al contrario, il primo giudice aveva ritenuto soggettivamente non attendibile. Ne discende, quindi, che la diversa valutazione della prova dichiarativa da parte del giudice di appello avrebbe reso, indiscutibilmente, necessaria la preventiva rinnovazione della stessa, come peraltro affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio in tema di impugnazione ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che, all'esito, provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, il 08/06/2022 Il Consigliere e